L'istanza di adesione non preclude il ricorso al giudice
- la definizione agevolata;
- la presentazione di deduzioni difensive;
- l'impugnazione giudiziale.
Non è condivisibile la tesi del Fisco che, nel chiedere che venga dichiarata l’impocedibilità del ricorso, equipara l’istanza per l'accertamento di adesione ex art. 6 comma 2, D.Lgs n. 218/1997 e la presentazione di deduzioni difensive ex art. 16 comma. 4, D.Lgs n. 472/1997.I due atti non sono infatti equipollenti e hanno funzioni del tutto distinte, inoltre aderendo all'interpretazione formulata dall'ufficio si violerebbe lo statuto del diritti del contribuente ove è stabilito che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Vedi: "Commissione Tributaria provinciale Latina, sez. V, sent. 30 agosto 2007, n. 178"
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