Afronte di spese che hanno una particolare rilevanza sociale come ad esempio quelle sostenute per motivi
di salute, per gli interessi sul mutuo dell’abitazione o per gli studi, sono previste riduzioni dall’Irpef.
Aseconda dei casi, queste riduzioni si ottengono tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi
e possono essere fatte valere in due modi diversi: le spese sostenute possono essere “dedotte” dal
reddito prodotto (vedi capitolo XII) oppure possono dare diritto a una detrazione d’imposta del 19%
o in misura forfetaria.
Le spese, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel suo interesse.
Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza
di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando la spesa
è sostenuta nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta
della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra
i due genitori. Nel caso in cui i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50 per cento
devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.
Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare
l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.
La detrazione è riconosciuta, di norma, solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente.
Nel caso di rimborsi ricevuti da Enti previdenziali o assistenziali (ad es., i rimborsi della ASL o dei
fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che
non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente) le spese mediche non possono essere
ritenute “rimaste a carico del contribuente” e, quindi, non danno diritto alla detrazione.
La detrazione spetta invece per le somme rimborsate dalle assicurazioni, nel caso in cui il premio pagato
non fruisce del beneficio fiscale (es., polizze sanitarie).
LE DETRAZIONI D’IMPOSTA DEL 19%
Tra i principali oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% vi sono le spese sanitarie,
gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale, gli interessi passivi sui
mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, gli
interessi passivi per prestiti e mutui agrari, le tasse scolastiche ed altre spese illustrate di seguito.
LE SPESE SANITARIE
Le spese sanitarie, di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche,
ecc.) danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro.
Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione
spettante sarà pari al 19% dell’importo ottenuto.
Ovviamente, se le spese sostenute nell’anno non superano l’importo della franchigia, non si ha diritto
ad alcuna detrazione.
Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% potranno essere considerate anche
le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente
o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non
sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per
effetto di contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito.
Nel caso in cui le spese sanitarie abbiano superato, nell’anno, il limite di 15.493,71 euro è possibile ripartire
la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve
essere verificato considerando l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, senza togliere
la franchigia di 129,11 euro.
SPESE SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIFICA E PER PARTICOLARI TIPOLOGIE
La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l’assistenza specifica resa da
personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.
La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull’importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano
di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.
Inoltre, il contribuente che sostiene spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per
conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque
superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova
capienza nell’imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo
massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.
Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell’imposta che devono
pagare: se, ad esempio, pagano solo 51,64 euro di imposte, la detrazione verrebbe fatta fino a questa
cifra e non oltre.
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti
da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso dei vari anni ha subito
diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità
che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati
non abitativi) e all’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.
Mutui stipulati dal 1993
Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni sono concesse solo in relazione all’acquisto dell’abitazione
principale.
L’importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro. Pertanto,
la detrazione non può essere superiore a 686,89 euro, pari al 19% di 3.615,20 euro. Il tetto massimo di
spesa detraibile deve essere riferito complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente a più
contratti di mutuo stipulati per l’acquisto.
La detrazione del 19 % per l’acquisto dell’abitazione principale spetta a condizione che:
l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (termine elevato da sei
mesi ad un anno dal 1.1.2001). La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta
per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti
da trasferimenti per motivi di lavoro;
l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro un anno (termine elevato da sei mesi ad un anno dal
1.1.2001) antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.
Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima
stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto.
In caso di contitolarità del mutuo, l’importo di 3.615,20 euro, su cui spetta la detrazione del 19%, va
suddiviso tra i cointestatari.
In caso di mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi, in relazione ad entrambe le quote, la detrazione
spetta al coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico, purchè il mutuo sia stato stipulato a partire dal 1993.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si prescinde dal requisito della dimora abituale
relativamente ai mutui ipotecari per l’acquisto dell’unica abitazione di proprietà.
Dal 2001, inoltre, la detrazione spetta anche:
dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall’acquisto,
se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione
edilizia o da un atto equivalente;
anche nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica
al locatario l’atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno
dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale;
al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile viene adibito
ad abitazione principale di un familiare;
se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l’immobile non sia affittato.
Mutui stipulati prima del 1993
Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l’acquisto di propria abitazione
anche diversa da quella principale.
L’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 3.615,20
euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra propria abitazione.
In quest’ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi
relativi ad altro mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.
Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.
Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l’acquisto di immobile
non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.
La successiva tabella riassume i limiti di detraibilità dei mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione
principale che si sono susseguiti negli anni.
LE DETRAZIONI A FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI
Le spese sostenute per l’acquisto dei veicoli dei disabili danno diritto a una detrazione d’imposta pari
al 19% del loro ammontare.
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
i non vedenti e sordomuti
i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente
dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo
beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta
al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima
di 18.075,99 euro. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del
veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse
le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile
(tipo pedana sollevatrice, ecc..).
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la
sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
È bene ricordare anche che è possibile fruire sia dell’Iva agevolata al 4% anziché al 20%, sull’acquisto
di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800
centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate), che dell’esenzione dal bollo auto e dall’imposta
di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:
all’accompagnamento;
alla deambulazione;
al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente
dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
È possibile, infine, fruire della detrazione del 19%, sull’intero ammontare (senza togliere la franchigia
di 129,11 euro) delle spese sostenute per l’acquisto (con l’aliquota agevolata del 4%) dei sussidi tecnici
e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap
riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio le spese sostenute
per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.
ALTRE SPESE
Premi assicurativi
I contribuenti possono detrarre dall’Irpef, per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000,
il 19% dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per un importo complessivo non superiore
a 1.291,14 euro. I contratti per l’assicurazione sulla vita devono avere durata non inferiore ai
5 anni e in tale periodo non deve essere consentita la concessione di prestiti.
Per i contratti stipulati dal primo gennaio 2001, la detrazione è consentita sempre entro il limite complessivo
non superiore a 1.291,14 euro - solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità
permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana.
In questo caso l’impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto.
Nel caso di polizze c.d. “miste” è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopraindicati.
Le spese d’istruzione
Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento
e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche
o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%. È ammessa alla detrazione anche l’iscrizione
agli anni fuori corso.
Per le spese relative all’iscrizione a corsi di studio presso istituti o università straniere pubbliche o private,
nonché presso università italiane non statali, l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione spettante
non deve essere superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.
Spese di frequenza per asili nido
La legge finanziaria 2007 ha prorogato, anche per il periodo d’imposta 2006 la detrazione d’imposta
per le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da
parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione
è di 632 euro e la percentuale di detraibilità è del 19% (lo sconto massimo di imposta è perciò
pari a 120,08 euro).
Il beneficio fiscale spetta per le rette pagate, per ogni figlio, per la frequenza di asili nido sia pubblici
che privati.
La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d’imposta
2006 indipendentemente dall’anno scolastico cui si riferiscono.
La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta
o quietanza di pagamento e va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Quando
il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi è possibile indicare la
percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.
Queste spese pertanto possono essere riportate nella dichiarazione da presentare nel 2007.
Spese veterinarie
I contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 19% delle spese veterinarie fino all’importo di 387,34 euro
e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro: la detrazione spetta per le spese mediche sostenute
per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi per
cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa).
Non spetta, al contrario, per gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare;
per gli animali allevati o detenuti nell’esercizio di attività agricole o commerciali; per quelli
utilizzati per attività illecite e per quelli detenuti in casa illegalmente.
In pratica la detrazione può consentire al massimo un risparmio d’imposta di 49,06 euro, cioè il 19%
di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).
Erogazioni liberali alle Onlus
I contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore
delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro (se effettuate dalle imprese le erogazioni sono
deducibili dal reddito).
Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), figura giuridica apparsa nel 1998 nell’ordinamento
italiano, sono enti privati con vocazione solidaristica che operano esclusivamente per il perseguimento
di finalità sociali.
La maggior parte di queste organizzazioni deve essere inserita nelle apposite anagrafi regionali gestite
dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle c.d. Onlus di diritto, che sono
iscritte nei registri regionali quando si tratta di organizzazioni di volontariato, presso i Registri prefettizi
quando si tratta di cooperative sociali e presso l’elenco gestito dal Ministero degli Esteri quando
si tratta di Organizzazioni Non Governative.
Tutte le Onlus possono beneficiare di esenzioni e agevolazioni ai fini dei tributi più importanti.
Erogazioni liberali alle Associazioni di promozione sociale
È possibile detrarre dall’imposta dovuta l’importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per
un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate in favore delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle legge 383/2000.
Erogazioni liberali per iniziative umanitarie, religiose o laiche
È possibile detrarre dall’imposta dovuta l’importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per
un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. 20/06/2000 nei
paesi non appartenenti all’OCSE.
Erogazioni liberali nel settore dello spettacolo
È possibile detrarre dall’imposta dovuta l’importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per
un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello
spettacolo.
Contributi a società di mutuo soccorso
È possibile detrarre dall’imposta dovuta l’importo pari al 19% dei contributi associativi, per un importo
non superiore a 1.291 euro, versati tramite banca o ufficio postale dai soci alle società di mutuo
soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della legge 3818/1886.
Erogazioni liberali per attività di rilevante valore culturale o artistico
È possibile detrarre dall’imposta dovuta l’importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,
di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni Culturali e ambientali,
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono
attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico o
che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo
42/2004 e del DPR 1409/63.
Partiti e movimenti politici
È possibile detrarre dall’imposta dovuta l’importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro in
favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, effettuate
mediante versamento bancario o postale.
La detrazione non spetta ai singoli soci per le erogazioni effettuate dalle società semplici.
La detrazione d’imposta spetta anche alle società di capitali e agli enti commerciali che possono detrarre
dall’imposta lorda un importo pari al 19% dell’erogazione ai movimenti e partiti politici, purché
compresa tra gli stessi limiti indicati nel periodo precedente.
L’erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti
o partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente
nazionale che per mezzo di più conti correnti periferici. Non rientra tra le erogazioni liberali detraibili
il versamento effettuato per il tesseramento al partito.
Società di cultura La Biennale di Venezia
È possibile detrarre dall’imposta dovuta il 19% delle erogazioni in denaro effettuate in favore della
Società di cultura La Biennale di Venezia per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo
dichiarato.
Società ed Associazioni sportive dilettantistiche
È possibile detrarre dall’Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive
dilettantistiche, per un importo non superiore a 1.500 euro.
Calamità e altri eventi straordinari (Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite)
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore delle
popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri
Stati, effettuate, oltre che per il tramite di Onlus, anche attraverso:
organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto
nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità
prevedano interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri
eventi straordinari;
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
associazioni sindacali di categoria.
Le erogazioni, cumulate con le eventuali altre erogazioni in denaro a favore delle ONLUS effettuate
nello stesso periodo di imposta, non devono superare il limite massimo di 2.065,83 euro.
NUOVE SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE DEL 19%
AGEVOLAZIONE PER LE COMMISSIONI IMMOBILIARI
Dal 1° gennaio 2007 è possibile detrarre dall’Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti
agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale.
L’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1000 euro e la possibilità
di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico periodico d’imposta.
Queste spese possono essere portate in detrazione con la dichiarazione che verrà presentata nel 2008.
ISCRIZIONE ANNUALE A STRUTTURE SPORTIVE
La legge finanziaria 2007 ha introdotto una nuova detrazione d’imposta per le spese sostenute per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
La detrazione è ammessa nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 210 euro
e riguarda le spese di iscrizione ed abbonamento sostenute per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed
i 18 anni.
CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI
I canoni di locazione relativi a contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso
di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, dal 1° gennaio
2007, sono detraibili nella percentuale del 19% calcolabile su un importo non superiore a
2.633 euro.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università
o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza
e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.
I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431.
SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza
nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale
del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro.
Condizione per fruire della detrazione è che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
ALTRE SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE
SOSTITUZIONE FRIGORIFERI
La legge finanziaria 2007 ha stabilito che per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe
energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20%
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro
per ciascun apparecchio in una unica rata.
ACQUISTO APPARECCHI TELEVISIVI
La legge finanziaria 2007 ha riconosciuto agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di
essere in regola, per l’anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento TV, una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 20% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente
rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1000 euro, per l’acquisto di un
apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.
PERSONAL COMPUTER AI DOCENTI
La legge finanziaria 2007 ha previsto, per l’anno 2007, una detrazione d’imposta del 19% delle spese
documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l’acquisto di un solo personal computer
nuovo di fabbrica. La detrazione spetta ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, nonchè ai docenti delle università statali.
La detrazione va calcolata su un importo massimo di 1000 euro di spesa.
Le modalità di attuazione di queste disposizioni sono stabilite con decreto di natura non regolamentare
da adottarsi dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca.
ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA DI POTENZA ELETTRICA E DI VARIATORI
DI VELOCITÀ (INVERTER)
La legge finanziaria 2007 ha riconosciuto, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra
5 e 90 kW, anche in sostituzione di vecchi motori, una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente. La detrazione compete in un’unica rata, fino
ad un valore massimo di 1.500 euro per motore.
Analoga detrazione è prevista per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto
e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa
tra 7,5 e 90 kW.
ALTRE DETRAZIONI
DETRAZIONE D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI
I contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale
hanno diritto a una detrazione d’imposta, a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato
sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta’ edilizia e
le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali
ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti
privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari
non possono beneficiare della detrazione).
La detrazione d’imposta è di:
495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
247,90 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.
DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO
A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione,
nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura
di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle seguenti
condizioni:
a. abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
b. il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di
fuori della propria regione;
c. la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione;
d. la detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio,
se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2005 può essere operata la detrazione in relazione
ai periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007.
Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es., borse di studio).
EROGAZIONI ALL’OSPEDALE GALLIERA
È detraibile, nei limiti del 30% dell’imposta lorda dovuta, l’importo delle donazioni effettuate all’ente
ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova, finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori
di midollo osseo.
LE AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Con la legge finanziaria 2007 è stato ancora una volta prorogato fino al 31 dicembre 2007 il termine
per fruire della detrazione d’imposta per una quota pari al 36% delle spese sostenute per i lavori di
recupero del patrimonio edilizio.
Dal 1° ottobre 2006 la percentuale di detrazione sulle spese sostenute per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di recupero del patrimonio edilizio è stata ridotta dal 41% al 36% a seguito
del ripristino dell’aliquota IVA agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di
beni rese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:
il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal 1° ottobre
2006, il limite deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie
cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo
di spesa di 48.000 euro);
la percentuale di detrazione d’imposta, a decorrere dal 1° ottobre 2006, è del 36%;
la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani,
proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, la detrazione
può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma
e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non
inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare
iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo
delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
l’ impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il
costo della manodopera utilizzata.
Si precisa che la detrazione dall’Irpef delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006, per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è pari al 41% e l’aliquota Iva è del 20%. Per quanto riguarda,
invece, le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2007 (termine ulteriormente prorogato
dalla legge finanziaria 2007) la detrazione dall’Irpef è del 36% e l’aliquota Iva agevolata è del 10%.
Le disposizioni (riguardanti, rispettivamente, la riduzione della misura dell’aliquota Iva al 10% e l’abbattimento
della misura della detrazione dell’Irpef al 36%) sono strettamente correlate, nel senso che,
in relazione alla stessa spesa, le percentuali dell’aliquota Iva e della detrazione Irpef sono applicate,
rispettivamente nella misura predetta per ciascuna. In particolare, la detrazione dall’Irpef nella misura
del 41% può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l’aliquota
del 20%. Coerentemente, per i lavori fatturati con l’aliquota del 10% dovrà essere applicata la detrazione
dall’Irpef nella misura del 36%.
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione
straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia
per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano le
parti comuni di edifici residenziali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre:
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio
la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone
portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
1) Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori
redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia o nel sito
internet www.agenziaentrate.gov.it, al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara
Via Rio Sparto 21 65100 Pescara
2) contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati
alla detrazione, deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione
con raccomandata A.R.;
3) per fruire della detrazione è necessario, infine, che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico
bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga
e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
DETRAZIONE IRPEF PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI
La legge finanziaria 2007 ha introdotto alcune disposizioni che consentono un risparmio d’imposta a quei contribuenti
che, nel corso del 2007, effettuano interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti.
Le spese per le quali si può fruire della detrazione afferiscono a specifici interventi, individuati dalla
legge, e dovranno essere sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Le agevolazioni in sintesi sono le seguenti:
è prevista una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese, rimaste a carico
del contribuente, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore
di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, n. 1), tabella 1, annesso al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.192.
Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti
strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. La condizione per fruire dell’agevolazione è
che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della tabella 3, allegata
alla legge finanziaria 2007;
un’altra detrazione per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente è prevista
per le spese relative all’istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60mila
euro, da ripartire in tre quote annuali e di pari importo;
infine, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione,
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti al
carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in
tre quote annuali di pari importo.
Per ulteriori informazioni circa i requisiti e le modalità per poter accedere ai benefici fiscali sopra
esposti, si rinvia a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 19 febbraio 2007 (pubblicato nella G.U. n. 47 del
26 febbraio 2007).
0 commenti:
Posta un commento