Tra le tematiche trattate dalla Commissione Biasco - di studio sull’imposizione fiscale sulle società - nella relazione finale, ha trovato spazio anche qualche riflessione sull’impatto degli International Accounting Standards (Ias) o, secondo la nuova denominazione, International Financial Reporting Standards (Ifrs), sulla determinazione del reddito d’impresa.
A partire dal bilancio di esercizio chiuso o in corso al 31/12/2006 e dal bilancio consolidato chiuso o in corso al 31/12/2005, le società commerciali aventi determinate caratteristiche ed espletanti determinate attività (come si rappresenterà in dettaglio più avanti) sono obbligate a adeguarsi ai richiamati principi contabili, in ottemperanza alla normativa di emanazione comunitaria, recepita dalla legislazione nazionale.
Con il presente lavoro ci si propone il fine di ripercorrere innanzitutto, in modo sintetico, il quadro normativo e l’ambito di applicazione degli Ias/Ifrs, per poi rappresentare i riflessi fiscali di tale applicazione e le potenziali criticità alla stessa connesse, alla luce anche delle considerazioni riportate nella citata relazione.

Il quadro normativo
Come noto, il regolamento Ce n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 ha disposto l’applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato di tutte le società con azioni quotate in uno dei mercati regolamentati di uno stato dell’Ue con riferimento all’esercizio avente inizio l’1/1/2005 e, per i dati comparativi, per quello avente inizio dall’1/1/2004.
Il regolamento n. 1606/2002 ha lasciato gli Stati membri liberi di decidere se imporre o consentire l’applicazione degli Ias/Ifrs anche per la redazione dei bilanci di esercizio e anche alle società con azioni non quotate in mercati regolamentati.
Al regolamento n. 1606/2002 ha fatto seguito il regolamento Ce n. 1725/2003, con il quale sono stati pubblicati gli Ias/Ifrs tradotti nelle lingue dei paesi dell’Unione, conferendo in tal modo forza di legge agli stessi, e il regolamento n. 707/2004, che ha fornito indicazioni e regole tecniche in merito alla prima applicazione dei detti principi contabili.

Oltre ai citati regolamenti, sulla materia sono inoltre intervenute le direttive europee n. 2001/65/Cee del 27/9/2001 e n. 2003/51/Cee del 18/6/2003 modificative delle precedenti direttive n. 78/660/Cee (“sesta direttiva”) e n. 83/349/Cee (“settima direttiva”) - recepite in Italia mediante il Dlgs n. 127/1991 - relative rispettivamente alla redazione dei conti annuali delle società e alla redazione dei bilanci consolidati, n. 86/635/Cee sui bilanci delle banche - recepita in Italia mediante il Dlgs n. 87/1992 - e n. 91/674/Cee sui bilanci delle compagnie di assicurazioni, recepita in Italia mediante il Dlgs n. 173/1997.
Il legislatore italiano ha dapprima recepito la direttiva Ce n. 65/2001 introducendo, mediante il Dlgs n. 394/2003, l’articolo 2427-bis del codice civile, in base al quale tutte le imprese che non redigano il bilancio in base agli Ias, a partire dall’esercizio 2005, devono comunque fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione indicazioni in linea con tali principi (relative, per esempio, al fair value, ai rischi di credito, eccetera) in merito agli strumenti finanziari; lo stesso ha quindi provveduto a dare attuazione al citato regolamento n. 1606/2002 mediante il Dlgs n. 38/2005 (emanato sulla base della legge delega n. 306/2003, legge comunitaria 2003).

Ambito di applicazione degli Ias in Italia
Il citato Dlgs n. 38/2005 dispone che:

  1. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi stato membro dell’Ue
  2. le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (cfr. articolo 116 del Dlgs n. 58/1998)
  3. le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari (cfr. articolo 64 Dlgs n. 385/1993), le Sim, le Sgr, le società finanziarie iscritte all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Dlgs n. 385/1993, gli istituti di moneta elettronica (cfr. Titolo V-bis del Dlgs n. 385/1993)

hanno l’obbligo di redigere in conformità ai principi contabili internazionali:
1. il bilancio consolidato a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31/12/2005
2. il bilancio di esercizio a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31/12/2006.

Con riferimento al secondo punto, le stesse hanno facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità agli Ias già dall’esercizio chiuso o in corso al 31/12/2005.

L’obbligo di redigere il bilancio consolidato conformemente agli Ias a partire da quello chiuso o in corso al 31/12/2005 è previsto anche per le società esercenti imprese di assicurazioni. Per quest’ultime, è previsto inoltre l’obbligo, qualora non redigano il bilancio consolidato e abbiano emesso strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Ue, di redigere il bilancio di esercizio secondo gli Ias a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31/12/2006.

Per le società diverse da quelle sin ora citate, che non redigano il bilancio in forma abbreviata e che siano incluse secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato delle stesse o che redigano a loro volta il bilancio consolidato, è stata prevista la facoltà di redigere il bilancio consolidato e di esercizio secondo gli Ias a partire dagli esercizi chiusi o in corso al 31/12/2005.

Per le altre società, non rientranti in alcuna delle categorie sopra rappresentate, che non redigano il bilancio in forma abbreviata, è prevista la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità agli Ias a partire dall’esercizio da individuarsi con decreto del ministero dell’Economia e del ministero della Giustizia.

Riflessi fiscali dell’applicazione degli Ias/Ifrs
Gli articoli 11-13 del Dlgs n. 38/2005 introducono disposizioni tributarie volte a disciplinare gli effetti fiscali dell’applicazione dei principi contabili internazionali ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.
Ai fini dell’Ires, è prevista l’applicazione del “doppio binario”, venendo disposta la neutralizzazione dei componenti positivi o negativi conseguenti all’applicazione degli Ias, pur se non transitanti dal conto economico.
Come infatti chiarito nella relazione di accompagnamento al Dlgs n. 38/2005, i criteri guida delle modifiche apportate alla disciplina tributaria sono stati:

  1. garantire una condizione di neutralità fiscale rispetto all’introduzione degli Ias
  2. mantenere immutati i criteri di determinazione della base imponibile, incentrati sul principio di derivazione dal risultato di conto economico
  3. salvaguardare la neutralità dell’imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione nel bilancio di esercizio.

Secondo le disposizioni del decreto legislativo citato, affinché si renda opportuno considerare anche componenti non transitanti a conto economico ma imputati direttamente a patrimonio netto, è ovviamente necessario che gli stessi rilevino ai fini del Testo unico delle imposte sui redditi.
A riguardo, si evidenzia infatti che, in base agli Ias, diverse poste dell’attivo patrimoniale devono essere valutate al fair value e non secondo il criterio del costo storico (si pensi agli strumenti finanziari rientranti nella categoria dei “disponibili per la vendita” o a quelli detenuti a finalità di trading o ancora agli immobili detenuti a finalità di investimento).
In alcuni casi, i maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione a fair value devono essere imputati a conto economico (è il caso, per esempio, degli strumenti finanziari detenuti a finalità di trading, valutati appunto secondo il criterio fair value through profit & loss – Fvpl), mentre in altri le fluttuazioni di fair value non transitano direttamente a conto economico ma danno vita alla costituzione e movimentazione di apposite riserve di patrimonio netto (come avviene nel caso degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, Available for sale – Afs).
Inoltre, in sede di prima applicazione (first time adoption – Fta), la detta differenza tra il criterio di valutazione a fair value e quello del costo storico potrebbe determinare il ripristino o la eliminazione/svalutazione di un’attività patrimoniale, con l’eventuale creazione di riserve, distribuibili (nel caso, ad esempio, di financial asset at fair value through profit and loss) e non (strumenti finanziari available for sale, ad esempio).

Passando a esaminare nel dettaglio le disposizioni tributarie del Dlgs n. 38/2005, si evidenziano le norme attraverso le quali il legislatore ha inteso porre in essere il citato principio del “doppio binario”; a tal fine, si passa sinteticamente in rassegna alcune importanti differenze nei criteri e metodi di valutazione degli asset di bilancio tra la normativa fiscale e i principi contabili internazionali.
In particolare, l’articolo 11 del Dlgs n. 38/2005 ha modificato:

  • l’articolo 83 del Tuir, il quale sancisce il “principio di derivazione del reddito d’impresa dal risultato di esercizio”, disponendo che all’utile o alla perdita di esercizio al quale applicare le variazioni in aumento o in diminuzione, siano aggiunti o sottratti i componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio
  • l’articolo 109, comma 4, nel quale è stato aggiunto il periodo "Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali".

L’articolo 11 ha inoltre modificato, al fine di sterilizzare le differenze tra principi contabili nazionali e Ias con riferimento alla contabilizzazione delle operazione di leasing, l’articolo 102, comma 7 e la lettera b) del comma 4 dell’articolo 109.
In base allo Ias n. 17, infatti, i canoni di leasing devono essere contabilizzati secondo il metodo finanziario (il bene concesso in leasing deve essere iscritto nell’attivo patrimoniale dell’utilizzatore il quale deve imputare a conto economico la quota annuale di ammortamento e l’onere finanziario connesso alla quota interessi di ogni rata), anziché secondo il metodo patrimoniale (il bene rimane iscritto nell’attivo del concedente, l’utilizzatore imputa a conto economico come costo il canone periodico). Secondo il novellato articolo 102, comma 7, del Tuir, indipendentemente dai criteri contabili adoperati, l’utilizzatore può dedurre dal reddito di impresa i canoni di locazione, qualora siano rispettate le condizioni già previste dal medesimo comma, eventualmente servendosi del prospetto (quadro EC del modello Unico) di cui all’articolo 109, comma 4 (opportunamente novellato), per la deduzione della differenza tra la rata del canone e i componenti iscritti in conto economico in applicazione dello Ias n. 17 (quota ammortamento e onere finanziario).

L’articolo 11 affronta anche la questione delle spese relative a più esercizi, differenti rispetto a quelle per studi e ricerche, pubblicità e rappresentanza.
Secondo gli Ias, tali spese non sono capitalizzabili (ad esempio, le spese relative all’aumento del capitale sociale devono essere portate in diminuzione del patrimonio netto); secondo la normativa fiscale, come per altro confermato dalle circolari n. 73/1994 e n. 108/1996 del ministero delle Finanze, tali spese, per le imprese adottanti i principi nazionali, sono deducibili nei limiti delle quote imputabili a ciascun esercizio, rinviando pertanto al comportamento civilistico.
La novella al comma 3 dell’articolo 108 ha disposto che le “altre” spese pluriennali (rispetto a studi, pubblicità, eccetera), non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

Altra norma rilevante contenuta nell’articolo 11 è quella novellante il comma 4 dell’articolo 112 del Tuir, la quale disciplina il trattamento fiscale delle “operazioni fuori bilancio” poste in essere con finalità di “copertura” di attività o passività.
La norma dispone che i componenti positivi o negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo degli strumenti finanziari di copertura concorrono a formare il reddito di impresa secondo le medesime disposizioni applicabili ai componenti positivi e negativi derivanti da valutazioni o realizzo delle attività o passività coperte. Viene in tal modo invertito il criterio di contabilizzazione degli strumenti finanziari di copertura previsto dagli Ias. Infatti, le regole per l’Hedge accounting contenute nello Ias n. 39 prevedono che lo strumento derivato di copertura sia valutato al fair value, che gli effetti derivanti dalle variazioni di valore siano imputate a conto economico (a eccezione del cash flow hedging) e che le variazioni di valore della posta coperta, qualora iscritta al costo, vengano anch’esse imputate a conto economico, al fine di compensare gli effetti delle variazioni dello strumento di copertura. E’ evidente che la detta discrasia è volta a garantire la neutralità fiscale dell’impatto degli Ias, mantenendo la simmetria, se pur come detto con un approccio completamente inverso, tra i criteri di valutazione della posta di bilancio coperta e dello strumento di copertura.

Infine l’articolo 11 chiarisce quali delle categorie di strumenti finanziari previste dagli Ias debbano rientrare tra le immobilizzazioni finanziarie ai fini delle disposizioni del Tuir.
Giova ricordare, infatti, che lo Ias n. 39 identifica ben quattro categorie di strumenti finanziari:

  1. strumenti finanziari valutati al fair value rilevato a conto economico (financial asset or financial liability at fair value through profit and loss- Fvtpl), tra cui rientrano gli strumenti finanziari derivati
  2. investimenti posseduti sino alla scadenza (Held to maturity – Htm)
  3. finanziamenti e crediti (Loans and receivables – L&R)
  4. attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for sale – Afs).

Le partecipazioni in imprese controllate sono invece disciplinate dallo Ias n. 27, quelle in imprese collegate dallo Ias n. 28, quelle in joint ventures dallo Ias n. 31.
Il comma 2 dell’articolo 11 dispone che ai fini dell’applicazione del Tuir si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e collegamento, nonché gli strumenti finanziari Htm e Afs.

L’articolo 13 del Dlgs n. 38/2005, oltre a prevedere l’estensione delle disposizioni novellanti gli articoli 83 e 109, comma 4, del Tuir anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione degli Ias/Ifrs, contiene, rispettivamente ai commi 2 e 3, le norme disciplinanti eventuali cambiamenti nei criteri di valutazione:
a) delle rimanenze
b) delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione.

Con riferimento al punto a), si evidenzia che lo Ias n. 2 non consente l’utilizzo del metodo Lifo, ma solo del Fifo o del costo medio ponderato; il comma 2 dell’articolo 13 dispone tuttavia che, qualora il Lifo sia stato utilizzato nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione degli Ias o dal minor periodo che intercorre dalla costituzione dell’impresa, l’eventuale maggior valore imputato a patrimonio netto a seguito del cambiamento del criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino non ha rilevanza fiscale, purché venga mantenuto il doppio binario, ossia venga utilizzata una valutazione diversa a fini civilistici (Fifo o costo medio ponderato) e fiscali (Lifo).
In merito al punto b), il comma 3 dispone che le società, che in applicazione dei principi contabili internazionali passino dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti, possono continuare ad adottare ai fini fiscali il precedente criterio di valutazione.
In entrambi i casi, è tuttavia necessario che il contribuente eserciti un’esplicita opzione (irrevocabile) in dichiarazione dei redditi.

Altre norme attraverso le quali si estrinseca il principio del doppio binario sono quelle contenute nei commi 5 e 6 dell’articolo 13. Tali disposizioni prevedono che in sede di Fta:

  • il ripristino o l’eliminazione nell’attivo patrimoniale di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto, restando ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti (sull’argomento si veda la risoluzione n. 111/2005)
  • l’eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi accantonamento dedotti ai sensi delle specifiche disposizioni del Tuir non rileva ai fini della determinazione del reddito, ferma restando l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali tali fondi siano stati costituiti e l’imponibilità delle sopravvenienze conseguenti al mancato verificarsi degli stessi.

Per quanto concerne l’impatto degli Ias sulla determinazione dell’Irap, l’articolo 12 del Dlgs n. 38/2005 ha disposto transitoriamente la sterilizzazione totale delle variazioni alla base imponibile riconducibili all’applicazione dei detti principi, prevedendo che il valore della produzione netta sia determinato computando i componenti positivi e negativi degli schemi di bilancio in assenza dei principi contabili internazionali ed effettuando le variazioni in aumento e in diminuzione dei componenti che per effetto degli Ias siano direttamente imputati a patrimonio, riproducendo le variazioni previste ai fini delle imposte dirette.

Concludendo questa rassegna in merito alla disciplina del trattamento fiscale derivante dall’applicazione dei principi contabili internazionali ai fini della redazione dei bilanci di alcune società di diritto italiano al momento introdotta dal nostro legislatore, non si può che sottolineare l’approccio molto ortodosso tenuto nella fattispecie con riferimento all’affermazione del regime del “doppio binario”. Tale indirizzo, come rappresentato, conduce ad alcune rilevanti discrasie tra i criteri valutativi da adottare ai fini della determinazione del reddito di impresa e quelli di redazione del bilancio di esercizio, discrasie che in taluni casi possono essere tali da sminuire di fatto lo stesso principio di derivazione del reddito dal risultato di bilancio, senza contare le difficoltà operative che a esse possono essere connesse.

Aspetti di criticità e prospettive future
Non è dunque un caso che tra le tematiche affrontate dalla Commissione Biasco vi sia stata anche quella dell’impatto degli Ias sulla determinazione del reddito di impresa, cui è dedicato il capitolo 1 della parte II della relazione finale. Esaminiamo sinteticamente alcuni passaggi della relazione.

Uno dei problemi principali sembra attenere alle possibili evoluzioni del rapporto tra bilancio Ias e principio di derivazione dell’imponibile fiscale nell’ambito del reddito d’impresa, considerate le molteplici correzioni che le imprese adottanti gli Ias si troverebbero a dover effettuare in base alle norme introdotte con il Dlgs n. 38/2005, facendosi carico dei relativi costi e complicazioni.

Un aspetto particolarmente critico è, inoltre, quello attinente alla consistente differenza che i valori patrimoniali contabili potrebbero assumere nel tempo rispetto ai valori fiscali, generando per altro notevoli difficoltà per l’Amministrazione finanziaria in sede di controllo e accertamento. Al di là del quadro EC, in effetti, vi è il fondato rischio che si possa arrivare ad avere necessità di apposite scritture a fini tributari, mortificando di fatto il principio di derivazione.
Le conclusioni della Commissione invitano il legislatore a desistere dall’impostazione di neutralità fiscale data dal Dlgs n. 38/2005.
Tuttavia, la relazione finale evidenzia una possibile criticità che potrebbe sorgere nel caso si optasse per un approccio esattamente contrario. L’annullamento in toto delle differenze tra bilancio di esercizio Ias e “bilancio fiscale” potrebbe condurre infatti a una marcata “volatilità del risultato imponibile” e scontrarsi con la tendenza della normativa fiscale a dare poca rilevanza alle componenti di natura valutativa. In merito, di non poco interesse sono le considerazioni effettuate dalla Commissione con riferimento alle verifiche di congruità delle rappresentazioni contabili che l’Amministrazione finanziaria si troverebbe a effettuare durante le indagini tributarie, con il rischio che un eventuale contenzioso sulla correttezza delle rilevazioni contabili della società possa frequentemente approdare alla Corte di giustizia della Comunità europea, vista la matrice comunitaria delle norme che hanno introdotto gli Ias.

La relazione prende atto che l’Italia è stata l’unica tra i grandi Paesi europei a rendere obbligatoria l’adozione degli Ias non solo per la redazione del bilancio consolidato ma anche per quello di esercizio, ed evidenzia che, a questo punto, per quanto “desiderabile”, sembrerebbe difficoltoso e irrealistico, al di là delle considerazioni di merito sulla valenza in termini di informativa e trasparenza del bilancio Ias, fare un passo indietro.
In tale scenario, le soluzioni possibili sembrano essere una derivazione del reddito imponibile dal risultato del bilancio Ias più o meno accentuata.

La Commissione dà evidenzia dei due possibili approcci, così sintetizzabili:

  1. realizzare una derivazione più completa dell’imponibile fiscale dalle risultanze di bilancio Ias, a tal fine ponendo a base di tale imponibile l’utile emergente dal bilancio e suscettibile di distribuzione, con limitate variazioni fiscali (ad esempio, quelle per realizzare la pex e la detassazione dei dividendi da società partecipate)
  2. mantenere l’attuale assetto di base della normativa fiscale, modificando eventualmente le regole di competenza previste dall’articolo 109 del Tuir, consentendo alle imprese che adottano gli Ias di individuare il momento di imputazione dei proventi e dei costi e la loro natura in base alle qualificazioni e rappresentazioni del bilancio Ias.
A parere di chi scrive, entrambe le soluzioni non possono prescindere da una più o meno accentuata apertura dell’ordinamento tributario al principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, il quale non sembra trovare spazio nell’attuale assetto normativo in tema di fiscalità diretta.
Si ritiene, infatti, che senza un avvicinamento della “filosofia” alla base dei criteri di determinazione del risultato di bilancio Ias con quella ispirante la determinazione del reddito di impresa è difficile evitare un’ipertrofica proliferazione di variazioni fiscali da apportare all’utile/perdita di esercizio.


Fonte: Giancarlo Francesco Lo Presti - Agenzia Entrate.

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