L’Ici, imposta comunale sugli immobili, viene destinata ai bilanci dei Comuni che dispongono di un

ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo.

CHI LA DEVE PAGARE

L’imposta deve essere pagata:

 da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure

come titolari di diritti reali di godimento;

 dai concessionari delle aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l’imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi:

 se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra

loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata

a marito e moglie, entrambi devono versare l’Ici ma separatamente);

 se l’immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l’imposta deve essere pagata da chi gode

di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l’imposta sarà

a carico dell’usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se

l’usufrutto è totale l’imposta è per intero a carico dell’usufruttuario;

 se l’immobile è in multiproprietà, l’Ici deve essere pagata dall’amministratore del condominio o della

comunione, ma per la ripartizione bisogna verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o

per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il contribuente dovrà pagare in base alla quota

attribuita; nel secondo caso l’imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell’immobile.

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL’IMMOBILE

Per calcolare l’Ici bisogna prima di tutto definire il valore dell’immobile oggetto d’imposizione, ossia

quella che di norma si chiama “base imponibile”.

A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.

Per i fabbricati

La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso (vedi

Capitolo VI) aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un

coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e

C con esclusione delle categorie A10 e C1);

 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);

 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Per i fabbricati di interesse storico/artistico il valore è stabilito assumendo la rendita determinata mediante

l’applicazione delle tariffe d’estimo (aumentate del 5%) di minore ammontare tra quelle previste

per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. Tale rendita va moltiplicata

per cento anche se il fabbricato è classificato nella categoria A10 o C1 o nel gruppo D.

Per le aree fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta.

Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per zone omogenee

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett. g).

Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da parte del Comune

qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria area fabbricabile.

Con apposito regolamento, i Comuni possono introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione

(Decreto Legislativo del 15/12/1997, n. 446, art 59, lett. m), istituto favorevole al contribuente, tendente

ad evitare contenziosi con l’Ente stesso soprattutto in materia di aree fabbricabili.

Per i terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in

corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75. Nella determinazione dell’imposta dovuta per i terreni

agricoli, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono usufruire delle

agevolazioni previste dall’art. 9, del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992. Ai fini delle suddette

agevolazioni per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale si intendono le persone

fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.

9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

QUANTO SI DEVE PAGARE

L’imposta si determina applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo indicato

al paragrafo precedente, l’aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l’immobile (compresa, normalmente,

tra il 4 e il 7 per mille).

I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate,

anche inferiori al 4 per mille, per 3 anni dall’inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono

i seguenti interventi:

 recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

 recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei centri storici;

 realizzazione di autorimesse o posti auto;

 utilizzo di sottotetti.

I Comuni possono stabilire in via regolamentare aliquote agevolate inferiori al minimo, anche in qualsiasi

altro caso. L’imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell’anno; il mese durante il

quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.

Detrazioni e riduzioni d’imposta

Per l’abitazione principale viene concessa una detrazione d’imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi

nei quali l’immobile è stato utilizzato come dimora abituale.

I Comuni possono elevare la detrazione per l’abitazione principale fino ad abbattere totalmente l’imposta

dovuta per questa abitazione.

L’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale si applica anche alle pertinenze, indipendentemente

dal fatto che il Comune impositore abbia o meno deliberato l’estensione della riduzione dell’aliquota

anche alle pertinenze medesime.

Se l’immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento

dell’Ici, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.

Per i cittadini italiani residenti all’estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera

“adibita ad abitazione principale” a condizione che non risulti affittata.

Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani, che, pur mantenendo la

proprietà dei loro immobili, non vi abitano perchè non autosufficienti e acquisiscono la residenza negli

Istituti di assistenza e ricovero.

I Comuni hanno il potere di disciplinare casi particolari di tassazione.

Ad esempio, possono:

 considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito ad un familiare;

 prevedere differenti termini dei versamenti per particolari situazioni;

 introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione;

 introdurre riduzioni o esenzioni per le Onlus e per le famiglie con disabili gravi.

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA

Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, una in acconto e l’altra a saldo dell’importo dovuto.

I termini per il pagamento dell’Ici, precedentemente fissati nelle scadenze del 30 giugno e 20 dicembre,

sono stati anticipati e così modificati:

 prima rata entro il 16 giugno;

 seconda rata entro il 16 dicembre.

Le nuove scadenze per il versamento delle rate, in acconto o a saldo, sono state introdotte per uniformare

i termini di pagamento delle altre imposte e quindi permettere contestualmente la compensazione,

tramite la presentazione del modello F24, tra l’eventuale credito Irpef e Iva e il debito dell’Ici.

Il sistema di calcolo dell’acconto

La prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta e già pagata per l’anno d’imposta precedente.

Se il possesso è stato parziale l’imposta va comunque rapportata ai dodici mesi.

L’eventuale conguaglio sarà effettuato dal 1° al 16 dicembre, in occasione del versamento a saldo.

In pratica, con questo sistema il contribuente ha il vantaggio di non doversi affrettare, a giugno, a rintracciare

ed esaminare le delibere dei comuni presso i quali sono ubicate le unità immobiliari da lui

possedute per verificare se sono state variate le aliquote da applicare.

In caso di possesso per l’intero anno pagherà a giugno la metà di quanto versato nell’anno precedente

ed entro dicembre, poi, una volta accertato se sono intervenute modifiche delle aliquote o delle detrazioni

dovrà semplicemente pagare il restante 50% oppure integrare di quanto dovuto in base alle

nuove aliquote.

Se invece si dovesse verificare che il Comune ha aumentato o diminuito l’aliquota, il contribuente dovrà

ricalcolare l’Ici dovuta per l’intero anno (se, ovviamente, il suo possesso si è protratto per tutti i

dodici mesi), sottrarre l’acconto pagato a giugno e versare la differenza in saldo.

Come pagare l’Ici nel 2007

Versamento entro il 18 giugno 2007 (il 16 giugno cade di sabato)

 prima rata (acconto) 50%;

 base di riferimento: imposta dovuta nell’anno 2006.

Versamento entro il 17 dicembre 2007 (il 16 dicembre cade di domenica)

 seconda rata: restante 50%, salvo eventuale conguaglio;

 base di riferimento: aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2007.

Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l’acconto, in unica soluzione, l’imposta

dovuta per l’intero anno.

I versamenti devono essere effettuati a favore del Comune in cui è situato l’immobile, direttamente o

tramite conto corrente postale, oppure per il tramite delle agenzie degli istituti bancari convenzionati.

Versamento Ici con modello F24

Dal 2007 tutti i contribuenti possono effettuare il pagamento dell’Ici utilizzando il Modello F24 secondo

le modalità previste in un apposito decreto attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Precedentemente invece l’utilizzo del modello F24 era possibile solo ai contribuenti proprietari di

immobili situati nei comuni che avevano stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo del Modello F24 presenta il grosso vantaggio di consentire al contribuente di compensare l’imposta

da versare con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (Irpef, Iva, eccetera) o, qualora previsto

dal Comune, di compensare le imposte dovute con crediti relativi all’Ici dell’anno precedente.

Il modello di versamento F24 Ici, le istruzioni per la compilazione e ulteriori informazioni utili per il

versamento sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella “sezione Ici ed altri tributi

locali”, sono i seguenti:

 3901 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per l’abitazione principale

 3902 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per i terreni agricoli

 3903 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per le aree fabbricabili

 3904 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli altri fabbricati

 3905 - imposta comunale sugli immobili (Ici) credito Ici.

Per l’Ici dovuta nel 2007 è possibile utilizzare l’eccedenza delle imposte derivanti dal 730 (IRPEF, addizionali

comunale e regionale).

Si ricorda che l’utilizzo del Modello F24 Ici per il versamento dell’Ici non è un obbligo ma una opportunità,

pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti Ici con i normali bollettini postali.

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento.

Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta dovuta

per l’intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3%

sull’importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l’imposta direttamente

dall’estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale

di versamento in conto corrente, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 4 marzo

1995, reperibile sul sito Internet dell’Agenzia.

Ravvedimento

Il bollettino contiene anche una casella dedicata al ravvedimento, da barrare nel caso si vogliano correggere

precedenti violazioni.

In questa ipotesi la somma complessiva da versare deve comprendere l’imposta dovuta più la sanzione

ridotta e gli interessi.

Presentazione della dichiarazione (o comunicazione) ICI

L’obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell’Ici, o l’apposita comunicazione di variazione adottata

da alcuni Comuni – per i casi di variazione o acquisto durante l’anno – è abrogato a decorrere dal 2007. La finalità di questa disposizione è di eliminare la duplicazione di adempimenti posti a carico

del contribuente, il quale:

1) dal 2008, per ciascun fabbricato dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo, tutti i dati

catastali e l’Ici pagata l’anno precedente;

2) nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2007 per ogni immobile dovrà indicare l’Ici dovuta

l’anno precedente.

L’obbligo della presentazione della dichiarazione (o comunicazione di variazione) Ici resterà comunque

in vigore fino a quando, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, il sistema

di circolazione e fruizione dei dati catastali per regioni o enti locali non sarà dichiarato effettivamente

operativo ed intercomunicante.

L’obbligo della presentazione della dichiarazione Ici permane, infine, nei casi in cui gli elementi rilevanti

ai fini dell’imposta dipendano da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione

e all’annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili

le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997, concernente

il modello unico informatico.

Conseguentemente nel caso in cui permanga l’obbligo della dichiarazione Ici, questa deve essere presentata

entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (per i Comuni che non abbiano

deliberato diversamente) solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso

del 2006, ed in particolare:

 per gli immobili trasferiti nell’anno;

 per gli immobili che nel corso dell’anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione

principale;

 per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;

 per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’imposta;

 per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area

fabbricabile oppure un’area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non

si sono avute variazioni nel corso del 2006, o che sono comunque esenti o esclusi dall’Ici.

In particolare, non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l’unica variazione

consiste nell’attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati.

Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni

per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili

situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata). Se l’immobile è situato

nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la

maggior parte della sua superficie. La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune oppure

può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno

all’Ufficio Tributi del Comune. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, con raccomandata

postale o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

0 commenti:

 
Top