Dalla cessione di un immobile può derivare una plusvalenza, vale a dire una differenza positiva tra

il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene

ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.

Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da

non più di 5 anni, ovvero di terreni edificabili, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla

categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef,

o nel caso di cessione di terreni edificabili, a tassazione separata.

Fanno eccezione a tale regola:

 gli immobili pervenuti per successione;

 quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi

5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;

 le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione)

e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 è stato introdotto un sistema alternativo

a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione

resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta, sostitutiva di

quella sul reddito. Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere:

 fino al 2 ottobre 2006, si applica l’aliquota sostitutiva del 12,5 per cento

 dal 3 ottobre 2006, si riapplica l’aliquota sostitutiva del 20 per cento.

Il notaio stesso provvederà all’applicazione ed al versamento dell’imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente

dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati relativi

alla compravendita.

La tassazione descritta (imposta sostitutiva) non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di cessione

è un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul terreno

stesso.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassazione con imposta sostitutiva non può più essere chiesta quando

viene ceduto un terreno edificabile.

Sulle cessioni effettuate dal 4 luglio 2006, quando oggetto della vendita è una casa ricevuta in donazione,

l’eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione se non sono trascorsi 5 anni

dal momento in cui il donante ha acquistato l’immobile a quello della sua cessione.

La plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione

o di acquisto sostenuto dal donante.

Questa nuova previsione è stata adottata per evitare manovre elusive da parte dei proprietari di immobili

acquistati (o costruiti) da meno di 5 anni. In precedenza, infatti, questi potevano donare l’immobile

a una terza persona che, successivamente, lo vendeva senza pagare imposte sulla plusvalenza

realizzata.

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