Tre violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fanno scattare la sospensione della licenza anche nel caso in cui il contribuente ha optato per il pagamento della sanzione pecuniaria in via agevolata. L'Agenzia delle entrate torna sulle sanzioni previste in caso di contestazione di tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale e lo fa con la risoluzione n. 150/E del 4 luglio 2007.

Come già chiarito con la circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, infatti, la sospensione va essenzialmente applicata quand'anche il soggetto interessato abbia definito in via agevolata la sanzione principale e, di conseguenza, non sia stato possibile in precedenza irrogare alcuna pena accessoria.

A sollecitare il chiarimento, una direzione regionale alle prese con l'impugnazione, in forza di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 del Dlgs n. 472 del 1997, di un provvedimento di sospensione della licenza all'esercizio dell'attività: la norma in questione stabilisce che la definizione agevolata della controversia, attraverso il pagamento di un importo pari a un quarto della sanzione indicata (e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo) impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Secondo l'Agenzia delle entrate, per dirimere la controversia, bisogna fare invece riferimento all'articolo 12, comma 2, del Dlgs n. 471 del 1997, rimasto sostanzialmente immutato nonostante le modifiche apportate alla disciplina nel 2006. In base all'interpretazione letterale della norma in questione, infatti, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, è disposta a prescindere dalla circostanza che siano state, o meno, irrogate le sanzioni accessorie previste dal Dlgs n. 472 del 1997.

La definizione agevolata della sanzione principale non può, in altre parole, impedire l'irrogazione della sanzione in questione, in quanto quest'ultima gode di una disciplina speciale. Al medesimo criterio della specialità aveva fatto ricorso anche la Corte di cassazione, accogliendo, con la recente sentenza n. 2439 del 5 febbraio 2007, la tesi dell'Amministrazione finanziaria sulla questione.

Fonte: Chiara Ciranda Agenzia Entrate.

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