In ipotesi di prestazione di opere di durata ultrannale, l'omessa inclusione di rimanenze in un esercizio, dimostrando l'avvenuta ultimazione dei lavori relativi, determina, di per sé, il momento in cui i corrispettivi (residui e, comunque, definitivi) si debbono considerare giuridicamente "conseguiti", con coerente definitivo azzeramento delle afferenti eventuali rimanenze anteriormente esposte; questo è quanto ricava la Corte di Cassazione dal combinato disposto degli articoli 75, comma 2, e 60, comma 1, del D.P.R n. 917/1986 - nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata con l'art. 1, comma 1, lettera l), D.L. n. 416/1994.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 01/06/2007, n. 12885)

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