Il recupero dei crediti e la sua amministrazione costituiscono un’operazione finanziaria, anche se non hanno come causa giuridica il finanziamento. Se tali attività sono rese a favore di una banca comunitaria non scontano l’Iva in Italia per mancanza del requisito territoriale. La stessa regola si applica alle attività connesse al recupero crediti eseguite da società italiane nei confronti della stessa banca comunitaria.

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