Con il parere in rassegna, deliberato il 9 maggio 2007, il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive rende una risposta interlocutoria astenendosi da una valutazione nel merito della soluzione interpretativa prospettata dal contribuente con la proposizione dell’istanza d’interpello ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991.
Trova, infatti, applicazione al caso in esame il dispositivo recato dall’articolo 1, comma 6, del decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 195, dal momento che il parere emesso dall’agenzia delle Entrate in prima battuta è intervenuto in pendenza del procedimento presso il Comitato consultivo.

Poiché la fattispecie oggetto dell’interpello è stata, infatti, oggetto di valutazione da parte dell’agenzia delle Entrate, la quale ha reso il proprio parere in pendenza del procedimento, il Comitato, sospendendo ogni pronuncia definitiva, ha ritenuto di rimettere gli atti agli istanti affinché specifichino - entro il termine indicato nel dispositivo - i motivi della permanenza di un loro interesse attuale a ottenere il parere richiesto anche dopo l’intervenuta pronuncia dell’agenzia delle Entrate, la quale ha qualificato come elusiva la soluzione addotta dal contribuente in quanto priva di valide ragioni economiche e posta in essere al solo fine di conseguire un indebito risparmio fiscale disapprovato dal sistema.

Il caso è essenzializzabile come segue.
Sulla base di quanto rappresentato nell’istanza, oggetto dell’interpello è l’intendimento di realizzare uno scambio di tutte le partecipazioni - da realizzarsi mediante conferimento - detenute dall’istante in una Spa con quelle detenute nella holding di famiglia.
A sostegno della liceità dell’operazione, l’istante rappresenta che la stessa consentirebbe l’acquisizione del controllo nella partecipata da parte della holding di famiglia, una più efficiente gestione dei rapporti inter-familiari e un più efficace esercizio dell’attività operativa.

L’istante ritiene che il caso prospettato rientri nella previsione di cui all’articolo 177, comma 2, del Tuir, e che, nella misura in cui il corrispondente incremento delle voci di patrimonio netto sia pari al valore fiscalmente riconosciuto delle azioni in capo a ognuno dei conferenti: a) l’operazione non determinerebbe emersione di alcun reddito imponibile in capo ai conferenti medesimi; b) il valore fiscale delle azioni ricevute in cambio sarebbe pari a quello delle azioni conferite; c) le azioni detenute nella Spa, iscritte nell’attivo patrimoniale dalla conferitaria istante, manterrebbero lo stesso valore originariamente riconosciuto in capo a ciascun soggetto conferente.

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