Ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori e ai pensionati che hanno utilizzato il Modello 730 per dichiarare
i loro redditi si consiglia di controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte
(Modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta (entro il 15 giugno) o dall’intermediario (entro il
30 giugno), allo scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo.
In questo caso bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l’assistenza affinché, se ci sono errori,
provveda a correggerli (redigendo un Modello 730 rettificativo) in tempo utile per effettuare i conguagli
nella busta paga o nel rateo di pensione.
Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver
dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, vi è la possibilità
di:
presentare entro il 31 ottobre un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, quando
l’integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente
indicati). Anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente
pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere
un compenso; oppure presentare un modello Unico Persone fisiche, sempre in caso di maggior
rimborso o minor debito
presentare (obbligatoriamente) un Modello Unico Persone fisiche, entro i termini prescritti, quando
l’integrazione comporta un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte
non indicati) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all’importo
del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d ‘imposta.
È possibile correggere la dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini di presentazione del Modello
Unico, attraverso il c.d. ravvedimento.
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