Fino a quando sussiste la possibilità di effettuare la compensazione, l'Agenzia delle Entrate esclude per una compagnia di assicurazioni (nel caso di specie con sede legale in Lussemburgo che opera in Italia in regime di libera prestazioni di servizi) il rimborso dell'eventuale eccedenza di imposta sulle riserve matematiche versate nel quinto anno precedente, rispetto all'ammontare complessivo delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 27/07/2007, n. 193/E)

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