Sintesi:
La circolare fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla spettanza,
nonche' alla procedura di concessione degli "ecoincentivi" previsti
dall'art. 1, commi 226 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La
finalita' del documento e' quella di fornire alcune precisazioni relative
alle problematiche concernenti il corretto coordinamento tra le norme appena
citate e quelle contenute nell'art. 7 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonche' quella di chiarire
la portata o l'applicabilita' delle disposizioni in questione in particolari
fattispecie.
Testo:
Sono pervenuti allo scrivente ulteriori quesiti in ordine
all'applicazione delle norme contenute nell'art. 1, commi 226 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In primo luogo si forniscono alcune precisazioni relative alle
problematiche concernenti il corretto coordinamento tra le norme appena
citate e quelle contenute nell'art. 7 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di incentivi
all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale, a fronte della
sostituzione di veicoli con maggiore tasso inquinante.
Al riguardo, va preliminarmente ricordato che in sede di conversione
del decreto legge in argomento, sono state stralciate le norme relative ai
cosi' detti "ecoincentivi" contenute nell'art. 7, senza, peraltro, farne
salvi gli effetti prodotti. Successivamente, alcune norme che disciplinavano
le fattispecie relative ai benefici in questione sono state inserite, con
significative modificazioni, nella legge n. 296 del 2006, e la loro
decorrenza e' stata fissata dal comma 229 della legge stessa al 3 ottobre
2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006.
Tale successione di interventi normativi ha comportato che l'arco
temporale compreso tra il 29 novembre 2006 - data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. n. 262 del 2006 - ed il 31 dicembre 2006, sia
rimasto sprovvisto di qualsivoglia disciplina riguardante gli
"ecoincentivi", che la legge n. 296 del 2006 ha reintrodotto, con
sostanziali modifiche, con decorrenza dal 3 ottobre 2006.
In particolare, ci si riferisce alla disposizione inizialmente
prevista dall'art. 7, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006, e successivamente
confermata dall'art. 1, comma 233, della legge finanziaria n. 296 del 2006,
la quale impone al venditore l'obbligo di consegnare ad un demolitore il
veicolo da rottamare entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, al
fine del godimento degli "ecoincentivi" da parte dell'acquirente.
A tal proposito, allo scopo di coordinare le disposizioni agevolative
in questione e di rendere concretamente applicabili i benefici di legge
anche agli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 29 novembre ed il
31 dicembre 2006, si precisa che le agevolazioni in esame sono riconosciute
anche per gli acquisti, con contestuale rottamazione, effettuati in detto
arco temporale a condizione che sia stata consegnata al Pubblico registro
automobilistico (PRA), entro il termine di 60 giorni dalla data di
immatricolazione del veicolo acquistato, copia del certificato di
rottamazione o copia del certificato di proprieta' con annotata la
cessazione della circolazione del veicolo rottamato.
Il termine di 60 giorni, disposto dall'art. 93 del D. Lgs 30 aprile
1992, n. 285, e' infatti applicabile, come precisato nella nota n.
1376-2007/DPF/UFF del 13 febbraio 2007, agli adempimenti previsti a carico
del venditore dal comma 230 dell'art. 1 della legge n 296 del 2006 e
consente di verificare il necessario collegamento tra veicolo demolito e
veicolo acquistato.
Occorre a questo proposito rilevare che la legge n. 296 del 2006 e'
entrata in vigore il 1 gennaio 2007, quando non era ancora decorso il
suddetto termine di 60 giorni, per cui gli interessati sono stati posti in
condizione di conoscere l'efficacia retroattiva delle norme in esame e di
effettuare tempestivamente gli adempimenti previsti la loro concreta
applicabilita'.
Cosi', a mero titolo esemplificativo, il soggetto che ha acquistato il
1 dicembre 2006 un autoveicolo conforme alle prescrizioni dei commi 226 e
seguenti della legge finanziaria per il 2007, non ha avuto la possibilita'
di fruire degli "ecoincentivi" per la contestuale rottamazione di un veicolo
non ecologico; alla data del 1 gennaio 2007, tuttavia, lo stesso ha avuto
conoscenza della retroattivita' delle disposizioni in questione al 3 ottobre
2006, nonche' degli adempimenti da osservare, prescritti rispettivamente dai
commi 229 e 230 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006; di conseguenza,
sulla base dell'interpretazione sistematica delle norme in esame appena
illustrata, il contribuente ha avuto ancora un congruo margine temporale di
29 giorni per il completamento della procedura.
E' stato, inoltre, chiesto se il termine "contributo" indicato
nell'ultimo periodo del comma 231 della legge n. 296 del 2007 debba essere
riferito al mero contributo finanziario concesso all'acquirente del veicolo
o se possa estendersi anche all'esenzione del pagamento della tassa
automobilistica.
Si deve ricordare che la disposizione del citato comma 231 prevede
l'estensione del "contributo di cui ai commi 226, 227 e 228" agli acquisti
di veicoli effettuati con contestuale rottamazione di veicoli appartenenti a
familiari conviventi.
La lettura logico sistematica delle norme coinvolte induce a ritenere
che il termine "contributo" di cui al comma 231 debba essere inteso
nell'accezione piu' ampia, comprensiva cioe' sia del mero contributo
finanziario e sia dell'esenzione del pagamento della tassa automobilistica.
L'appartenenza del veicolo al familiare convivente, infatti, non costituisce
un ragionevole impedimento al pieno riconoscimento dei benefici concessi dal
legislatore. A corroborare tale tesi concorre anche la circostanza che il
comma 229 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2007 stabilisce la
retroattivita' al 3 ottobre 2006 del complesso delle "disposizioni di cui ai
commi 226, 227" nonche' a quelle " di cui al comma 228".
Un altro chiarimento e' stato richiesto in merito alla corretta
interpretazione del comma 240 della legge finanziaria per il 2007, circa i
termini di decorrenza dell'obbligo di pagamento con il nuovo sistema di
tassazione in base alla potenza e non alla portata per i veicoli che "pur
immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria
FO (Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un rapporto tra la
potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate
maggiore o uguale a 180".
Al riguardo, si ricorda che il comma 241 della citata legge
finanziaria del 2007, fissa la decorrenza degli effetti del comma 240 alla
data del 3 ottobre 2006.
Pertanto, ad integrazione di quanto gia' affermato con nota n.
3498-2007/DPF/UFF del 15 marzo 2007, si fa presente che i soggetti in
possesso dei veicoli individuati dal menzionato comma 240, che in epoca
anteriore al 3 ottobre 2006 abbiano adempiuto al pagamento della tassa
automobilistica dovuta secondo il precedente sistema di tassazione basato
sulla portata dei veicoli, nulla devono corrispondere sino alla successiva
scadenza di pagamento della tassa, poiche' solo in detta occasione si
renderanno per essi applicabili le nuove disposizioni.
Un ulteriore quesito riguarda l'applicabilita' degli "ecoincentivi"
alle imprese che esercitano attivita' di trasporto per conto terzi, anche
qualora intendano destinare il veicolo esclusivamente al trasporto per conto
proprio.
A tal proposito si evidenzia che il Regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001, richiamato dal comma 238 dell'art. 1 della
legge finanziaria in esame, ed il successivo Regolamento (CE) della
Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 escludono dal regime degli
aiuti "de minimis" i sussidi destinati all'acquisto di veicoli da parte di
imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
Il divieto stabilito dalle norme comunitarie e' correlato, quindi,
alla natura dell'attivita' svolta dal soggetto beneficiato dall'aiuto e non
all'eventuale specifica destinazione del veicolo oggetto dell'aiuto stesso.
La ratio delle suddette norme induce, pertanto, a sostenere che gli
"ecoincentivi" previsti dalla legge finanziaria per il 2007 non possono
essere concessi alle imprese esercenti attivita' di trasporto per conto
terzi nel caso in cui queste intendano destinare il veicolo esclusivamente
al trasporto per conto proprio.
Un'ultima questione riguarda l'applicazione della disciplina degli
"ecoincentivi" alle operazioni di leasing.
Occorre innanzitutto sottolineare che, come gia' affermato con nota n.
1376-2007/DPF/UFF del 13 febbraio 2007, le agevolazioni in esame possono
essere riconosciute anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing
avente ad oggetto un veicolo, pur se la formale proprieta' del bene resta in
capo alla societa' di leasing.
Va ulteriormente specificato che l'onere imposto alle imprese
costruttrici o importatrici riguardante la conservazione della
documentazione diretta a comprovare il diritto alle agevolazioni fiscali,
espressamente indicata dall'art. 1, comma 232, della legge finanziaria n.
296 del 2006, ed in particolare della copia della fattura di vendita,
nonche' del contratto di acquisto del nuovo veicolo, deve ritenersi
applicabile anche alle operazioni di leasing.
Pertanto, le societa' di leasing sono tenute a trasmettere al
venditore il contratto o altro documento in uso nella pratica commerciale,
intercorso tra il locatore finanziario e l'utilizzatore riguardante
l'autoveicolo oggetto dei benefici statali.
La descritta prescrizione ha, infatti, lo specifico scopo di
assicurare la necessaria trasparenza dell'intero iter procedurale, al fine
di consentire agli enti impositori la verifica delle condizioni per la
concessione degli "ecoincentivi", nonche' l'acquisizione dei necessari
elementi informativi circa l'effettiva applicazione dei benefici in esame.
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