Con il parere n. 12, deliberato dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive nella seduta del 22 marzo 2007, viene ritenuto economicamente apprezzabile e assolto dalla censura di elusività uno schema riorganizzativo societario prospettato, con l'attivazione della procedura d'interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, come antidoto a una situazione di crisi aziendale, preclusiva per una Srl della continuità e affermazione nel mercato.

Il parere si ancora, riaffermandoli con maggiore incisività, a concetti elaborati già con le prime delibere (si citano, in particolare, i pareri n. 4/1999, n. 29/1999 e n. 4/2000) e consolidati nel tempo (pareri nn. 50 e 51del 2005).

D'altra parte, la fattispecie proposta ripropone una problematica ricorrente, la cui valutazione non motiva, anche grazie alla completezza del corredo documentale ed espositivo offerto dal contribuente, una acrisia da parte del consesso.

Andiamo al caso rappresentato. Si legge nell'istanza che la società, esercente attività di produzione, installazione e riparazione di bagni elettronici igienizzanti e accessori vari, detiene, tramite contratti di leasing, due opifici industriali la cui acquisizione è avvenuta mediante il continuo e quasi totale reinvestimento degli utili d'esercizio conseguiti, con lo scopo non solo di acquisire i fabbricati più funzionali allo svolgimento dell'attività e/o le aree per realizzarli, ma contemporaneamente di patrimonializzare l'azienda. Espone l'interpellante che:

l'attività di produzione svolta è molto dinamica e in continua evoluzione e può necessitare nel prossimo futuro di una nuova localizzazione e/o un decentramento

le prospettive aziendali in termini di ricavi e di utili di esercizio appaiono molto buone, il fabbisogno finanziario è quasi interamente coperto dall'autofinanziamento, il ricorso al credito è molto modesto se rapportato al volume di affari e lo sviluppo dell'attività prescinde dalla componente immobiliare attualmente acquisita, in quanto l'azienda è sicuramente in grado di produrre buoni utili anche pagando un prezzo di mercato per l'utilizzo dei suddetti immobili

il management dell'azienda è costituito dai due membri del Cda, nonché dai soci fondatori proprietari, ciascuno, del 50 per cento del capitale sociale, per i quali è ragionevole prevedere un impegno lavorativo diretto futuro, a tempo pieno, non eccedente i 5-10 anni e che dovrà essere quantomeno "affiancato" prima di essere sostituito

negli anni a venire si dovrà affrontare il problema del ricambio generazionale anche con l'eventuale inserimento di nuovi soggetti che possano partecipare al capitale sociale dell'azienda industriale.

A lume di quanto rappresentato, dunque, la società manifesta la volontà di porre in essere un'operazione di scissione parziale proporzionale, allo scopo di:

separare l'attività di produzione di bagni elettronici e prodotti collegati, per sua caratteristica più dinamica e potenzialmente sviluppabile, che rimarrebbe in capo alla scissa, dal patrimonio immobiliare che verrebbe attribuito a una beneficiaria di nuova costituzione e che nell'immediato futuro la beneficiaria concederebbe in locazione alla scissa a prezzi di mercato (ciò consentirebbe alla scissa di acquisire nuove risorse economico-finanziarie necessarie per sviluppare nuovi progetti anche coinvolgendo nuovi partner dotati di adeguate risorse professionali, manageriali e finanziarie, disposti a entrare nel capitale della società scissa con quote di minoranza e assumere funzioni direzionali nelle attività di gestione)

mantenere e accrescere, nel medio periodo, la redditività del patrimonio immobiliare

rendere possibile un'operazione di riassetto proprietario qualora, in futuro, i soci manifestino opinioni divergenti circa la validità delle iniziative che verranno intraprese.

La scissione sarebbe proporzionale e avverrebbe secondo la seguente dinamica:

alla beneficiaria saranno attribuiti i due opifici industriali, attualmente detenuti in base ai contratti di leasing in corso (qualora, per motivi sopraggiunti, gli immobili dovessero essere preliminarmente riscattati dalla scissa, alla beneficiaria verranno attribuiti in proprietà)

la beneficiaria eserciterà l'attività immobiliare di gestione stipulando contratti di locazione a prezzi di mercato con la scissa, aventi a oggetto entrambi gli opifici industriali.

A sostegno della non elusività del disegno, l'interpellante precisa che non è intenzione dei soci cedere le quote della società beneficiaria, che rimarranno di proprietà dei due attuali soci della scissa nelle stesse proporzioni. Permanendo le attuali condizioni, i soci non intendono cedere il pacchetto di controllo della società scissa a terzi, se non in futuro, e nella misura necessaria al coinvolgimento di nuovi soggetti con adeguate capacità manageriali ed economiche.

L'istante afferma, inoltre, che i valori indicati nel progetto di scissione potrebbero subire variazioni, anche significative; tali variazioni potrebbero riguardare:

il capitale sociale della beneficiaria di nuova costituzione, la cui entità potrà variare da 20mila a 100mila euro

le riserve di utili da attribuire alla beneficiaria, nel rispetto della normativa fiscale vigente

l'attivo patrimoniale trasferito (non è, infatti, stimabile con precisione l'entità dei ratei e risconti attivi per canoni leasing anticipati e per assicurazioni, né l'entità dei crediti e/o delle disponibilità liquide necessarie per le scadenze della beneficiaria, né i cespiti patrimoniali e le attrezzature)

il passivo patrimoniale (debiti, ratei e risconti passivi connessi al possesso degli immobili, fondi ammortamento in caso di trasferimento dei cespiti patrimoniali, eccetera)

l'obbligo per la suddetta beneficiaria di far fronte ad alcune spese (oneri vari urbanizzazione, pavimentazione strada, illuminazione, rete fognaria, eccetera) previste dalle convenzioni comunali stipulate dalla scissa al momento della realizzazione dei fabbricati industriali (poi acquisiti in locazione finanziaria).

A parere dell'istante, l'operazione sarebbe supportata da valide ragioni economiche (evocate nella finalità dell'operazione che, secondo quanto rappresentato nell'istanza, è quella di separare il compendio produttivo dal compendio immobiliare - in vista del ricambio generazionale - e di favorire l'inserimento di nuovi soggetti, che possano anche partecipare al capitale sociale dell'azienda industriale) e non presenta alcun profilo di elusività in quanto le attività trasferite mantengono gli stessi valori fiscali in capo alla beneficiaria di nuova costituzione e, di conseguenza, in caso di cessione, i relativi plusvalori emergeranno ai fini fiscali.

A supporto di quanto argomentato la società istante cita il parere n. 24/2006, favorevole al contribuente, in un caso sostanzialmente analogo.

Il trasferimento delle attività dalla società scissa alla beneficiaria avverrà in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle attività al regime ordinario di impresa; la scissione sarà, pertanto, fiscalmente neutrale e non elusiva.

La circostanza che la società beneficiaria concederà in locazione a prezzi di mercato gli immobili propri non appare preordinata a conseguire risparmi d'imposta, dal momento che i canoni costituenti costi per la società scissa daranno luogo, specularmente, a componenti positivi di reddito per la società beneficiaria.

La fattispecie rappresentata offre lo spunto per più di una riflessione.

Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive - pareri nn. 50 e 51del 2005 e, più recentemente, parere n. 17/2006 - con specifico riferimento alle operazioni di spin off immobiliari (ossia l'operazione che si traduce nella separazione, attraverso operazioni di scissione societaria, delle attività operative dalla gestione degli immobili) come quella in rassegna, ha ribadito che l'estromissione del bene dal patrimonio societario, se rispondente a determinate finalità e strategie imprenditoriali, si caratterizza come operazione di riorganizzazione aziendale, a condizione che non venga strumentalmente utilizzata per conseguire indebiti vantaggi tributari.

A ciò si aggiunge il fatto che, secondo il costante orientamento del Comitato (cfr parere n. 24/2006), la scissione è "un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse ai regime dei beni di impresa".

In particolare, il Comitato consultivo ha chiarito che la scissione parziale proporzionale "non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della benefici aria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario".

L'operazione prospettata non appare, dunque, preordinata alla successiva cessione di quote a terzi, quanto a una oggettiva riorganizzazione aziendale e sembra sorretta da valide ragioni economiche. Tuttavia, la considerazione che non è possibile escludere un utilizzo strumentale all'interno di un più ampio disegno unitario, volto a conseguire un indebito risparmio d'imposta e in assenza di valide ragioni economiche, induce il Comitato a reiterare nel dispositivo la consueta clausola di salvaguardia. L'affermazione della non elusività del disegno lascia impregiudicato, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, Dpr 600/73, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se l'operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi a essa collegati e non rappresentati nell'istanza, si inseriscano in un più ampio disegno elusivo o siano altrimenti contrari alle norme fiscali.

Fonte: Antonina Giordano Agenzia Entrate.

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