LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Lo Statuto dei diritti del Contribuente, introdotto dalla Legge n. 212 del 2000 rappresenta una tappa

importante perché con esso è stato possibile attuare nell’ordinamento tributario i principi costituzionali

di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.

Nello Statuto del Contribuente sono raccolte una serie di norme che codificano i diritti dei contribuenti

nell’ambito dell’attività di accertamento esercitata dagli Uffici fiscali e, in particolare, le garanzie che

il contribuente può far valere in occasione di verifiche da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria

civile o della Guardia di Finanza.

Lo Statuto disciplina anche il modo di produzione delle leggi in materia tributaria, prevedendo regole

per migliorare l’accessibilità e la comprensibilità delle norme fiscali; elenca e sancisce una serie di

imprescindibili diritti che il contribuente può far valere in suo favore e una serie di doveri cui l’amministrazione

deve attenersi per favorire un rapporto leale e franco con il contribuente.

Rappresenta un sistema generale di garanzie del cittadino e ha pertanto favorito l’instaurarsi di un

rapporto di collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti.

Nel proclamare l’importanza fondamentale del diritto all’informazione lo Statuto del Contribuente ha

innescato un processo radicalmente innovativo che ha portato l’Agenzia delle Entrate ad attivarsi nel

processo di informatizzazione e modernizzazione di tutti gli strumenti informativi possibili velocizzandoli

ed elevandoli qualitativamente.

Lo Statuto disciplina inoltre due istituti particolarmente importanti: il diritto d’interpello ed il Garante

del contribuente, organo indipendente che svolge funzioni di tutela del contribuente nei confronti

dell’attività degli Uffici finanziari.

IL DIRITTO DI INTERPELLO

ISTANZA DI INTERPELLO ORDINARIO PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000

Attraverso la presentazione di un’istanza di interpello il cittadino ha la possibilità di interpellare l’Amministrazione

finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale

sussistono obiettive condizioni di incertezza.

L’interpello è uno strumento prezioso per migliorare il rapporto con l’Amministrazione finanziaria: il

contribuente non deve più agire “al buio”, con il rischio di andare incontro all’attività di controllo, ma

può acquisire, prima di mettere in atto un certo comportamento, il parere dell’amministrazione sul significato

da attribuire alle norme che disciplinano la materia tributaria.

L’interpello ordinario è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise procedure.

COSA PUÒ RIGUARDARE L’INTERPELLO

Il contribuente, quando sussistono “obiettive condizioni di incertezza” circa l’applicazione delle disposizioni

tributarie a casi concreti e personali, può inoltrare un quesito all’Amministrazione finanziaria

che fornisce un parere entro 120 giorni.

In mancanza di una risposta entro il termine predetto, si intenderà che l’amministrazione concordi

con l’interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).

I quesiti di competenza dell’Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:

 le imposte sui redditi;

 l’imposta sul valore aggiunto;

 l’Irap;

 l’imposta di registro;

 l’imposta di bollo;

 le tasse sulle concessioni governative;

 l’imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.

Per i tributi che non sono di competenza dell’Agenzia delle Entrate il contribuente potrà presentare

istanza di interpello all’ente che li gestisce (ad es. l’Agenzia delle Dogane per le accise, i Comuni

per l’Ici e per gli altri tributi locali, le Province per i tributi provinciali e le Regioni per quelli

regionali).

QUANDO SI PUÒ PRESENTARE L’ISTANZA DI INTERPELLO

Il contribuente può presentare istanza di interpello (vedi fac-simile in appendice) all’Amministrazione

finanziaria quando:

 è interessato a conoscere l’interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle “al

proprio caso concreto e personale”;

 esistono obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma che si deve applicare.

Queste condizioni mancano se l’amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione interpretativa

di casi analoghi a quello prospettato nell’istanza di interpello mediante circolare, risoluzione o altro

provvedimento portato a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella sezione

“Circolari, Risoluzioni, Comunicati” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero dell’economia

e delle finanze;

 non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento

rilevante ai fini tributari.

A CHI SI PRESENTA

L’istanza va presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del

domicilio fiscale del contribuente.

Fanno eccezione le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale nonché

i contribuenti che hanno conseguito, nel precedente periodo di imposta, ricavi per un ammontare

superiore a 258.228.449,54 euro, che presentano l’istanza alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

dell’Agenzia delle Entrate.

Se l’istanza è inviata ad una Direzione non competente, questa è tenuta a trasmetterla tempestivamente

a quella competente, dandone contestualmente notizia al contribuente. In questo caso,

il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione dell’istanza da parte della Direzione competente.

I non residenti possono presentare l’istanza di interpello direttamente all’Agenzia delle Entrate, Direzione

Centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio del Direttore Centrale, via Cristoforo Colombo 426,

00145 Roma, oppure alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio

rappresentante o incaricato, presso il quale eleggono domicilio per la ricezione dell’atto di risposta,

conferendo allo stesso procura speciale.

COSA DEVE CONTENERE

L’istanza deve contenere:

 i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

 la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive

condizioni di incertezza;

 il domicilio del contribuente o del suo legale rappresentante;

 la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

In mancanza di questi requisiti l’istanza è inammissibile e non produce gli effetti tipici dell’interpello.

Tuttavia l’Amministrazione comunicherà, entro i termini di legge, l’inammissibilità dell’istanza al contribuente e nel caso in cui non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza indicherà la circolare o

la risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Nel caso in cui l’istanza non sia stata sottoscritta dal contribuente, la stessa istanza può essere regolarizzata

entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito da parte della Direzione competente dell’Agenzia

delle Entrate.

Il termine entro il quale l’Agenzia è tenuta a rispondere decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’interpello. LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Se la documentazione allegata non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della questione,

l’Amministrazione può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione.

In questo caso, il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione

da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutti i documenti richiesti.

L’ISTANZA NON SOSPENDE LE SCADENZE

La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie,

né sul decorso dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini

di prescrizione.

Pertanto il contribuente non potrà rinviare l’adempimento tributario oggetto dell’istanza (ad esempio

versamento Iva, presentazione delle dichiarazioni) alla data in cui l’Agenzia avrà risposto all’interpello.

RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE

Entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di interpello, la Direzione competente deve rendere

al contribuente una risposta scritta e motivata.

La risposta può essere notificata mediante la procedura prevista per gli avvisi di accertamento, oppure

comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o anche per via telematica, al recapito di

telefax o di e-mail indicato nell’istanza.

Qualora vengano formulate più istanze di interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe

tra loro, l’Agenzia può fornire una risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare

nella sezione “Circolari, Risoluzioni, Comunicati” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate

o del Ministero dell’economia e delle finanze.

In tal caso l’amministrazione è comunque tenuta a fornire risposta scritta a ciascun contribuente per comunicare

gli estremi della circolare o della risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Qualora il contribuente non ottenga una risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il termine

di 120 giorni, si intende che l’Agenzia concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

(silenzio-assenso).

Tuttavia affinché si formi il silenzio-assenso è necessario che:

 il contribuente abbia esposto in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione interpretativa

che intende adottare;

 l’istanza sia ammissibile.

EFFETTI DELL’INTERPELLO

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che

ha inoltrato l’istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato.

Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie

oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Agenzia delle

Entrate.

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate non impegna il contribuente ad adeguarsi. Questi, infatti,

è libero di adottare un differente comportamento. Viceversa, limitatamente alla questione oggetto

di interpello, la risposta fornita vincola l’operato degli Uffici, i quali non potranno emettere atti di

accertamento con essa contrastanti.

EVENTUALE RETTIFICA DELLA RISPOSTA

L’Agenzia può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente

fornita (in forma esplicita o implicita).

A tal fine è opportuno individuare le differenti situazioni che potrebbero verificarsi.

Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell’istanza di

interpello, uniformandosi all’interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta,

a quella da lui prospettata nell’istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dall’amministrazione

né per le imposte né per le sanzioni.

Se, invece, il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere il

comportamento, ma nell’istanza di interpello abbia omesso di indicare la soluzione interpretativa,

l’Agenzia recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.

Infine, qualora il contribuente non abbia ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta

e, nonostante la mutata interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, dà attuazione alla soluzione interpretativa

originaria lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente

dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

È un organo collegiale istituito presso ogni Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate (e presso le

analoghe strutture delle province autonome di Trento e Bolzano) e rappresenta un valido strumento

di tutela e di mediazione tra i cittadini e l’Amministrazione finanziaria.

È composto da tre membri scelti fra altrettante categorie di soggetti particolarmente vicine ai problemi

fiscali:

 magistrati, docenti universitari, notai (in questa categoria viene scelto il Presidente);

 dirigenti dell’Amministrazione finanziaria o alti ufficiali della Guardia di finanza, a riposo da almeno

due anni;

 avvocati, commercialisti, ragionieri, anch’essi a riposo e indicati dai rispettivi ordini professionali.

Gli incarichi hanno durata quadriennale e in considerazione della professionalità, della produttività

e attività svolta dal Garante possono essere rinnovati senza alcuna limitazione.

Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto (vedi fac-simile in appendice) dal contribuente

o da qualsiasi altro soggetto interessato:

 presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni;

 rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore

organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto o dei termini relativi

ai rimborsi d’imposta;

 accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi

di informazione e assistenza;

 attiva l’autotutela;

 segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti;

 presenta una relazione semestrale al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Annualmente il Garante deve presentare direttamente al Governo e al Parlamento una relazione sull’attività

svolta per fornire utili notizie e dati sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti, al fine di

tutelare e rispettare i diritti del contribuente nel campo della politica fiscale.

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