PREMESSA

1. SOGGETTI ammessi alla detrazione

2. Edifici interessati

3. INTERVENTI AGEVOLATI

3.1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti

(articolo 1, comma 344)

3.2. Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1, comma 345)

3.3. Installazione di pannelli solari (di cui all'art. 1, comma 346)

3.4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1,

comma 346)

4. Adempimenti da osservare per fruire della detrazione

5. Spese che danno diritto all'agevolazione

6. caratteristiche della detrazione

7. Trasferimento degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli

interventi

8. Cumulabilita' con altre agevolazioni

9 ALIQUOTA IVA APPLICABILE

PREMESSA

La legge 27 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria per il 2007),

articolo unico, commi da 344 a 349, nel quadro delle misure di politica

energetico-ambientale, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la

realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi

energetici, realizzati su edifici esistenti. L'agevolazione consiste nel

riconoscimento di una detrazione d'imposta nella misura del 55 per cento

delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di

pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in

relazione a ciascuno degli interventi previsti.

L'agevolazione e' delineata mantenendo le modalita' previste in

relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione

edilizia, alla cui normativa la legge finanziaria fa espressamente rinvio

(il comma 348 richiama l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e il

relativo decreto di attuazione n. 41 del 18 febbraio 1998, e successive

modificazioni). Da questa, tuttavia si discosta per l'entita' dell'importo

detraibile e per alcuni aspetti procedurali, specificamente previsti in

ragione della rilevanza assunta nell'attuale contesto, nazionale e

sopranazionale, dalla questione energetico-ambientale.

Il quadro normativo di riferimento e' completato dal decreto 19

febbraio 2007 del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il

Ministro dello Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26

febbraio 2007 (in seguito: decreto), emanato ai sensi del comma 349 della

legge finanziaria per dare attuazione alle disposizioni recate dai commi

344, 345, 346 e 347, il quale disciplina i contenuti tecnici degli

interventi agevolabili e le modalita' per fruire della detrazione.

Tale decreto richiama le normative tecniche e fiscali rilevanti ai

fini dell'agevolazione. In particolare, per quanto attiene alla

determinazione del risparmio energetico conseguito, alla certificazione

energetica e al significato della terminologia, fa riferimento, come

prescritto dalla legge finanziaria (comma 349), al decreto legislativo 19

agosto 2005 n. 192 integrato con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.

311- concernente "attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento

energetico in edilizia"- e, per quanto attiene alla individuazione degli

adempimenti necessari per fruire del beneficio, al decreto n. 41 del 18

febbraio 1998, concernente norme di attuazione della legge 449 del 1997 in

materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. Tuttavia,

come si chiarira' nei successivi paragrafi, alcuni degli adempimenti

previsti da quest'ultimo provvedimento (quali l'invio della comunicazione

preventiva dell'inizio lavori al centro Operativo di Pescara) non sono stati

richiamati in quanto non ritenuti necessari per la attuazione della

specifica finalita' cui l'agevolazione e' diretta.

Per facilitare la lettura della circolare vengono riportati in

allegato i testi dei commi da 344 a 349, articolo unico, della finanziaria

2007 nonche' del D.M. 19 febbraio 2007.

1. SOGGETTI ammessi alla detrazione

La detrazione del 55%, finalizzata ad incentivare l'adeguamento del

patrimonio edilizio a specifici standard di risparmio energetico, e' rivolta

a tutti soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di

reddito di cui essi siano titolari.

In particolare l'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007

individua quali soggetti ammessi a fruire della detrazione:

a) le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 5 del

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di

reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli

interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici

esistenti o su unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria

catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per

la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su

parti di edifici esistenti o su unita' immobiliari esistenti di

qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Per effetto di tale disposizione, quindi, rientrano nel campo soggettivo

di applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti

arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attivita'

commerciale, le societa' semplici, le associazioni tra professionisti (comma

1, lett. a) e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche,

societa' di persone, societa' di capitali) (comma 1, lett. b).

I soggetti indicati possono fruire della detrazione a condizione che

sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre devono

possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che puo'

consistere nella proprieta' o nella nuda proprieta', in un diritto reale o

in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.

L'articolo 2 del decreto in relazione ai lavori eseguiti mediante

contratti di locazione finanziaria, specifica che la detrazione compete

all'utilizzatore del bene o dell'opera e non alla societa' di leasing,

precisando altresi' che la detrazione e' commisurata al costo sostenuto

dalla societa' concedente. Non assumono pertanto rilievo ai fini della

detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

Sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito

alle detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121

del 1998 e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i

familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir (testo

unico delle imposte sul reddito approvato con DPR n. 917 del 1986)

conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto

dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. E'

stata, infatti, ravvisata nella convivenza una condizione che giustifica la

partecipazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini

entro il secondo grado alle spese che avrebbe dovuto sostenere il titolare

dell'immobile. Tale principio deve ritenersi valido anche in relazione alla

detrazione per i lavori di risparmio energetico, con la precisazione,

tuttavia, che esso trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su

immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioe' nei quali

puo' esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su

immobili strumentali all'attivita' d'impresa, arte o professione.

2. Edifici interessati

L'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione

relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che e' espressamente

riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti

a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli

strumentali.

Una limitazione a tale ampia accezione e' data dalla circostanza che gli

edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti. Le disposizioni

della legge finanziaria, infatti, in relazione ad alcune fattispecie

agevolabili, prevedono espressamente che gli interventi devono essere

realizzati su edifici esistenti (o parti degli stessi); anche l'art. 2,

comma 1, del decreto, nell'elencare i soggetti ammessi a fruire della

detrazione, precisa che essi devono aver eseguito gli interventi su edifici

"esistenti". Con tale precisazione di carattere generale, riferita a tutte

le fattispecie agevolabili, il decreto sottolinea come finalita' della norma

sia quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute

per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota

detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa deve essere ripartita)

per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto,

dall'agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione

dell'immobile.

L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta

coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base

alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime

della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche

e della tipologia

In tale contesto normativo si ritiene che la prova della esistenza

dell'edificio sia fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure

dalla richiesta di accatastamento, nonche' dal pagamento dell'ICI, ove

dovuta.

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di

quanto si deduce dalle disposizioni concernenti la certificazione energetica

degli stessi, si rende necessario che gli edifici presentino specifiche

caratteristiche quali, ad esempio:

1. essere gia' dotati di impianto di riscaldamento, presente anche

negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli

interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli

solari;

2. nelle ristrutturazioni per le quali e' previsto il frazionamento

dell'unita' immobiliare, con conseguente aumento del numero delle

stesse, il beneficio e' compatibile unicamente con la realizzazione di

un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unita', in

relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto;

3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si

puo' accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione,

ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.

Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di

ampliamento.

3. INTERVENTI AGEVOLATI

Gli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346 e 347

dell'art. 1 della legge finanziaria e definiti dal decreto ministeriale 19

febbraio 2007, il quale riporta in allegato le tabelle di riferimento per la

valutazione tecnica dell'intervento.

Le norme introdotte dal predetto decreto legislativo in attuazione delle

disposizioni comunitarie, essendo finalizzate a stabilire i criteri, le

condizioni e le modalita' per migliorare le prestazioni energetiche degli

edifici, costituiscono il parametro interpretativo attraverso il quale

individuare il contenuto tecnico delle norme in esame. La medesima legge

finanziaria (comma 349), per maggior chiarezza, esplicita tale criterio

interpretativo di ordine sistematico disponendo che "Ai fini di quanto

disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".

3.1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti

(articolo 1, comma 344)

344. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative

ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che

conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la

climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai

valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale e' di 100.000

euro.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto, per interventi di

riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo

1, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di

prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno

il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C del decreto

ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all'allegato

C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto

legislativo 311 del 2006).

Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o

quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche

indicate. L'intervento, infatti, e' definito in funzione del risultato che

lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di

energia primaria per la climatizzazione invernale.

Sulla base della definizioni contenute nell'allegato A del decreto

legislativo n. 192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la

climatizzazione invernale rappresenta "la quantita' di energia primaria

globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti

riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo".

Il risparmio e' misurato in base agli indici riportati nella tabella

dell'allegato C del decreto, elaborati in funzione della categoria in cui

l'edificio e' classificato (residenziale o altri edifici), della zona

climatica in cui e' situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007

indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza

menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre

tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le

"parti o unita' di edifici esistenti". La diversa formulazione adottata

porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per

fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno

energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni

immobiliari che lo compongono.

Data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che

la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda

qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla

prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza

energetica richiesta dalla norma.

Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l'installazione

di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non

a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento,

con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli

impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le

caratteristiche indicate nei commi successivi.

L'indice di prestazione energetica richiesto puo', pero', essere

conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge

finanziaria ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera

autonomamente agevolabili, entro un limite massimo di detrazione

specificamente determinato.

Si pone, pertanto, per la detrazione prevista dal comma 344, che si

connette ad una generica categoria di opere, la questione della eventuale

concorrenza con la detrazione collegata agli altri interventi agevolati.

Potrebbe accadere, ad esempio che il risparmio energetico invernale previsto

dal comma 344, per il quale e' previsto un limite massimo di detrazione di

100.00 euro, sia realizzato mediante un intervento consistente nella

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale il

successivo comma 347 stabilisce un limite di detrazione d'imposta di 30.000

euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito),

e/o mediante la sostituizione di infissi, intervento individuato al comma

345 con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro.

Nell'esempio prospettato, se mediante la sostituzione dell'impianto di

climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione

energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per

cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del

decreto, realizzando quindi "la qualificazione energetica dell'edificio" di

cui al comma 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione

contenuta in tale disposizione, usufruendo della detrazione nel limite

massimo di spesa di 100.000 euro.

Resta fermo che, qualora si intenda usufruire della detrazione per gli

interventi di riqualificazione energetica previsti dal comma 344, non sara'

possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori

che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali

devono ritenersi compresi, ai fini della individuazione del limite massimo

di detrazione spettante, nell'intervento piu' generale.

Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del

calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico

agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali

l'installazione dei pannelli solari di cui al successivo comma 346, per i

quali la detrazione potra' essere fatta valere anche in aggiunta a quella di

cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio di cui al

comma 344.

3.2. Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1, comma 345)

345. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative

ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'

immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache

orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi... a

condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U,

espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge (finanziaria)

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale e' di 60.000

euro.

L'art. 1, punto 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007descrive

gli interventi previsti dal comma 345 come interventi sull'involucro degli

edifici e precisa che per tali devono intendersi gli interventi su edifici

esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti,

riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi,

delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non

riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U, espressa in W/m2K,

evidenziati nella tabella di cui all'allegato D del decreto, la quale in

relazione alle singole zone climatiche indica, in distinte colonne, la

trasmittanza delle strutture verticali e quella delle finestre (riproducendo

le colonne 1, 2 e 5 della Tabella 3 allegata alla legge finanziaria per il

2007).

Il decreto ministeriale non menziona gli interventi realizzati sulle

strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano

richiamati dalla legge finanziaria. L'omissione e' dovuta alla

impossibilita' tecnica di rispettare i valori indicati dalla Tabella 3

allegata alla legge finanziaria atteso che in tale Tabella, per un errore

redazionale, i valori di trasmittanza dei suddetti elementi costruttivi sono

stati riportati invertendo quelli riferiti ai pavimenti e quelli riferibili

alla copertura (colonne 3 e 4.)

In assenza delle disposizioni di attuazione, considerato che non

risultano definiti i parametri di risparmio energetico cui dovrebbe essere

finalizzato l'intervento, si ritiene che al momento i lavori eseguiti su

pavimenti e coperture non consentano di usufruire della detrazione prevista

dal comma 345. La detrazione potra' tuttavia essere operata ai sensi del

precedente comma 344, relativo alla qualificazione energetica globale

dell'edificio, qualora l'intervento sulle strutture orizzontali, anche

unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico ivi

indicati.

Cio' premesso, si fa presente che gli interventi agevolabili ai sensi

del comma 345 consistono, in sostanza, in interventi di riqualificazione

energetica, attuati su edifici o parti di edifici o unita' immobiliari

esistenti, relativi a strutture opache verticali quali pareti (generalmente

esterne), finestre comprensive di infissi che presentino i requisiti di

trasmittanza (dispersione di calore) richiesti dalla tabella riportata

nell'allegato D del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture

accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio

scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto

quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.

Poiche' il beneficio e' teso ad agevolare gli interventi da cui

consegua un risparmio energetico, non e' sufficiente la semplice

sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi

siano originariamente gia' conformi agli indici di trasmittanza termica

indicati nella richiamata tabella D, ma e' necessario che a seguito dei

lavori tali indici si riducano ulteriormente. L'art. 7 del decreto prevede,

in proposito, che per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti,

il tecnico che redige l'asseverazione (di cui si trattera' al successivo

paragrafo 4.) deve specificare il valore di trasmittanza originaria del

componente su cui si interviene ed asseverare che successivamente

all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o

uguale ai valori riportati nella tabella D allegata.

3.3. Installazione di pannelli solari (di cui all'art. 1, comma 346)

346. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative

all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per

usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda

in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici

e universita'.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale e' di 60.000

euro.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale l'agevolazione

prevista dal comma 346 della legge finanziaria e' rivolta all' installazione

di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici,

industriali, nonche' per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case

di ricovero e di cura, scuole e universita'.

Le caratteristiche tecniche dei pannelli solari sono individuate dal

successivo articolo 8 del decreto, concernente l'asseverazione

dell'intervento, il quale, oltre a richiedere un termine minimo di garanzia

(fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per

accessori e i componenti tecnici) prescrive che i pannelli siano conformi

alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in

autocostruzione.

La norma prevede che la produzione di acqua calda possa essere rivolta

al soddisfacimento di bisogni non solo domestici ma anche industriali

nonche' di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti

scolastici o universitari. Tenendo conto della finalita' della norma, si

deve ritenere che la elencazione non assuma valore esaustivo ma indichi che

i fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione di acqua calda possono

attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma

piu' in generale all'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.

Tale interpretazione, che attribuisce alla elencazione indicata valore

esemplificativo, risulta suffragata dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del

decreto che fa riferimento ad edifici appartenenti a qualsiasi categoria

catastale, e porta a ritenere che possano accedere alla detrazione tutte le

strutture afferenti attivita' e servizi in cui e' richiesta la produzione di

acqua calda.

L'ambito di applicazione del comma 346, risulta, peraltro, delimitato

dalla disposizione dell'articolo 2, comma 1, lett. a) il quale, individuando

i soggetti ammessi alla detrazione, precisa che le spese devono essere

sostenute su edifici esistenti.

Tale precisazione impone l'adozione di un criterio interpretativo

unitario e sistematico delle norme agevolative in base al quale tutti gli

interventi previsti, compresa anche l'installazione dei pannelli solari,

devono consistere in interventi di recupero del patrimonio edilizio e quindi

devono essere realizzati su edifici esistenti.

3.4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1,

comma 346)

347. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per

interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con

impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del

sistema di distribuzione,

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale e' di 30.000

euro.

L'art.1, comma 4, del decreto minsteriale, in relazione a tali

interventi, precisa che essi consistono nella sostituzione integrale o

parziale degli impianti di climatizzazione esistenti con altri dotati di

caldaie del tipo a condensazione e relativa messa a punto.

Elementi caratterizzanti dell'intervento risultano, pertanto, la

sostituzione di impianti preesistenti e la installazione di caldaie a

condensazione. Ne consegue che non risultano agevolabili ne' la

installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne

erano sprovvisti ne' la sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle

caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi

tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344,

qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto, ed

usufruire della relativa detrazione, come gia' indicato al precedente

paragrafo 3.1.

Ai sensi del successivo articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale,

e' compresa nell'intervento previsto dal comma 347, purche' risponda alle

caratteristiche tecniche previste dal medesimo comma, anche la

trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di

climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore,

nonche' la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere

applicabile la contabilizzazione del calore, mentre e' esclusa la

trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato

ad individuale o autonomo

Per la individuazione delle caratteristiche tecniche e di rendimento

che devono possedere le caldaie a condensazione ed il sistema di

distribuzione occorre fare rinvio alle specifiche tecniche e alle

prescrizioni indicate dall'articolo 9 del decreto, concernente la

asseverazione degli interventi di climatizzazione invernale al quale si

rinvia.

4. Adempimenti da osservare per fruire della detrazione

La procedura per fruire della detrazione del 55% e' contenuta all'art.

4 del DM 19/02/2007 e ricalca quanto previsto dal D.M. n. 41 del 18 febbraio

1998 in relazione alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione

edilizia.

Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al

decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in

considerazione delle finalita' delle disposizioni normative sopra descritte,

sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale

ponendo, invece, l'accento sull'attestato di qualificazione/certificazione

energetica.

L'aspetto di maggior rilievo e' rappresentato dalla eliminazione

dell'obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione

preventiva di inizio dei lavori. L'effettuazione dei lavori, pertanto, non

deve essere preceduta da alcuna formalita' da porre in essere nei confronti

dell'amministrazione finanziaria ne' dall'invio della comunicazione di

inizio lavori alla ASL. Quest'ultimo adempimento, naturalmente, si rendera'

necessario in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela

della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Ai fini della detrazione del 55%, si rende, invece, necessario il

rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza per le agevolazioni

connesse alle ristrutturazioni edilizie dal comma 388 della legge 296 del

2006 (finanziaria per il 2007), che subordina l'agevolazione alla

indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la

realizzazione dell'intervento. Si deve ritenere, infatti, che tale

condizione, nonostante il decreto di attuazione non vi faccia espresso

riferimento, operi anche in relazione agli interventi di risparmio

energetico, essendo oggetto di una disposizione di rango primario.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto i contribuenti devono:

. acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la

corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici

richiesti dal medesimo decreto. In caso di esecuzione di piu'

interventi sul medesimo edificio l'asseverazione puo' avere carattere

unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni

richieste;

. trasmettere telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it,

ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all'ENEA,

Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via

Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma, entro 60 giorni

dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (per i

soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non

oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al

31/12/2007) copia dell'attestato di "certificazione energetica"

dell'edificio. Tale certificazione contiene i dati relativi

all'efficienza energetica dell'edificio ed e' prodotta successivamente

alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai

comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio

regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle

regioni. Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure,

in luogo dell'attestato di "certificazione energetica" deve essere

trasmessa copia dell'attestato di "qualificazione energetica",

prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui

all'allegato A del decreto stesso. Gli indici di prestazione

energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere

calcolati, nelle ipotesi previste dall'articolo 5, commi 3 e 4, con la

metodologia semplificata riportata dall'allegato B del decreto.

Le documentazioni indicate ai precedenti punti ed espressamente

previste dalla legge finanziaria (comma 349, lett. a) e b)) hanno

finalita' diverse in quanto l'asseverazione consente di dimostrare che

l'intervento realizzato e' conforme ai requisiti tecnici previsti dal

decreto mentre l'attestato di certificazione (o qualificazione)

energetica, previsto dall'art. 6, comma 1-ter, del decreto legislativo

192 del 2005, come modificato dal decreto legislativo 311 del 2006 e'

finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica

propria dell'edificio;

. trasmettere all'ENEA, con le medesime modalita' indicate al punto

precedente la scheda informativa relativa agli interventi realizzati,

redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E, contenente i dati

identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio

su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento

eseguito ed il risparmio di energia che ne e' conseguito, nonche' il

relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e

l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione;

. i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono

effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale

risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario

della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario

del bonifico;

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico e'

espressamente escluso per i soggetti esercenti attivita' d'impresa in

quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume

alcuna rilevanza per la determinazione dei tale tipologia di reddito.

Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale il disposto secondo cui

il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla

data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla

data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la

data in cui si verifica l'effetto traslativo;

. conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia

richiesta, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata

all'ENEA, nonche' le fatture e le ricevute del bonifico bancario

relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione. Tale

elencazione non limita gli ordinari poteri di controllo

dell'amministrazione finanziaria, la quale potra' dunque richiedere

l'esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta

applicazione della detrazione d'imposta.

La documentazione richiesta ai precedenti punti (asseverazione e

attestato di certificazione/qualificazione energetica) deve essere

rilasciata da tecnici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell'art. 1,

comma 6, del decreto, i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed

impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione

vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Il decreto

menziona gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali;

tuttavia tenuto conto che in base alla legislazione vigente risultano

abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori

forestali e i periti agrari, si deve ritenere che anche i professionisti

appartenenti a tale categoria, se regolarmente iscritti al proprio ordine o

collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie

competenze, a redigere la documentazione richiesta.

Per agevolare l'applicabilita' della procedura, tuttavia gli articoli 7, 8 e

9 del decreto consentono che le caratteristiche energetiche di determinati

beni utilizzati per la realizzazione dell'intervento, possano essere

attestate, in alternativa, dai produttori stessi.

La mancata acquisizione ovvero la mancata presentazione, su richiesta

dell'amministrazione finanziaria, comporta la decadenza dal beneficio.

5. Spese che danno diritto all'agevolazione

Le spese per le quali e' possibile fruire della detrazione sono

indicate dall'articolo 3 del decreto.

Tale elencazione deve ritenersi non esaustiva bensi' finalizzata a

chiarire la portata applicativa delle norme in esame in relazione a

determinati costi, quali ad esempio i lavori edili connessi con l'intervento

di risparmio energetico per i quali la riconducibilita' nell'ambito

applicativo dell'agevolazione potrebbe apparire incerta. Inoltre, attraverso

l'elencazione delle spese detraibili risulta ulteriormente definito il

contenuto stesso di alcuni interventi descritti dall'articolo 2.

In particolare, sono indicate tra le spese detraibili quelle relative

alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la

realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire

la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. Inoltre,

tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese

anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione

dell'intervento di risparmio energetico.

In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della

trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre nonche' a

quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione

di acqua calda (indicati di commi 345, 346 e 347) sono indicate le seguenti

spese detraibili:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U

degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle

opere provvisionali ed accessorie, attraverso:

. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il

miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari

alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle

preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche

delle strutture esistenti;

. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U

delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture

esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra

comprensiva di infisso;

. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati

esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la

produzione di acqua calda attraverso:

. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,

meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere idrauliche

e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti

solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in

integrazione con impianti di riscaldamento;

. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale

esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le

apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche,

delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a

regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti

dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono

compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli

eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di

trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione

nonche' sui sistemi di emissione.

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica

dell'edificio (comma 344), in assenza di una elencazione da parte del

decreto delle spese detraibili, che, peraltro, sarebbe stata scarsamente

significativa, considerato che la definizione dell'intervento non indica

quali opere siano necessarie per il conseguimento degli indici energetici

richiesti, le spese detraibili devono essere individuate sulla base di

criteri analoghi a quelli dettati dall'articolo 3 in relazione agli altri

interventi agevolati. In particolare devono ritenersi detraibili, oltre alle

spese professionali, ad esempio quelle relative alle forniture ed alla posa

in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione

nonche' la realizzazione delle opere murarie ad esse collegate.

Sotto il profilo temporale sono detraibili le spese riferibili al

periodo d'imposta 2007. In particolare, per i soggetti non titolari di

reddito d'impresa (come le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli

esercenti arti e professioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del

decreto) sono detraibili le spese per le quali il pagamento e' effettuato

mediante bonifico bancario dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007 mentre per i

soggetti titolari di reddito d'impresa, per i quali i lavori ineriscono

all'esercizio dell'attivita' commerciale (art. 2, comma 1, lett. b, sono

detraibili le spese imputabili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre

2007.

6. caratteristiche della detrazione

L' agevolazione prevista dai commi 344, 345, 346 e 347 consiste in una

detrazione dall'imposta lorda, che puo' essere fatta valere sia sull'IRPEF

che sull'IRES, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute nel 2007

o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,

nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

La detrazione spettante deve essere ripartita in tre quote annuali di

pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta

successivi.

L'importo massimo di detrazione fruibile e' stabilito dalla legge

finanziaria, la quale, innovando rispetto alla disciplina ordinariamente

prevista per le detrazioni d'imposta, indica il limite massimo del beneficio

anziche' il limite di spesa al quale commisurare la detrazione. Gli importi

di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai

singoli interventi agevolabili, rappresentano infatti il limite massimo del

risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione. Nel caso in cui siano

stati attuati piu' interventi agevolabili, sempreche' cumulabili ai sensi

dei chiarimenti forniti dalla presente circolare, il limite massimo di

detrazione applicabile sara' costituito dalla somma degli importi previsti

per ciascuno degli interventi realizzati. Cosi' ad esempio se siano stati

istallati i pannelli solari, per i quali e' previsto un importo massimo di

detrazione di 60.000 euro, e sia stato sostituito l'impianto di

climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile e'

prevista nella misura di 30.000 euro, sara' possibile usufruire della

detrazione massima di 90.000 euro.

Naturalmente, qualora si attuino interventi caratterizzati da

requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse

fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi

di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito della

riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344) o nell'ambito degli

interventi sulle strutture opache verticali (comma 345)- il contribuente

potra' applicare una sola agevolazione e dovra' indicare nella scheda

informativa prevista dall'allegato E a quale comma della legge finanziaria

intende fare riferimento.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unita'

immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andra' suddiviso tra i

soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in

ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di

detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per

le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve

intendersi riferito a ciascuna delle unita' immobiliari che compongono

l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge finanziaria,

in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero

edificio e non a "parti" di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100.000

euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione,

da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

7. Trasferimento degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli

interventi

In relazione alla variazione della titolarita' dell'immobile durante il

periodo di godimento dell'agevolazione, in assenza di precise indicazioni

rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa

relativa alle detrazione per le ristrutturazione edilizie. In base all'art.

1, comma 7, della legge n. 449 del 1997 e alla circolare n. 57 del 1998, la

variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote

di detrazione residue in capo al nuovo titolare. La traslazione del

beneficio opera, in particolare, nelle ipotesi in cui siano trasferiti, a

titolo oneroso o gratuito, la proprieta' del fabbricato o un diritto reale

sullo stesso mentre permane in capo al conduttore o al comodatario che

abbiano sostenuto le relative spese anche qualora cessi il contratto di

locazione o di comodato.

L'art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, ha precisato che "..

Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita'

immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di

cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita'

immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte

dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del

beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che

conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

8. Cumulabilita' con altre agevolazioni

L'art. 10 del decreto dispone che la detrazione del 55% prevista dalle

norme in esame non e' cumulabile con altre agevolazioni concesse per i

medesimi interventi mentre e' compatibile con gli incentivi previsti in

materia di risparmio energetico.

La norma, nella sua formulazione letterale potrebbe apparire riferita

anche alla applicazione di aliquote IVA ridotte. Tuttavia ne' dalla legge

finanziaria ne' dalle relazioni di accompagnamento alla stesse si evince una

volonta' del legislatore tesa a disciplinare gli interventi in esame ai fini

dell'imposta sul valore aggiunto.

Deve ritenersi che l'operativita' del richiamato articolo 10 del decreto

sia limitata all'ambito della imposizione diretta, ed in particolare che

sia riferita alla possibile applicazione concorrente di altre detrazioni

d'imposta astrattamente applicabili per i medesimi interventi.

La agevolazione in esame, infatti, per i contenuti degli interventi

considerati, si sovrappone in molti casi alla detrazione prevista per le

ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n. 449 del 1997 (quando

oggetto dell'intervento sia un immobile residenziale e siano effettuati

interventi di recupero diversi dalla manutenzione su singole porzioni

immobiliari). Ne rappresenta, in sostanza, una specificazione in quanto e'

concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la

muratura dell'edificio, gli impianti di riscaldamento e la produzione di

acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell'immobile. In

considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi

previsti dalle due normative, il decreto specifica che le agevolazioni

fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potra'

avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra

agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in

relazione a ciascuna di esse.

La eventuale concessione di contributi o incentivi per la

realizzazione di interventi di risparmio energetico, compatibile in linea

generale con la presente agevolazione, comporta l'applicazione degli art.

17, comma 1, lett. n bis) del TUIR, in base al quale le somme conseguite a

titolo di rimborso di oneri per i quali si e' fruito della detrazione in

periodi d'imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.

9 ALIQUOTA IVA APPLICABILE

Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che

danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda del 55 per cento, non sono

state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA

applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere

per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all'imposta sul

valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di

recupero del patrimonio immobiliare, con la conseguenza che, per individuare

l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di

come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia

qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc).

In particolare, anche per l'anno 2007, le prestazioni di servizi

consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria

e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate

all'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b)

della legge 488 del 1999.

Tale disposizione e' stata, infatti, prorogata per l'anno in corso

dall'art. 1, comma 387, lett. b), della legge 296 del 2006 (legge

finanziaria per il 2007). Si precisa in proposito che il richiamato comma

della legge finanziaria, secondo quanto illustrato con chiarezza nella

relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento, ha prorogato la norma

di cui all'art. 7 della legge 488 nella sua formulazione preesistente,senza

introdurre i limiti quantitativi e percentuali di 48.000 mila euro o del 36%

previsti per la detrazione d'imposta disciplinata dalla legge 449 del 1997

(ai quali da una prima lettura potrebbe sembrare che la legge finanziaria

faccia rinvio anche ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta).

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, ai sensi del successivo

comma 387 della legge finanziaria, risulta invece subordinata, a partire dal

2007, alla condizione, gia' prevista per usufruire della detrazione

d'imposta, che richiede che sia indicato in fattura il costo della

manodopera utilizzata per la esecuzione dei lavori (vedi paragrafo 4).

Tale requisito di carattere formale si aggiunge alle modalita' di

fatturazione che devono essere adottate in base allo stesso articolo 7 della

legge n. 488 del 1999.

Si ricorda brevemente, rinviando per ulteriori approfondimenti alla

circolare n. 71 del 2000, che l'aliquota IVA del 10 per cento si applica

alle prestazioni di servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate alla

aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura e' posta in essere

nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l'appaltatore

fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro

delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie)

l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza

del valore della prestazione considerato al netto del valore beni stessi.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo

complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo

dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

L'aliquota IVA del 10 per cento si applica, inoltre, ai sensi del n.

127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del

1972, alle prestazioni di servizi relative alla realizzazione degli

interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c) e d) ed e) della

legge n. 457 del 1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione

edilizia, ristrutturazione urbanistica) nonche', ai sensi del successivo n.

127-terdecies) alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione

degli stessi.

Per queste tipologie di interventi di recupero l'aliquota IVA ridotta si

rende applicabile a prescindere dalla categoria catastale del fabbricato

oggetto di recupero.

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