In riferimento all'oggetto,  pongo il quesito:

> Nelle Regioni che, come l'Abruzzo (Regione  in cui risiedo), non hanno provveduto ad emanare apposita Legge Regionale in materia di tasse automobilistiche, per il caso specifico,

vige, va applicata e rispettata la Legge Statale 342/2000 art.63 comma 2 e 3, compreso la nota a chiarimento C.M. 81335 dell' 01/06/2001 emanata dalla   AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO?,

                                                                              oppure

ci sono deroghe, norme o quant'altro, che consentono ai dirigenti degli uffici finanziari delle Amministrazioni locali (Regione), di interpretare la Legge in maniera personale, eludendo quanto chiaramente diposto dalla Amministrazione finanziaria Centrale competente (AGENZIA DELLE ENTRATE C.M. 81335), dando cosi' vita ad evidenti discriminazioni dei contribuenti  sotto il profilo tributario? 

 

Riporto di seguito un riassunto della mia vicenda, per meglio rendere l'idea da cosa scaturisce il quesito posto.

Sono proprietario di una moto ultraventennale e risiedo nella Regione Abruzzo,
non sono iscritto a nessuna associazione (ASI) o federazione (FMI)e, poiche' la moto, la cui marca e modello sono compresi nello
"elenco modelli motoveicoli di interesse storico e collezionistico individuati sulla base di quanto previsto dalla legge 342/2000 art.63 comma 2", aggiornata annualmente dalla FMI, non ha circolato dal 2003 e non ho pagato la tassa automobilistica in base a quanto previsto dalla legge 342/2000 art. 63 comma 2 e 3 e successiva nota 81335 del 01/06/2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.                              
Si e' innescato cosi' un contenzioso fra me ed il Dirigente del competente ufficio della Regione Abruzzo, il quale, per riconoscermi    l'esenzione     dal pagamento   della   tassa automobilistica,
pretende l'iscrizione della mia moto nei registri ASI o FMI.  

Da parte mia, dopo aver rivolto istanza di interpello alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate, la quale, non essendo piu' competente in materia, ha inviato la documentazione al competente ufficio della Regione, da cui, a firma dello stesso Dirigente di cui prima (accusa e giudice sono la stessa persona: alla faccia del conflitto di interessi), ho avuto la risposta con la quale  mi e' stato, ovviamente,  ribadito l'obbligo al pagamento della tassa,  ho fatto notare che, secondo il mio modesto parere, nella Regione Abruzzo, non avendo, la stessa, emanata una Legge Regionale in materia di tasse automobilistiche, vige la Legge dello Stato: la 342/2000 art.63 comma 2 e 3, i cui dubbi interpretativi successivamente chiariti dalla C.M. 81335 del 01/06/2001 dell'Agenzia delle Entrate, non dovrebbe lasciare spazio a dubbi interpretativi nella sua applicazione.

Diversamente, se nella Regione Abruzzo, il  Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie, nell'esercizio delle proprie funzioni, anziche' riferirsi alla 342/2000 Legge dello Stato e a quanto indicato dall'Amministrazione Finanziaria competente (C.M. 81335 dell'Agenzia delle Entrate), in mancanza della Legge Regionale in materia,  interpreta la Legge in maniera del tutto personale, pretendendo requisiti senza alcun supporto legislativo,   Vi lascio immaginare a quali e quante discriminazioni in materia fiscale si daranno vita, in considerazione anche del fatto che il tutto e'  lasciato alla libera interpretazione del Dirigente di oggi che potrebbe non essere lo stesso di ieri e diverso da quello di domani.

Naturalmente queste mie considerazioni scaturiscono dal mio modesto modo di vedere la vicenda, privo dei piu' elementari supporti di giurisprudenza,                                                                                                                                                        
sarei infinitamente riconoscente se le mie considerazioni fossero poste all'attenzione di  esperti in materia, in modo da essere confermate o smentite: 
l'importante e' conoscere il parere dell'esperto in particolare sulla posizione del dirigente e se ci fossero metodi per indurlo alla ragione.

In attesa di VS gradito parere,  ringrazio e saluto
con infinita cordialita' ………..

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 14/7/07 16:25

Purtroppo non siamo a conoscenza di altri regolamenti regionali e, in mancanza di altre normative locali, vige naturalmente la legge statale.

Non crediamo d'altro canto che il funzionario si muova contra-legem, pertanto potresti chiedere (è un tuo diritto) a quale norma si fa riferimento per la pretesa di riscossione del tributo nonchè per l'obbligo di iscrizione nei registri.

 
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