NEL CASO DI SPLAFONAMENTO IVA(PER EMISSIONE D.I. OLTRE IL LIMITE) ACCERTATO DALL'UFFICIO LO STESSO RITIENE CHE IL CONTRIBUENTE OLTRE LA SANZIONE DAL 100 AL 200% DELL'IMPOSTA DEBBA VERSARE ANCHE L'IMPOSTA SENZA POTERLA DETRARRE DALL'IVA DA VERSARE_(SI TRATTEREBBE DI UNA DUPLICAZIONE D'IMPOSTA)
 
SI CHIEDE SE QUESTO E' CORRETTO O SE DEBBA ESSERE VERSATA LA SOLA SANZIONE VISTO CHE IL CONTRIBUENTE NON  HA DETRATTO ALCUNA IMPOSTA.
 
GRAZIE
 

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 24/7/07 17:32

Lo splafonamento IVA così come accertato in sede di dichiarazione annuale IVA comporta che si applichi la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta, prevista dal comma 4 dell’articolo 7 del D.Lgs.471/1997.

E’ possibile provvedere a sanare tale irregolarità utilizzando uno dei seguenti tre comportamenti alternativi, ritenuti ammissibili dal paragrafo 24.2 della circolare n.50/E del 12.06.2002:
# 1. richiedere al fornitore di emettere una nota di variazione di sola IVA, ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/72, provvedendo al pagamento del tributo al fornitore stesso ed al versamento della sanzione ridotta (codice tributo 8904) e degli interessi con modello F24;

# 2. provvedere ad emettere un’autofattura in duplice esemplare (senza coinvolgere il fornitore) di modo che si evidenzi il debito IVA, sempre provvedendo al versamento della sanzione ridotta e degli interessi (il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo relativo al debito IVA del mese o trimestre in cui è stata compiuta la violazione); una copia di tale autofattura deve essere presentata all’Agenzia delle entrate e registrata nel libro IVA acquisti ai fini di esercitare la detrazione, se spettante;

# 3. provvedere ad evidenziare il maggior debito IVA (comprensivo degli interessi) direttamente in sede di liquidazione IVA periodica del periodo corrente (mese o trimestre, con utilizzo del codice tributo relativo); rimane fermo l’obbligo di produrre un’autofattura (da presentare al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate), di registrare la stessa sul libro IVA acquisti ai fini dell’esercizio della detrazione e di versamento della sanzione ridotta.

Il ravvedimento operoso, così effettuato, consente di ridurre la sanzione dovuta ad 1/5 del minimo previsto per legge, cioè al 20%; si richiama l’attenzione sul fatto che la procedura si considera perfezionata solo qualora risultino correttamente versati gli importi dovuti (per imposta, sanzione ed interessi) e posti in essere gli adempimenti documentali previsti. Non è possibile accedere al ravvedimento operoso qualora la violazione sia già stata contestata e comunque qualora siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si abbia avuto formale conoscenza. La regolarizzazione, dovrà poi essere esposta nella dichiarazione annuale IVA ai fini di un’opportuna quadratura tra imposta versata (non al fornitore ma direttamente all’erario) e imposta detratta, per effetto della registrazione sul libro IVA acquisti.

 
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