Con circolare del 29 dicembre 2006, n. 37 questa Agenzia, fornendo

chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 1, comma 44, della legge

finanziaria per il 2007, concernente l’introduzione del meccanismo

dell’inversione contabile (cosiddetto reverse-charge) per le prestazioni di

subappalto rese nel settore edile, ha precisato che sono estranee all’applicazione

di tale meccanismo le prestazioni poste in essere all’interno dei rapporti

associativi, quali quelli consortili, in quanto non configurabili come subappalti o

ipotesi affini.

Secondo le indicazioni fornite con la circolare richiamata, nella ipotesi in

cui il consorzio affidi l’esecuzione dei lavori ai soci, le prestazioni effettuate

dalle società consorziate restano assoggettate ad IVA secondo le ordinarie

modalità di applicazione del tributo mentre i consorzi operanti nel settore edile,

qualora abbiano rilevanza esterna, per le prestazioni rese a terzi (appaltatori o

subappaltatori) in esecuzione di contratti di subappalto, sono tenuti ad applicare

l’IVA mediante il meccanismo del reverse-charge.

Tenuto conto, tuttavia, delle difficoltà operative rappresentate dalle

associazioni di categoria, a parziale rettifica di quanto rappresentato con la

predetta circolare, si reputa opportuno fornire ulteriori precisazioni al riguardo.

1. APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE DA PARTE DELLE

SOCIETA’ CONSORZIATE

Nell’individuare l’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione

contabile nelle ipotesi in cui nella esecuzione dei lavori edili intervengano

organismi di natura associativa, occorre tener conto dell’assetto funzionale degli

stessi.

In questa ottica, ferma restando la qualificazione associativa del rapporto

consortile, assume rilievo la circostanza che il consorzio tra imprese si sostanzia

in una organizzazione alla quale è rimesso il coordinamento dell’attività dei

singoli consorziati, e che, qualora il consorzio abbia rilevanza esterna, tale

organizzazione si inserisce nello svolgimento dell’attività tra i consorziati e i

terzi.

Pertanto, mentre da un lato si deve evidenziare che un consorzio al quale sia

attribuita una funzione esterna abbia rilevanza giuridica nei rapporti con i terzi,

escludendo che le imprese consorziate possano fatturare direttamente

all’appaltatore o subappaltatore con il meccanismo del reverse- charge, dall’altro

si deve affermare che, in virtù della funzione propria dell’organizzazione

consortile, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumano la medesima

valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto

previsto dall’art. 3, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, con riferimento al

mandato senza rappresentanza.

In particolare qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto di

subappalto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalità di

fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da

parte delle società consorziate sempreché le prestazioni da esse rese al consorzio

siano riconducibili alla specifica disciplina delineata con riferimento al settore

edile dall’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

2. PRESTAZIONI RESE DALLE SOCIETA’ CONSORZIATE

APPLICANDO L’IVA NEI MODI ORDINARI

Per quanto concerne le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio

senza applicazione del meccanismo del reverse-charge, in ottemperanza alle

indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 37, si ritiene che, sulla base del

criterio del legittimo affidamento sancito dalla legge n. 212 del 2000

(concernente Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), le

stesse debbano essere considerate regolarmene fatturate.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della medesima legge n. 212

“Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente,

qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti

dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate

dall’amministrazione medesima”.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti

istruzioni.

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