Il regime di sospensione del pagamento dell'Iva, accordato per le importazioni da Paesi extracomunitari di merci destinate a proseguire verso altro Stato membro, è subordinato alla condizioni che le merci mantengano la loro identità. Di conseguenza, la trasformazione dell'alluminio greggio in lega di alluminio, compiuta, per di più, al di fuori del controllo doganale, comporta la perdita del beneficio e, dunque, il consolidarsi in capo all'importatore dell'obbligo di versamento dell'imposta.

È, in sintesi, quanto espresso dai giudici di legittimità, con la sentenza n. 16114 del 20 luglio 2007.

Nel ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, l'Amministrazione finanziaria lamentava che i giudici di merito avessero accolto un'interpretazione eccessivamente estensiva della disposizione (articolo 67 del Dpr 633/1972) che accorda il regime di sospensione del pagamento dell'Iva per le importazioni da Paesi extracomunitari di merci destinate a proseguire verso altro Stato membro, pervenendo, così, alla conclusione che la lavorazione della merce non fosse ostativa a considerare l'operazione come cessione intracomunitaria.

Ministero dell'Economia e delle Finanze e agenzia delle Dogane hanno richiamato l'orientamento in base al quale la sospensione del pagamento dell'Iva per le merci immesse in libera pratica, che devono proseguire verso altro Stato membro, è concessa solo se i prodotti mantengono lo stesso stato merceologico in cui sono stati presentati all'atto dell'importazione nel territorio comunitario. Da qui, nel caso in esame, l'erronea applicazione dell'articolo 38, comma 5, lettera a), del Dl 331/1993, che esclude dal novero degli acquisti intracomunitari e, quindi, dall'applicazione dell'Iva, l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali. In sostanza, il regime sarebbe stato impropriamente applicato, non essendo la merce entrata in Territorio italiano per essere sottoposta a "perfezionamento" né per essere sottoposta a "trasformazione sotto controllo doganale" e neanche in regime di "ammissione temporanea".

La Suprema corte, pur condividendo la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui nella specie non si era realizzata un'ipotesi di cessione intracomunitaria, ha ritenuto non immune da censure il ragionamento dei giudici di merito che avevano giudicato ininfluente, ai fini dell'applicazione del regime di importazione in sospensione dell'Iva, il processo di lavorazione al quale le merci erano state sottoposte dopo la loro introduzione nel territorio della Comunità europea. Il regime invocato dall'importatore (sospensione del pagamento dell'Iva in attesa della dimostrazione della destinazione finale) comportava necessariamente che le merci, provenienti da Paese terzo e destinate a soggetto residente in altro Paese membro dell'Unione europea, mantenessero la loro identità. Tale esigenza risponde alla finalità di evitare le frodi, e cioè, oltre alla sostituzione delle merci, quella di non trasformare una merce in altra colpita da un regime doganale e tariffario diverso di quella originariamente introdotta.

Per la Cassazione, pertanto, è stato "inappropriato" il riferimento fatto dalla Corte di merito alle ipotesi di "perfezionamento" o "manipolazioni usuali", le quali, comunque, non comprendono ipotesi di modificazione delle caratteristiche essenziali delle merci.

Pertanto, la trasformazione dell'alluminio greggio in lega di alluminio, compiuta, per di più, al di fuori del controllo della Dogana, comportava l'immissione del prodotto nel mercato comunitario, con obbligo di pagamento dell'Iva secondo il regime ordinario.

A corroborare le conclusioni cui sono giunti i giudici di legittimità, anche considerazioni di carattere sistematico. Costituisce, infatti, caratteristica del sistema doganale comunitario, nelle diverse ipotesi in cui è ammesso il differimento degli obblighi di pagamento dei diritti di importazione, l'obbligo di mantenimento della merce nello stato in cui viene introdotta nel territorio della Comunità, mentre successive manipolazioni e trasformazioni usuali devono essere costantemente sottoposte al controllo e alla previa autorizzazione dell'autorità doganale.

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