Ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori e ai pensionati che hanno utilizzato il Modello 730 per dichiarare

i loro redditi si consiglia di controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte

(Modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta (entro il 15 giugno) o dall’intermediario (entro il

30 giugno), allo scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo.

In questo caso bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l’assistenza affinché, se ci sono errori,

provveda a correggerli (redigendo un Modello 730 rettificativo) in tempo utile per effettuare i conguagli

nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver

dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, vi è la possibilità

di:

 presentare entro il 31 ottobre un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, quando

l’integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente

indicati). Anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente

pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere

un compenso; oppure presentare un modello Unico Persone fisiche, sempre in caso di maggior

rimborso o minor debito

 presentare (obbligatoriamente) un Modello Unico Persone fisiche, entro i termini prescritti, quando

l’integrazione comporta un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte

non indicati) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all’importo

del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d ‘imposta.

È possibile correggere la dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini di presentazione del Modello

Unico, attraverso il c.d. ravvedimento.

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