L’imposta di bollo su documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale, con l’apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta in forma virtuale. In relazione ai documenti contabili rilevanti ai fini tributari, gli articoli 13, comma 1 e 16, comma 1 lettera a), della tariffa allegata al Dpr 642/72, regolamentano l’assolvimento del tributo in questione. In particolare, l’articolo 13, comma 1, prevede per le fatture, note, conti e simili documenti, non soggetti a Iva, di importo superiore a 77,47 euro, il pagamento di un’imposta di bollo nella misura di 1,81 euro; pertanto, anche nel caso di emissione sotto forma di documenti informatici, l’imposta è dovuta nella stessa misura.

L’articolo 16, comma 1, stabilisce che sono soggetti a imposta di bollo i libri di cui all’articolo 2214 cc (libro giornale e libro degli inventari) e ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 cc, nella misura di 14,62 euro per ogni 100 pagine o frazioni di cento pagine. Per quanto riguarda quest’ultimo articolo, il Dm 23 gennaio 2004 ha previsto una diversa modalità di determinazione dell’imposta. In particolare, l’articolo 7, comma 3, del decreto, che disciplina le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici, dispone che l’imposta sui libri e sui registri tenuti su supporto di memorizzazione ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la non modificabilità dei dati memorizzati, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (non più con riferimento al numero di pagine) nella misura di 14,62 euro.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, ha precisato che le nuove modalità di tenuta dei registri su supporto di memorizzazione ottica, comportano che gli stessi non possano essere sottoposti alla vidimazione, neanche quando tale obbligo sussiste per i corrispondenti registri tenuti su supporto cartaceo. Pertanto, tutti i registri per i quali, se tenuti su supporto cartaceo, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo, devono assolvere il tributo qualora siano tenuti con modalità diverse.

Dal punto di vista operativo, il soggetto che intende assolvere l’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, Dm 23 gennaio 2004, dovrà effettuare:

- una comunicazione preventiva

- il versamento dell’imposta

- una comunicazione consuntiva

Comunicazione preventiva

La comunicazione preventiva, da presentare all’ufficio delle Entrate competente territorialmente, dovrà contenere:

il numero di atti e documenti informatici distinti per tipologia, in conformità agli articoli della tariffa, che si presume saranno emessi nel corso dell’anno

l’imposta dovuta su ogni singolo documento

l’importo globale dell’imposta relativo a ogni articolo della tariffa

la somma complessivamente dovuta

gli estremi dell’avvenuto pagamento.

L’imposta di bollo deve essere assolta preventivamente, in via presuntiva, prima che il libro giornale e il libro degli inventari siano posti in uso, ossia prima di effettuare le registrazioni, sia pure smaterializzate in quanto i registri sono tenuti in forma informatica.

Versamento dell’imposta

In virtù del fatto che nella comunicazione preventiva dovranno essere riportati gli estremi del pagamento dell’imposta, il soggetto interessato dovrà autoliquidare il tributo sulla base di un calcolo presuntivo, in relazione al numero di registrazioni contenute nei libri che saranno utilizzati durante l’anno. Una precisazione si rende necessaria per quanto concerne il termine “registrazioni”. E’ stato chiarito che tale temine si riferisce al complesso di righe di dettaglio riferite al singolo accadimento contabile oggetto dell’annotazione; pertanto, una registrazione di acquisto merci, anche se composta da più righe di dettaglio, rappresenterà una sola registrazione. Il versamento dell’imposta di bollo, secondo le modalità indicate dal Dlgs 237/1997, deve essere eseguito utilizzando il modello F23 con il codice tributo 458T, e indicando il codice dell’ufficio territorialmente competente.

Comunicazione consuntiva

Come disposto dall’articolo 7, comma 2, del Dm, entro il mese di gennaio dell’anno successivo il contribuente dovrà presentare una comunicazione consuntiva con l’indicazione del numero di documenti informatici formati nell’anno precedente, distinto per tipologia. Dovranno essere indicati, nel caso in cui le registrazioni effettuate risultino superiori a quelle determinate su base presuntiva nella prima comunicazione, l’importo e gli estremi dell’eventuale versamento di imposta. L’importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione, viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso. La maggiore imposta dovuta per l’anno precedente è corrisposta contestualmente all’acconto per l’anno in corso, mentre l’eventuale maggiore imposta corrisposta per l’anno precedente potrà essere compensata con l’acconto dovuto per l’anno in corso. In alternativa è possibile richiederne il rimborso.

Ulteriori chiarimenti

Le comunicazioni di cui all’articolo 7 del Dm possono essere spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate territorialmente competente.

Si evidenzia che qualora il contribuente sia già autorizzato al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 642/72, lo stesso deve assolvere agli obblighi previsti per tutti i documenti per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione al pagamento in maniera virtuale, mentre per gli stessi, conservati con modalità sostitutive, deve rispettare le disposizioni del Dm 23 gennaio 2004.

Fonte: Gaetano Silipigni Agenzia Entrate.

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