Le controversie tra il concessionario della riscossione e i consorzi di bonifica aventi a oggetto il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto sui compensi relativi all'attività di esazione dei contributi di bonifica rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Inoltre, compete al giudice tributario decidere sulle controversie da rimborso scaturenti dalla domanda di manleva avanzata dal concessionario della riscossione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Questi, in sintesi, gli importanti principi che si possono desumere dalla recente sentenza 24 maggio 2007, n. 12063, emessa a sezioni unite della Corte di cassazione.

La controversia sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità trae origine da una citazione in giudizio, innanzi al tribunale ordinario, proposta da un consorzio di bonifica nei confronti di un concessionario della riscossione per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata sui compensi corrisposti al concessionario per l'attività di esazione dei contributi di notifica.

In particolare, il consorzio evidenziava che i predetti aggi di riscossione erano esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, n. 5), del Dpr n. 633/1972, in quanto i contributi di bonifica erano da annoverarsi nella categoria dei tributi.

Il concessionario della riscossione, nell'eccepire la debenza dell'imposta sui compensi derivanti dalla attività riscossiva, chiamava in causa l'Amministrazione finanziaria in quanto l'Iva era stata riscossa e riversata all'Erario in base alla prassi amministrativa dell'epoca.

Il ministero delle Finanze eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manleva proposta dal concessionario, sul presupposto che la competenza su tal tipo di controversia fosse di spettanza del giudice tributario.

A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del tribunale, il consorzio di bonifica proponeva ricorso, insistendo per la giurisdizione ordinaria, che trovava accoglimento presso la Corte di appello competente.

La pronuncia viene quindi impugnata in cassazione dall'Amministrazione finanziaria che evidenzia l'illegittimità della sentenza della Corte di appello nella parte in cui confonde il rapporto tra il prestatore (concessionario della riscossione) e il committente (consorzio di bonifica) del servizio con quello relativo alla domanda di manleva che investe l'Amministrazione finanziaria e il concessionario della riscossione (unico soggetto passivo d'imposta nei confronti dell'Erario).

Contestualmente all'esame della sentenza a sezioni unite n. 12063 del 2007, appare opportuno formulare alcune osservazioni sulla natura degli aggi percepiti dai concessionari della riscossione per l'attività di esazione dei contributi di bonifica e sul rapporto di rivalsa.

Sotto il primo profilo, giova ricordare che con circolare n. 52/E del 26 febbraio 1999, preso atto della consolidata giurisprudenza di legittimità che ha affermato che i contributi imposti dai consorzi di bonifica ai proprietari dei terreni rappresentano prestazioni di natura tributaria (SS.UU. 4 febbraio 1993, n. 1396; sez. I 29 settembre 1997, n. 9534; SS. UU. 12 febbraio 1988, n. 1501; SS.UU 26 giugno 1998, n. 9493) e della legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha espressamente escluso la natura commerciale dei contributi versati ai consorzi di bonifica, si è ritenuto applicabile ai compensi percepiti dai concessionari della riscossione la speciale disposizione esentativa contenuta nell'articolo 10, n. 5), del decreto Iva.

Pertanto, per effetto della citata circolare n. 52/E del 1999, i concessionari della riscossione non assoggettano a Iva i compensi che richiedono ai consorzi per l'attività di esazione.

Si pone quindi il problema del recupero dell'imposta che il soggetto inciso (consorzio di bonifica) ha versato al soggetto passivo d'imposta (concessionario della riscossione).

Al riguardo, la sentenza a Sezioni unite della Cassazione n. 12063 del 2007, qui in esame, ha precisato che il rapporto concernente la rivalsa è di competenza del giudice ordinario, "poiché, infatti, soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati".

In altri termini, come già osservato in altre occasioni dalla Corte di cassazione (cfr SS.UU. 4 maggio 2005, n. 9191; 29 aprile 2003, n. 6632; 11 febbraio 2003, n. 1995), il cessionario o committente non è debitore d'imposta e non è mai interlocutore dell'Amministrazione finanziaria, "nemmeno nelle fasi dell'accertamento o della riscossione dell'imposta medesima, ovvero del rimborso di quanto eventualmente pagato senza titolo od in eccedenza rispetto al titolo (rimborso reclamabile soltanto dal solvens)".

Poi, per quanto riguarda la domanda di manleva avanzata dal concessionario della riscossione, la sentenza in commento evidenzia che la giurisdizione del giudice ordinario non attrae la domanda proposta dal soggetto passivo mediante la chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la stessa introduce una controversia relativa al rapporto d'imposta, devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del giudice tributario.

A tal riguardo, la sentenza conferma un precedente orientamento delle Sezioni unite (7 novembre 2000, n. 1147), in base al quale la terzietà dell'Amministrazione finanziaria rispetto alla controversia tra il prestatore e il committente "non viene meno quando il cessionario-committente contesti il presupposto della rivalsa, cioè l'obbligazione d'imposta del cedente prestatore, perché l'indagine richiesta da tale deduzione resta sul piano dell'accertamento incidentale, non introduce una causa pregiudiziale, e non potrebbe introdurla, essendo riservato al debitore d'imposta di sollecitare il sindacato giudiziale sull'an od il quantum del credito tributario".

Tuttavia, come si può scorgere dalla lettura della sentenza a Sezioni unite n. 1147 del 2000, la domanda di manleva presentata dal concessionario della riscossione con la chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito del giudizio civile, può essere considerata istanza di rimborso che deve essere presentata per ottenere la restituzione dell'imposta versata sugli aggi di riscossione.

Fonte: Marcello Chiorazzi Agenzia Entrate.

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