Con il comunicato stampa del 7 maggio 2007, l'Agenzia delle entrate ha annunciato le nuove scadenze per l'invio del modello "Unico PF":

2 luglio 2007 - la scadenza per le persone fisiche, non soggetti Iva, che presentano la dichiarazione cartacea a banche o uffici postali, ferma restando la facoltà per detti contribuenti di avvalersi del più ampio termine del 31 luglio previsto per l'invio telematico

31 luglio 2007 - la scadenza per l'invio telematico del modello Unico da parte di persone fisiche, non soggetti Iva, non partecipanti a società di persone, ad associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza

25 settembre 2007 - la scadenza per l'invio telematico di Unico da parte di persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione.

Restano fermi i termini dei versamenti, che dovranno essere effettuati entro il 18 giugno(1) (poiché il 16 giugno è sabato) per quanto riguarda le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto.

Esaminiamo le modifiche intervenute nel modello "Unico PF" primo fascicolo.

Frontespizio

Numerose sono le modifiche che sono state apportate al frontespizio del modello.

Nel riquadro "Tipo di dichiarazione":

è stata eliminata la casella dedicata al 770 ordinario, in quanto non è più possibile inserire tale dichiarazione all'interno del modello "Unico PF"

è stata inserita la casella degli "indicatori"

è stata inserita la casella riguardante la presentazione della "Dichiarazione integrativa a favore".

La casella relativa agli "indicatori" è stata inserita in quanto l'articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, specifici indicatori di normalità economica (Ine), idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

La casella relativa alla "Dichiarazione integrativa a favore" è stata inserita per distinguere tale tipo di dichiarazione da quella cosiddetta a "sfavore".

Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. L'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere:

utilizzato in compensazione ai sensi del Dlgs n. 241/1997

richiesto a rimborso.

In questo caso, il contribuente dovrà barrare la casella "Dichiarazione integrativa a favore".

Inoltre, il contribuente può presentare una "Dichiarazione integrativa":

nell'ipotesi di ravvedimento previste dall'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo

nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 8, Dpr n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito.

In queste ipotesi, il contribuente, oltre a barrare la casella "Dichiarazione integrativa" deve anche evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono stati oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro "Firma della dichiarazione" e nelle caselle presenti nel riquadro "Tipo di dichiarazione"(2) del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

"1", quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche

"2", quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria

"3", quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

La legge finanziaria per il 2007 ha modificato le modalità di liquidazione e di versamento dell'addizionale comunale Irpef, stabilendo in particolare che dal 2007 il Comune di riferimento, ai fini del versamento di tale imposta, è individuato in quello in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale. A tal fine, è stata inserita nel frontespizio la sezione in cui indicare il domicilio fiscale al 1° gennaio 2007.

Si precisa che tale riquadro deve essere compilato:

se il contribuente ha variato il domicilio fiscale, trasferendolo in un Comune diverso, il 2 novembre 2006, in quanto in tale ipotesi il domicilio fiscale(3) al 1° gennaio 2007 è diverso da quello risultante al 31 dicembre 2006

se nel corso del 2006 al contribuente è stato variato il domicilio fiscale con provvedimento dell'Agenzia delle entrate(4).

Altra modifica all'interno del Frontespizio riguarda l'inserimento della sezione "Domicilio per la notificazione degli atti".

Qualora il contribuente intenda eleggere un domicilio o comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle entrate, diverso da quello indicato nel riquadro relativo alla "residenza anagrafica" o al "Domicilio fiscale", è prevista la facoltà di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi loro riguardanti presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale(5).

L'articolo 1, comma 62, della legge finanziaria 2007, ha modificato l'articolo 2-bis del decreto legge del 2005 n.203, stabilendo che per quanto riguarda la comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni "a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:

a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni,gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

b) mediante raccomandata in ogni altro caso".

Alla luce di tale disposizione, nel riquadro "Firma della dichiarazione", è stata eliminata la casella "Invio avviso telematico all'intermediario" che doveva essere barrata nel caso in cui il contribuente prestava il proprio consenso affinchè l'avviso bonario venisse spedito direttamente all'intermediario; nel contempo è stata eliminata la casella "Ricezione avviso telematico" presente nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" che doveva essere barrata nel caso in cui l'intermediario accettava il ricevimento dell'avviso telematico. Pertanto, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione sarà di norma il destinatario della comunicazione concernente gli esiti della liquidazione, con conseguente obbligo di darne notizia all'interessato(6).

Si precisa che i termini di pagamento per usufruire delle sanzioni ridotte in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento (pari al 10 per cento), sono diversi a seconda delle modalità con cui l'avviso viene inviato; nello specifico:

il termine ordinario, pari a 30 giorni, decorre dal ricevimento della comunicazione di irregolarità spedita a mezzo a/r

nel caso in cui la spedizione della comunicazione di irregolarità sia effettuata in via telamatica, il termine di 30 giorni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

Quadro RB

L'articolo1, comma 104, della legge finanziaria per il 2007, ha stabilito che nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente. Pertanto, nel quadro RB sono state inserite la casella 9 contenente il "codice comune" e la casella 10 contente l'"ICI dovuta per l'anno 2006".

Qualora il contribuente indichi su più righi il medesimo fabbricato, il codice catastale e il versamento dovuto dell'Ici vanno riportati soltanto sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Si precisa che per "ICI dovuta per l'anno 2006" si intende la somma dei versamenti 2006 dovuti a titolo di acconto e di saldo con riferimento alla propria quota di proprietà(7).

Si ricorda che a partire dal 1° maggio 2007 è estesa a tutti i contribuenti la possibilità di compensare il debito Ici con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dalla dichiarazione; tuttavia, la compensazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello F24, pertanto chi utilizzerà il classico bollettino postale non potrà procedere ad alcun tipo di compensazione del tributo(8).

Nella compilazione del quadro RB si deve anche tener conto della disposizione contenuta nel decreto legge n. 23/2006. Tale disposizione ha previsto, in riferimento all'anno 2006, per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1 del citato decreto (soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni ovvero handicappati gravi), che il relativo reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile per la durata della sospensione legale dell'esecuzione.

Quadro RC

Il quadro RC si compone di quattro sezioni:

redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati, per i quali sono previste le deduzioni dal reddito

redditi assimilitati per i quali non spettano ulteriori deduzioni per lavoro dipendente

ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionale e comunale all'Irpef

ritenute su redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agvolato.

L'unica sezione che ha subito modifiche è la terza, nella quale è stato inserito il rigo RC13, in cui deve essere indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2007 trattenuta dal datore di lavoro.

Quadro RP

La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito, al comma 63, che "I soggetti di cui all'articolo 2 del TUIR (persone fisiche residenti e non residenti), che deducono dal reddito complesivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.10 del citato testo unico, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme". A seguito di tale disposizione è stata inserita la colonna 1 nel rigo RP23, nella quale deve essere indicato il codice fiscale del coniuge al quale, a seguito di sentenza, viene corrisposto un assegno periodico di mantenimento(9).

La Corte di cassazione ha sancito la non deducibilità dell'assegno corrisposto al coniuge in un'unica soluzione e, conseguentemente, la non imponibilità dello stesso in capo al soggetto percipiente(10). Inoltre, nel caso in cui la sentenza preveda la corresponsione di un assegno di mantenimento senza distinguere quale sia la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l'assegno periodico di mantenimento sarà considerato destinato al coniuge per il 50 per cento.

Quadro RV

La Finanziaria 2007, all'articolo 1, comma 142, ha introdotto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2007. Tale acconto è dovuto nella misura del 30 per cento dell'addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2006 l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2007.

A seguito di tale disposizione, nel quadro RV è stata creata la nuova sezione II-B, che contiene il rigo RV17 nel quale devono essere inseriti i dati riguardanti l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef.

NOTE:

1) Il contribuente potrà effettuare il versamento del saldo e del primo acconto entro 30 giorni dalla scadenza, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

2) A esclusione della casella "Redditi".

3) Gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

4) Il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

5) Nell'ipotesi in cui sia stata già inviata al competente ufficio locale detta comunicazione, il presente riquadro deve essere compilato solo se si intende modificare l'indirizzo comunicato precedentemente.

6) L'Agenzia delle entrate può derogare a tale obbligo, su istanza motivata, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento di tale attività.

7) L'importo complessivo dell'Ici dovuta va indicato anche per le parti comuni dell'edificio, nel caso in cui queste debbano essere dichiarate dal singolo condomino.

8) Viceversa non sarà possibile utilizzare un eventuale credito Ici per compensare le imposte a saldo o in acconto risultanti dalla dichiarazione.

9) Nel caso in cui il contribuente non indichi il codice fiscale del coniuge, l'importo indicato in colonna 2 non sarà riconosciuto ai fini della deducibilità dal reddito imponibile.

10) In questo caso nel rigo RP23 non deve essere indicato alcun importo.


Fonte: Debora Ricco Agenzia Entrate.

0 commenti:

 
Top