Detrazione dell'Iva

E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L. 165/33 del 27 giugno 2007) la decisione del 18 giugno scorso, con cui il Consiglio ha autorizzato la Repubblica italiana a limitare al 40 per cento il diritto a detrarre l'Iva sulle spese relative ai veicoli a uso promiscuo. La disposizione, che dalla data di pubblicazione sulla Guue è pienamente operante senza necessità di un esplicito recepimento da parte del legislatore nazionale, si applica all'acquisto dei veicoli, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché alle spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante (spese individuate dall'articolo 4 della citata decisione).

Circa l'ambito oggettivo di applicazione della restrizione accordata, l'articolo 5 della decisione la circoscrive a tutti i veicoli a motore, a eccezione dei trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa autorizzata non supera i 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Sono in ogni caso escluse dalla restrizione del diritto alla detrazione le spese relative ai seguenti veicoli elencati (articolo 3 della decisione):

quelli che rientrano tra i beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività

i veicoli utilizzati come taxi

quelli utilizzati a fini di formazione da una scuola guida

i veicoli utilizzati per noleggio o leasing

quelli utilizzati da rappresentanti di commercio.

Le richiamate disposizioni contenute nella decisione del Consiglio dell'Unione europea, per esplicita affermazione contenuta nel testo della stessa (articolo 7), scadranno quando entreranno in vigore le nuove regole comunitarie in materia di detrazione dell'Iva afferente i costi connessi alle auto e, comunque, il 31 dicembre 2010.

Detrazione dei costi

Il via libera alla detrazione dell'Iva relativa alle spese connesse alle auto aziendali apre la strada anche alla modifiche in tema di deducibilità dei costi connessi all'acquisto e all'utilizzazione degli stessi veicoli, attenuando, di fatto, le limitazioni introdotte con il decreto legge n. 262/2006.

In particolare, proprio ieri è stato presento all'Aula di Palazzo Madama un emendamento al disegno di legge sull'ammortamento degli immobili e sui rimborsi dell'Iva sulle auto aziendali, firmato dal presidente della commissione finanze del Senato, in accordo con il Governo.

Nel dettaglio, nel citato emendamento vengono proposte specifiche modifiche all'articolo 164 del Tuir volte all'introduzione della deducibilità dei costi nella misura del 40 per cento per imprese e professionisti, elevata al 90 per cento nel caso di veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Con tale ultima disposizione verrebbe, di fatto, eliminata l'attuale correlazione tra il reddito in natura tassato in capo al dipendente assegnatario dell'auto - che, tra l'altro, tornerebbe a essere determinato assumendo il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle Aci - e il costo fiscalmente deducibile in capo al datore di lavoro.

Nel richiamato emendamento viene, infine, precisato che, ai soli fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006 - ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il 2007 - i contribuenti possono applicare le disposizioni in vigore prima delle limitazioni introdotte dal decreto legge n. 262/2006.

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