Quando il trasferimento di un immobile avviene per effetto di una sentenza del tribunale, senza quindi l'intervento di un notaio, la base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non è data dal valore catastale, ma da quello venale in comune commercio. Non è possibile usufruire delle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2006 perché manca uno dei presupposti: la richiesta dell'acquirente al notaio, all'atto della cessione, di applicare la tassazione con criterio tabellare, indipendentemente dal corrispettivo pattuito.La precisazione è contenuta nella risoluzione n. 141/E del 21 giugno 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate risponde a un contribuente che, in seguito al trasferimento coattivo di un appartamento stabilito dal tribunale, chiede se sia possibile applicare la tassazione secondo il criterio catastale. L'istanza è motivata dal fatto che l'acquirente è una "persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività, commerciali, artistiche o professionali", così come richiesto dalla norma agevolativa. L'interpellante, inoltre, sostiene che, benché il trasferimento avvenga a seguito di sentenza, alla base dello stesso vi sia comunque un titolo contrattuale.L'Agenzia puntualizza innanzitutto che la sentenza del tribunale sostituisce in toto il contratto preesistente a cui una delle due parti non ha adempiuto e rappresenta, quindi, il titolo che determina il passaggio della proprietà dell'immobile.Richiamandosi, poi, ai requisiti stabiliti dal comma 497 della Finanziaria 2006, l'Amministrazione ricorda che, tra le condizioni necessarie per poter tassare il trasferimento sulla base del valore catastale, occorre anche un'esplicita richiesta in tal senso dell'acquirente al notaio. Nel caso in esame, invece, quest'ultimo presupposto manca: il trasferimento dell'immobile avviene sulla base di una sentenza e non in virtù di un contratto tra due parti e senza, quindi, la presenza di un notaio.

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