Anche alle rimanenze valutate con il criterio del costo specifico si rende applicabile, ai sensi dell'art. 83 comma 1, D.P.R. n. 917/1986, il principio civilistico dell'art. 2426, n. 9, c.c., che prevede il confronto con il valore normale.
(Norma di comportamento Associazione Dottori Commercialisti 29/06/2007, n. 168)
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» Rimanenze a costi specifici: vale il confronto con il valore normale di fine esercizio.
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