L'accertamento con adesione è lo strumento che consente al contribuente "colto in fallo" di "concordare" l'importo delle maggiori imposte da pagare all'Erario, partendo dalla pretesa dell'ufficio, evitando di instaurare un contenzioso. Per il Fisco si tratta di ottenere un incasso certo, mentre per il contribuente è previsto il vantaggio di uno sconto molto forte sulle sanzioni e sulle eventuali conseguenze penali.
Tecnicisticamente è classificato fra gli strumenti "deflativi del contenzioso".
In realtà, allorquando nel 1997 l'istituto fu sottoposto a una profonda revisione, lo scopo di arrivare a una definizione concordata del debito tributario risultava espressione di una filosofia di fondo che andava oltre un semplicistico "patteggiamento" fra Fisco e contribuente. Per meglio comprendere ciò, basterebbe leggere come si esprimeva il ministero delle Finanze, nel fornire, con la circolare n. 235/97, istruzioni operative agli uffici:"La revisione dell'istituto dell'accertamento con adesione… è ispirata dall'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario, anche mediante l'istituzionalizzazione del contraddittorio…L'azione dell'Amministrazione, che in tale fase dovrà valutare con attenzione ed obiettività le argomentazioni e gli elementi forniti dal contribuente, consentirà l'instaurazione di un diverso e meno conflittuale rapporto con il contribuente e permetterà di limitare il ricorso agli organi del contenzioso".

Perciò, niente colpi di spugna. Nessun arbitrio assoluto per gli uffici delle Entrate nell'agevolare il contribuente Tizio e non il contribuente Caio.
L'accertamento con adesione è un procedimento complesso, retto principalmente dalla necessità di dialogo fra Fisco e contribuente; dialogo nel quale viene posta in discussione la sostenibilità della pretesa dell'Amministrazione fiscale e calcolata la convenienza a definire l'accertamento in rapporto alla prosecuzione della controversia in sede contenziosa.

Chi può "aderire"
Tutti i contribuenti sono ammessi alla "definizione" delle maggiori imposte accertate dall'Erario. Persone fisiche, società di persone o di capitali, associazioni professionali, enti, sostituti d'imposta. A nessuno è preclusa la possibilità di accedere alla procedura. Non sono previste, in via di principio, cause di inammissibilità o di esclusione.

Per quali tributi
Il nuovo accertamento con adesione, in vigore dal 1° agosto 1997, è esteso a tutte le categorie reddituali. Si ricorda che l'ambito applicativo del vecchio "accertamento con adesione per gli anni pregressi" era limitato ai soli redditi d'impresa e di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
In generale, sono definibili gli accertamenti relativi a tutte le principali imposte, sia dirette che indirette, vale a dire, Irpef, Irpeg/Ires, Irap, Iva, Imposta sulle successioni e sulle donazioni, Imposta di registro, Imposta ipotecaria e catastale, Invim ordinaria e decennale, Imposta sostitutiva dell'Invim, Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese, Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione, Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, Imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli.

Se l'ente locale ha recepito la normativa con apposito regolamento, sono definibili anche i tributi locali.

Gli effetti
Il principale effetto dell'adesione è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo previsto dalla legge.
L'agevolazione non si estende, però, agli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, attività in relazione alle quali si rendono dovuti imposta, interessi e sanzioni, senza riduzione a un quarto delle stesse.

La procedura esplica effetti anche sulle sanzioni di tipo penale. Infatti, la definizione dell'accordo, con l'estinzione del debito tributario, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante, da cui deriva un abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e la non applicazione delle sanzioni accessorie.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo alcune eccezioni. L'ufficio può, infatti, effettuare ulteriori accertamenti solo nei seguenti casi:

  • sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, non conosciuti né conoscibili dall'ufficio al momento della definizione dell'accertamento con adesione, che consentano di accertare un maggior reddito imponibile superiore al 50 per cento di quello definito e comunque non inferiore a 77.468 euro
  • la definizione ha riguardato un accertamento parziale
  • la definizione dei partecipanti in società di persone, associazioni professionali, o del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, ha riguardato esclusivamente i redditi di partecipazione; in tal, caso, la successiva azione dell'ufficio può essere espletata per le categorie reddituali diverse da quelle di partecipazione
  • accertamento successivo di un maggior reddito nei confronti delle società di persone o equiparate alle quali partecipa il soggetto che ha definito l'accertamento con adesione; l'accertamento successivo, in questo caso, potrà riguardare soltanto il maggior reddito di partecipazione attribuibile al socio o all'associato in conseguenza dell'accertamento effettuato nei confronti della società o associazione.
Il procedimento
La procedura di accertamento con adesione può essere avviata sia dall'ufficio che dal contribuente.

Iniziativa dell'ufficio
L'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate notifica al contribuente un invito a comparire, specificando giorno e luogo del contraddittorio e i periodi d'imposta interessati dal procedimento. Gli stessi uffici precisano nell'invito - sinteticamente - gli elementi che ritengono rilevanti ai fini dell'accertamento, al fine di mettere in condizione il contribuente di sostenere il contraddittorio con piena cognizione dei fatti che saranno posti a base dell'accertamento e controdedurre con maggiore efficacia alle argomentazioni del Fisco, anche attraverso l'esibizione di elementi e prove che rendano possibile un diverso giudizio dell'amministrazione finanziaria.

Il contribuente destinatario dell'invito non è obbligato a presentarsi presso l'ufficio. Qualora, però, l'ufficio dovesse poi procedere a notificargli un avviso di accertamento, gli sarà preclusa la possibilità di richiedere e instaurare, su sua iniziativa, il procedimento di adesione.

Iniziativa del contribuente
L'istanza può essere avanzata a seguito di accessi, ispezioni e verifiche, ovvero in conseguenza di notifica di avviso di accertamento.

Nel primo caso, la norma prevede che al temine delle operazioni di accesso, ispezioni o verifiche, eseguite dalla Guardia di Finanza o dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente possa inoltrare istanza in carta libera all'ufficio competente, chiedendo la formulazione di una proposta di accertamento, ai fini dell'eventuale definizione in adesione della controversia; nell'istanza, il contribuente dovrà anche indicare le annualità per le quali intende richiedere la formulazione della proposta.

L'istanza non è vincolante per l'ufficio, che può anche non darvi seguito procedendo a notificare l'avviso di accertamento sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione.

Il contribuente può, come detto, attivarsi anche successivamente alla notifica di un avviso di accertamento o rettifica, non preceduto da invito a comparire. L'istanza, redatta in carta libera e contenente il riferimento all'atto contro il quale è proposta e l'indicazione del recapito, anche telefonico e/o telematico, deve essere consegnata o spedita all'ufficio che ha emesso l'atto impositivo, prima della scadenza dei termini per l'impugnazione in Commissione tributaria dello stesso.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

La presentazione dell'istanza di adesione sospende per 90 giorni i termini di impugnazione dell'atto e a tale periodo si aggiunge la sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno).

Perfezionamento dell'accordo
Raggiunto eventualmente l'accordo, si procede alla redazione, in duplice copia, di un atto contenente gli elementi e le motivazioni dell'adesione, imposte, sanzioni, interessi e altre eventuali somme dovute a seguito della definizione. La procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo (intero importo o prima rata).

Il versamento, da parte del contribuente, deve avvenire entro i venti giorni successivi alla data di redazione dell'atto.

Gli importi dovuti in forza dell'adesione sono rateizzabili, previo rilascio di idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria), nel numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero di dodici rate in caso di pagamenti di somme, comprensive di imposte, interessi e sanzioni, superiori a 51.645,70 euro.
In caso di pagamento rateale, il contribuente deve versare, entro venti giorni dalla data di redazione dell'atto di adesione, solo l'importo della prima rata; l'importo delle rate successive, maggiorato degli interessi legali, sarà versato con cadenza trimestrale.

Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve far pervenire all'ufficio copia del relativo attestato ovvero, in caso di pagamento rateale, copia dell'attestato di versamento della prima rata e la documentazione, in originale, attinente la garanzia rilasciata dall'ente fideiussore.

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