L’articolo 2, comma 71, lettera a), del decreto-legge n. 262 del 2006,
convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha modificato l’art. 51,
comma 4, lettera a), del Tuir, in tema di valutazione della componente in natura
del reddito imponibile di lavoro dipendente (fringe benefit), derivante dalla
messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo impiegato dal
dipendente non solo per l’attività di lavoro ma anche per fini personali (così detto
uso promiscuo).
In particolare, la citata disposizione ha previsto che nella
determinazione del reddito in natura del dipendente, si deve assumere non più il
30 per cento, come previsto dalla previgente formulazione dell’art. 51, comma 4,
lett. a), del Tuir, bensì il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte
periodicamente dall’ACI.
Il decreto-legge n. 262 del 2006 ha stabilito, inoltre, che lo stesso valore
costituisce il costo fiscalmente riconosciuto in sede di determinazione del reddito
d’impresa.
L’art. 2, comma 72, del citato decreto n. 262 del 2006 aveva
inizialmente previsto che le nuove disposizioni dovessero trovare applicazione
già a partire dal periodo di imposta 2006.
Successivamente, l’articolo 1, comma 324, della legge n. 296 del 2006
(finanziaria 2007) ha stabilito che, ai soli fini della determinazione del reddito di
lavoro dipendente, l’aumento del coefficiente forfetario dal 30 al 50 per cento,
deve essere applicato a partire dall’anno 2007.
Con la circolare n. 1 del 2007 è stato chiarito che, ai fini della
determinazione del reddito di lavoro dipendente, la componente in natura
derivante dalla concessione in uso promiscuo al dipendente di un veicolo, deve
essere calcolata prendendo in considerazione, per l’anno 2007, la nuova
percentuale del 50 per cento, da applicare all’importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte
periodicamente dall’ACI.
Si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione
delle suddette norme, che tengono conto delle precisazioni contenute nel
comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 marzo
2007.
Il citato articolo 2, comma 72, del decreto-legge n. 262 ha stabilito che
ai soli fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP,
relative al 2006 e ai periodi d’imposta successivi, il contribuente può continuare
ad applicare le previgenti disposizioni più favorevoli. Tale previsione non ha
subito modifiche ad opera delle disposizioni contenute nella legge finanziaria
2007.
La richiamata disposizione che consente il versamento degli acconti
d’imposta secondo le regole previgenti al decreto-legge n. 262, si spiega con la
volontà del legislatore, espressa nel corpo del medesimo articolo 2, comma 72,
del decreto-legge n. 262, di modificare in senso favorevole ai contribuenti la
disciplina fiscale dei veicoli, qualora l’Italia riceva da parte del Consiglio
dell’Unione europea l’autorizzazione a fissare una misura ridotta della
percentuale di detrazione dell’IVA per gli acquisti dei beni di cui alla lettera c),
del comma 1, dell’art. 19-bis1, del DPR n. 633 del 1972, e delle relative spese.
In particolare, la norma richiamata prevede che sulla base delle
determinazioni assunte dal Consiglio UE, con regolamento ministeriale da
adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvederà alla modifica della misura recata dal comma 71 del medesimo art. 2
del decreto-legge n. 262 del 2006.
In considerazione della ratio perseguita dal legislatore, si ritiene che la
previsione agevolativa che consente di effettuare il versamento degli acconti
considerando il coefficiente inferiore del 30 per cento, debba trovare
applicazione anche nei confronti dei percettori di reddito di lavoro dipendente ed
assimilato.
Il termine “acconto”, ai fini della determinazione del reddito di lavoro
dipendente e assimilato, deve necessariamente intendersi riferito alle ritenute
applicate dal sostituto d’imposta in sede di erogazione delle retribuzioni
periodiche.
Pertanto, il sostituto d’imposta deve calcolare le ritenute relative
all’anno 2007 considerando il precedente coefficiente del 30 per cento da
applicare all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15
mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato
dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’ACI.
Si evidenzia, inoltre, che tenuto conto dell’unificazione della base
imponibile previdenziale e di quella fiscale apportata dal d.lgs n. 314 del 1997, le
medesime considerazioni sopra esposte debbano trovare applicazione anche nei
confronti della determinazione dell’imponibile previdenziale.
Conseguentemente, anche in sede di trattenute previdenziali, il sostituto
d’imposta dovrà calcolare la base imponibile previdenziale del fringe benefit
relativo all’utilizzo promiscuo del veicolo, calcolando il coefficiente del 30 per
cento.
Le maggiori ritenute eventualmente effettuate nei primi mesi del 2007
(calcolate applicando il coefficiente del 50 per cento) possono essere recuperate
nel corso del 2007, ovvero, qualora ciò comporti difficoltà operative per il
sostituto d’imposta, in sede di conguaglio di fine anno.
Per le medesime ragioni sopra esposte, anche con riferimento ai soggetti
cessati in corso dell’anno 2007 ma prima che siano intervenute le suddette
determinazioni, il sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio utilizzando il
coefficiente del 30 per cento.
Nelle annotazioni al CUD, dovranno essere riportati distintamente il
valore del reddito in natura riferito all’utilizzo promiscuo del veicolo e le
modalità di valorizzazione.
0 commenti:
Posta un commento