Le imposte (registro, ipotecaria e catastale) vengono versate dal notaio al momento della registrazione.
Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della Legge Finanziaria per il 2007), per le vendite di immobili ad
uso abitativo (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio
di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo
pagato. Questa regola nel 2006 era ammessa, invece, a condizione che entrambe le parti fossero
dei privati.
È possibile fruire dell’agevolazione a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito
per la cessione.
Infatti, l’occultamento del corrispettivo o la dichiarazione nell’atto di compravendita di un importo
inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:
1. le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;
2. sarà dovuta una sanzione che va dal 50 per cento al 100 per cento delle minori imposte versate.
L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore
catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio. Il nuovo sistema di tassazione prevede,
inoltre, una riduzione del 30 per cento dell’onorario del notaio che, come è noto, viene calcolato
sul valore dell’immobile indicato nell’atto.
Sono escluse da tale previsione le cessioni di tutti gli immobili ad uso diverso da quello abitativo
e loro pertinenze (terreni, negozi, uffici, ecc.).
I contribuenti che si avvalgono delle nuove disposizioni sono esclusi dalla programmazione dei controlli
relativi alle vendite immobiliari nonché dalla rettifica del valore.
Per chi decide di non avvalersi del nuovo sistema, la tassazione continuerà ad essere applicata con le
regole precedentemente previste e cioè con applicazione delle imposte sul valore commerciale del bene
(normalmente rappresentato dal prezzo convenuto).
Si ricorda, in tal caso, che se l’ufficio ritiene che il valore dei beni trasferiti è superiore a quello indicato
nell’atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle
sanzioni e degli interessi eventualmente dovuti) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento
dell’imposta proporzionale, un apposito avviso.
Come si determina il valore catastale
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) per
i seguenti coefficienti:
110, per la prima casa
120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C (escluse le categorie A/10 e C/1)
60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
La base imponibile per l’Iva
Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile non è costituita dal valore catastale,
ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti.
Se, però, per l’acquisto della casa l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario,
la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.
Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente
la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale”
del bene.
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