L’Istituto previdenziale esclude dalle prestazione economica di malattia ex art. 1, comma 788, legge n. 296/2006, i soggetti che svolgano prestazioni occasionali (cioè inferiori a 30 giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5 mila euro con lo stesso committente) e le categorie «tipiche» quali quelle di amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società, nonché i professionisti, i titolari di rapporti di «lavoro autonomo occasionale» ex art. 2222 c.c., i venditori porta a porta e gli associati in partecipazione.

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