Nuove regole sugli studi di settore: l'Agenzia delle entrate, con la circolare 31/E, detta le regole sull'applicazione delle novità sugli studi di settore contenute nella Finanziaria per il 2007 e nel decreto Visco-Bersani del 2006. Possibilità di rettificare in sede di contraddittorio, dunque, i risultati ottenuti con gli indici di normalità economica, criteri per definire le attività marginali, non applicazione della maggiorazione del 3 per cento nel 2006 agli studi di settore a cui si applicano gli indicatori di normalità, applicazione degli studi ai soggetti che chiudono l'attività e ne riaprono una "omogenea" entro 6 mesi, esclusione dall'inibizione degli accertamenti presuntivi, nei confronti dei contribuenti congrui, basati su operazioni finanziarie o presunzioni di acquisto o cessione ai fini Iva. La circolare affronta, dunque, le criticità messe il luce dalle categorie al tavolo istituito dal vice-ministro Vincenzo Visco. Ecco le principali novità.


Accertamenti presuntivi. L'inibizione degli accertamenti presuntivi, nei confronti dei soggetti congrui agli studi di settore, non riguarda tutti gli accertamenti. La circolare chiarisce che la limitazione non opera relativamente ad accertamenti basati sulle presunzioni dedotte da rapporti e operazioni finanziarie e operazioni di acquisto o di cessione ai fini Iva. Relativamente alla definizione dell'accertamento viene precisato che le verifica del superamento dei limiti di 50mila euro o del 40% dei ricavi o compensi dichiarati va effettuata con riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi definito (e non a quello individuato prima di procedere al contraddittorio o nell'avviso di accertamento notificato). Quest'ultima previsione si applica a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2006.


Attività marginali. Per le imprese che svolgono l'attività in condizioni di marginalità economica, l'ufficio dovrà tener conto degli effetti penalizzanti che potrebbero derivare dall'applicazione degli indicatori "Valore aggiunto per addetto" e "Redditività dei beni mobili strumentali". I possibili elementi, caratterizzanti per individuare i soggetti che svolgono l'attività in condizioni di marginalità economica, sono: la localizzazione territoriale dell'attività, le ridotte dimensioni del mercato servito, l'età del contribuente, la limitata dotazione di beni strumentali o l'obsolescenza degli stessi, l'assenza di dipendenti e l'assenza di costi relativi a servizi.


Cause esclusione. Precisazioni dalle Entrate in ordine alle ipotesi di cessazione dell'attività e inizio entro sei mesi da parte dello stesso soggetto, nonché in caso di inizio dell'attività quando questa costituisce una prosecuzione di una preesistente attività svolta da un altro soggetto.


Indicatori normalità economica. Chiarimenti sull'applicazione degli indicatori di normalità economica previsti dal comma 14 della Finanziaria per il 2007, che hanno la finalità di segnalare eventuali anomalie rispetto a comportamenti normali degli operatori del settore. In caso di procedura di accertamento derivante dall'applicazione degli studi di settore, gli uffici dovranno valutare, se del caso, rettificare, l'importo dei maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dell'indicatore che si è rivelato inattendibile, avvalendosi di elementi di valutazione direttamente acquisiti o forniti dal contribuente in sede di contraddittorio. Si tiene anche conto di situazioni di carattere straordinario che possono aver determinato esiti di «non coerenza».


Maggiorazione del 3 per cento. La maggiorazione del 3% non si applica, per il periodo d'imposta 2006, nei casi in cui trovano applicazione gli indicatori di normalità. L'Agenzia ritiene che l'introduzione degli indicatori ha comportato un diverso meccanismo di stima dei ricavi o compensi presunti rispetto a quelli in vigore lo scorso anno. Pertanto, l'intervento è stato assimilato a una vera e propria "revisione" degli studi.


Sanzioni. Le sanzioni incrementative relative alla omessa o infedele dichiarazione dei dati o all'indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi non sussistenti, previste dalla Finanziaria 2007, si applicano alle dichiarazioni presentate da quest'anno.


Spese relative alle auto non strumentali. Le Entrate chiariscono, ai fini degli studi di settore, gli effetti delle novità introdotte in materia di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi a determinati mezzi di trasporto, che non siano strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, ai fini della determinazione dei relativi redditi.

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