Nel caso di uno Stato (si tratta, nella specie, del Portogallo) che ha aderito alle Comunità europee con effetto dal 1° gennaio 1986, in mancanza di disposizioni derogatorie nell'atto di adesione di tale Stato o in un altro atto comunitario, l'art. 7, n. 1), della direttiva n. 69/335 (concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali) deve essere interpretato nel senso che l'esenzione obbligatoria ivi prevista vale per tutte le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva che - al 1° luglio 1984 - erano esentate, in tale Stato, dall'imposta sui conferimenti o che erano soggette all'imposta con un'aliquota ridotta inferiore o pari allo 0,50%.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. IV, 21/06/2007, n. C-366/05)

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