È in contrasto con l'art. 3 della Costituzione la disposizione, di cui al secondo periodo dell'art. 4 legge n. 342/2000, che limita la rilevanza retroattiva del comportamento concludente del contribuente in ordine all'opzione e la revoca del regime di determinazione dell'IVA, escludendo la restituzione di quanto pagato a titolo di imposte, soprattasse e pene pecuniarie, anche nel caso in cui tali pagamenti risultassero non dovuti in conseguenza dell'efficacia delle manifestazioni tacite di volontà poste in essere in data anteriore al 7 gennaio 1998.
(Corte Costituzionale Sentenza 27/07/2007, n. 330)

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