Gli Stati membri possono subordinare il rimborso dell'IVA alla concessione, da parte degli Stati terzi, di vantaggi analoghi nel settore delle imposte sulla cifra d'affari (art. 2, n. 2 - XIII direttiva IVA n. 86/560/CE); tale previsione non impone agli Stati membri alcun obbligo, ma si limita a riconoscere loro una mera facoltà che non impedisce il rispetto degli obblighi assunti in forza dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. I, 07/06/2007, n. C-335/05)

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