In G.U. il provvedimento che rimodula i termini


L'Agenzia delle Entrate modifica - rimodulando i termini per la presentazione della comunicazione dei dati e delle notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative indicate all'art. 109, comma 3-bis, D.P.R. n. 917/1986 - il provvedimento 29 marzo 2007, pubblicato in G.U. 13 aprile 2007, n. 86.Con tali modifiche (resesi necessarie per uniformare le scadenze precedentemente determinate con quelle per le quali è intervenuto il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'IRAP, dell'IVA e dei redditi modello 730/2007, come previsto dal D.P.C.M. 31 maggio 2007) vengono individuati nuovi termini per la presentazione della comunicazione:

  • nei casi «a regime» , di cui al punto 2 del provvedimento 29 marzo 2007;
  • nei casi di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi prima della pubblicazione in G.U. del provvedimento stesso;
  • per le ipotesi relative alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate antecedentemente al 1° gennaio 2006, nei periodi d'imposta a partire da quello in cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 344/2003.


In particolare, il provvedimento dispone che la comunicazione deve essere effettuata:

  • entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le minusvalenze e le differenze negative sono state realizzate;
  • entro il 15 novembre 2007, nel caso in cui il termine per l'effettuazione della comunicazione stessa, come previsto al punto precedente, sia antecedente alla stessa data.

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