Ogni atto del procedimento tributario è correttamente eseguito nei confronti della società esistente al momento, mentre con il fallimento la legittimazione sostanziale e processuale vengono assunti dal curatore fallimentare che subentra nella posizione della società fallita. E' questo, in sintesi, il contenuto della sentenza 12893/2007, con cui la Cassazione ha ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale emessa dopo la sentenza di fallimento, eseguita al curatore fallimentare; egli, pertanto, può legittimamente impugnarla.

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