Le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo in occasione della

presentazione della dichiarazione dei redditi determinando un beneficio fiscale che è pari all’aliquota

massima raggiunta dal contribuente. Tra le principali spese deducibili rientrano i contributi previdenziali

e assistenziali obbligatori e volontari, i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi

versati alle forme pensionistiche individuali, le erogazioni liberali a favore nel non profit e delle

istituzioni religiose, le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell’anno

per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio

“di cassa”).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti

di importo.

A partire dal 2001 è consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla

gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione

di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre

1996, n. 565, ad esempio dalle casalinghe.

La deducibilità dei contributi facoltativi è inoltre, consentita anche se essi sono versati dal contribuente

per i familiari fiscalmente a carico.

CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal 1° gennaio 2007 sono deducibili, per un importo non superiore a 5.164,57 euro, i contributi versati

alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e di previdenza individuale

(contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall’articolo 9 ter del decreto legislativo n.

124 del 1993), comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione Europea e negli stati aderenti

all’Accordo sullo spazio economico europeo.

I contributi versati alle forme pensionistiche complementari, fino al 2006, sono invece deducibili per

un importo non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque in misura non superiore a

5.164,57 euro; se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente,

relativamente a tali redditi la deduzione non può superare il doppio della quota di Tfr destinata al

fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

La deduzione compete, sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi

a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge) se il reddito complessivo di queste

ultime non è del tutto capiente per consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi,( se si

tratta di contributi versati nel 2006, si applica anche il limite della percentuale del 12% del reddito).

ONERI CONTRIBUTIVI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all’importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali

versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, per la parte a carico

del datore di lavoro.

EROGAZIONI LIBERALI

A FAVORE DEL “NON PROFIT”

Le persone fisiche e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (in particolare società ed enti

commerciali e non commerciali), possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato, nel limite del

10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità in denaro o

in natura erogate a favore dei soggetti di seguito elencati:

 Onlus;

 Associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale;

 Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione

dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento

o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte se effettuate dopo

l’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua dette fondazioni

ed associazioni.

ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Poiché le organizzazioni non governative ( c.d. Ong ) operanti nel campo della cooperazione con

i Paesi in via di sviluppo sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile innanzitutto

fruire della deduzione nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e

comunque nella misura massima di 70.000 euro ( vedi sopra il paragrafo “contributi a favore del

non profit”).

L’elenco delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri, Direzione

Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, è reperibile nel sito Internet del Ministero degli Esteri

(www.esteri.it).

Questa deduzione non può cumularsi con le altre seguenti alternative agevolazioni fiscali previste per

i contributi, le donazioni e le oblazioni versati in favore delle ONG:

1) deducibilità entro la misura massima del 2% del reddito complessivo;

2) detrazione d’imposta del 19% prevista per le erogazioni liberali in favore delle Onlus.

ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo fino

all’importo per ciascuna erogazione di 1.032,91 euro (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi

annuali).

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le

quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.

In particolare, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:

 della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento

dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

 della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza

che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento

valdese;

 dell’Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze

di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;

 dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;

 dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, per il sostentamento dei

ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

 dell’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali;

 dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le

sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione.

A UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato le erogazioni liberali in denaro

effettuate a favore di Università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59 della legge 388/2000 e di

istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ivi compreso l’ISS, l’ISPESL nonché gli

enti parco nazionali e regionali.

 ALTRI ONERI DEDUCIBILI

ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva,

o di scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli importi destinati al mantenimento dei figli non sono deducibili.

Quando il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico

destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà

dell’importo. Non sono invece deducibili gli importi corrisposti al coniuge separato in una unica

soluzione.

SPESE SANITARIE E MEZZI D’AUSILIO PER I DIVERSAMENTE ABILI

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di

assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica,

es.: infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche

come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute

dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Sono inoltre deducibili interamente dal reddito complessivo le spese sostenute per le prestazioni rese

dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore

tecnico assistenziale semprechè esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, le

spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo,

dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività

di animazione e di terapia occupazionale.

LE SPESE SOSTENUTE DAI GENITORI ADOTTIVI

Le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri sono deducibili nella misura del 50% ma

devono essere certificate, nell’ammontare complessivo, dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico

di curare la procedura di adozione.

L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della

Presidenza del Consiglio dei ministri ed è consultabile sul sito www.commissioneadozioni.it.

SPESE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA

Fino al 2006 è possibile usufruire anche di una deduzione di 1.820 euro per le spese pagate dal contribuente

agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella dei familiari (indicati nell’articolo

433 del codice civile), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita

quotidiana. Dal 2007, invece, a certe condizioni, spetta una nuova detrazione nella misura del 19 per

cento ( vedi capitolo XI).

La deduzione diminuisce con l’aumentare del reddito e spetta anche se il familiare non è a carico.

Per il calcolo dell’importo effettivamente spettante valgono le stesse regole viste sopra per la determinazione

degli importi spettanti per i familiari a carico.

In particolare, le deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000

euro, a cui occorre aggiungere la stessa deduzione teorica, quelle per carichi familiari e gli oneri deducibili

di cui all’articolo 10 del TUIR, e sottrarre il reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro.

Se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a zero

o minore di zero, la deduzione non compete; se è compreso tra zero ed 1, per il calcolo della deduzione

vengono computate le prime quattro cifre decimali del coefficiente ottenuto.

Qualora la spesa sostenuta per l’assistenza non raggiunge il limite di 1.820 euro, l’importo da indicare

al numeratore sarà pari all’ammontare della spesa stessa.

In caso di coesistenza di oneri per gli addetti all’assistenza personale e di quelli per i familiari, gli stessi

devono essere congiuntamente considerati al numeratore della frazione.

La deduzione per gli addetti all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali

e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale

o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

 COME SI DOCUMENTANO LE SPESE

La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute

o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice

fiscale o numero di partita Iva.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata

in originale per tutto il periodo durante il quale l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.

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