Gli interessi per tardiva riscossione su iscrizione a ruolo di imposte per accertamento di nuovi o maggiori imponibili (art. 20, D.P.R. n. 602/1973) non sono conseguenze legali di una violazione tributaria, né costituiscono di per se stessi uno specifico onere fiscale, bensì rappresentano accessori il cui rilievo economico è collegato al semplice fatto dell'iscrizione a ruolo tardiva: come tali, la loro deducibilità non può essere esclusa, alla luce del disposto dell'art. 63 (vigente ratione temporis), D.P.R. n. 917/1986.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 04/06/2007, n. 12990)

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