È legittima, in quanto costituisce una deroga prevista dall'art. 57 del trattato CE, la normativa nazionale austriaca vigente alla data del 31 dicembre 1993 (rimasta in vigore anche dopo l'adesione all'UE in data 1° gennaio 1995), ai sensi della quale i dividendi su azioni di società austriache vengono tassati in base ad un'aliquota pari alla metà dell'aliquota media applicabile al reddito complessivo, mentre i dividendi di una società per azioni con sede in un Paese terzo, nella specie la Svizzera, nella quale il debitore detiene una partecipazione pari ai 2/3 del capitale, vengono sempre tassati con aliquota ordinaria.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. IV, 24/05/2007, n. C-157/05)

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