Non costituisce violazione del principio del segreto professionale, del diritto alla difesa e ad un equo processo, l'obbligo degli avvocati di collaborare con le autorità competenti in materia di lotta contro il riciclaggio, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva n. 91/308/CE, e di comunicare loro, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. Grande Sezione, 26/06/2007, n. C-305/05)

0 commenti:

 
Top