Il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ha fissato le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nel 2006 (deliberazione n. 08/07), al fine di favorire l'utilizzo delle categorie di veicoli più rispettosi dell'ambiente.In particolare, viene prevista - a partire dall'anno 2006 - l'esclusione da tali riduzioni dei veicoli Euro 0 ed Euro 1, e la conseguente rimodulazione degli indici di sconto. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle seguenti imprese:
imprese iscritte - al 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno 2006 - all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché cooperative aventi i requisiti mutualistici, consorzi e società consortili aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti all’Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno 2006;
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi UE titolari, alla data del 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno 2006, di licenza comunitaria;
imprese e raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attività di autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, nonché imprese e raggruppamenti aventi sede in altro Paese UE, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto proprio,
sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.I pedaggi autostradali sono soggetti ad un’ulteriore riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne. Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne.Ai fini dell’ottenimento delle riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nel 2006, il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ha inoltre definito i criteri e le modalità con cui i soggetti aventi titolo procedono alla compilazione e presentazione della domanda e della relativa documentazione e, in particolare:
della domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi (deliberazione n. 09/07);
della domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto proprio (deliberazione n. 10/07),
nonché le modalità di istruttoria delle domande avanzate. Vengono infine disciplinati i criteri e le modalità di presentazione della domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali, relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di autotrasportatore di cose per conto proprio (deliberazione n. 11/07).Le domande devono essere trasmesse entro il termine ultimo del 20 luglio 2007, a mezzo raccomandata a.r.

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