A parere delle Entrate, gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi fino alla cessazione del rapporto di lavoro eccedenti l'indennità di anzianità, spettante per regolamento ai dipendenti del CNR, non devono essere considerati nella determinazione del "reddito di riferimento", al pari degli interessi di mora, delle rivalutazioni monetarie, dei premi di prepensionamento e degli altri trattamenti aggiuntivi dell'indennità di fine rapporto, poiché il valore facciale dei B.P.F. attribuiti al dipendente al momento della sua collocazione a riposo corrisponde esattamente all'indennità di anzianità accantonata.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 27/07/2007, n. 194/E)

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