Si avvicina l'appuntamento con la dichiarazione dei redditi, per l'anno di imposta 2006, per gli oltre 13 milioni di contribuenti che utilizzano il modello 730.

Approvato con provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2007 e scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, nella sezione Strumenti/Modulistica, il modello presenta diverse novità.

Tempi più stretti per la presentazione e la trasmissione telematica della dichiarazione

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione al sostituto d'imposta, mentre per i contribuenti che si rivolgono ai Caf o ai professionisti abilitati l'ultimo giorno utile è il 31 maggio. Gli intermediari e i sostituti devono effettuare la trasmissione telematica dei modelli entro il 31 luglio, con un anticipo di circa tre mesi rispetto a quanto avveniva in precedenza.

Variazione della residenza anagrafica

Da quest'anno la residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza (anche nell'ambito dello stesso comune) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di presentazione del modello 730. In questo caso, occorre indicare, oltre ai dati relativi alla nuova residenza, anche il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

 

Domicilio per la notificazione degli atti

Il nuovo riquadro, presente nel frontespizio, deve essere compilato solo dai contribuenti che intendono farsi notificare gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle entrate a un indirizzo diverso da quello del proprio domicilio fiscale. In questo caso, è possibile indicare una persona o un ufficio all'interno dello stesso comune. Si può, tuttavia, eleggere un apposito domicilio per la notificazione anche successivamente alla presentazione della dichiarazione, mediante l'invio di una comunicazione all'ufficio delle Entrate competente.

 

Indicazione importo Ici

Nel quadro B, riservato ai redditi dei fabbricati, sono inserite due nuove colonne. Nella prima (colonna 8), va indicato il codice catastale del Comune in cui è situato l'immobile, rilevabile dall'elenco dei codici catastali comunali, contenuto nell'appendice alle istruzioni per la compilazione. Nella seconda (colonna 9), invece, deve essere annotato l'importo complessivo dell'imposta comunale sugli immobili dovuto per l'anno 2006 per ciascuna unità immobiliare posseduta.

 

Acconto addizione comunale Irpef Il quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati) presenta un nuovo rigo (C11), nel quale va riportato l'acconto dell'addizionale comunale Irpef corrisposto per l'anno 2007.

Assegni corrisposti al coniuge

Nel rigo 22 del quadro E (oneri e spese sostenuti dal contribuente), oltre all'importo complessivo degli assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultimo, in assenza del quale non è riconosciuta la deduzione spettante.

 

Interventi per il recupero del patrimonio edilizio

Un altro elemento di novità del quadro E riguarda le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili: nel modello è introdotta la colonna 2, attraverso la quale è possibile specificare, relativamente all'anno 2006, il periodo in cui sono state fatturate le spese. In particolare, l'agevolazione spetta nella misura del 41 per cento se la spesa è relativa a una fattura emessa nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre; se invece la spesa si riferisce a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 o a partire dal 1° ottobre 2006, è prevista una detrazione del 36 per cento.

 

Crediti di imposta

Il modello 730/2007 introduce un nuovo quadro (G), nel quale devono essere trascritte le informazioni per il calcolo dei crediti di imposta relativi a fabbricati (sezione I), bonus per l'incremento dell'occupazione (sezione II), imposte pagate all'estero sui redditi prodotti oltre confine (sezione III).

 

Pagamento Ici

Tra le novità più rilevanti del modello 730/2007 si segnala l'introduzione del quadro I, attraverso il quale i contribuenti possono utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili 2007. Il contribuente che si avvale di questa possibilità utilizzerà il credito di imposta derivante dalla dichiarazione per il pagamento dell'Ici mediante modello F24: pertanto, nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto finirà solo l'eventuale parte eccedente.

Il modello 730/2007 è stato riorganizzato nell'esposizione di alcuni dati. In particolare, nel nuovo quadro G devono essere indicati i crediti d'imposta relativi ai fabbricati, che nel modello dello scorso anno erano esposti nel quadro B, i crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione e quelli per i redditi prodotti all'estero, che nel modello 730/2006 erano riportati nel quadro F.

Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Chi ha ceduto un immobile comprato con le agevolazioni previste per la "prima casa" e ha successivamente acquistato, entro un anno dalla vendita, un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale, matura un credito d'imposta che può far valere anche nella propria dichiarazione dei redditi. Per usufruire di tale agevolazione, è necessario che il nuovo fabbricato rispetti i requisiti di "prima casa". Pertanto, chi intende recuperare lo "sconto" con il modello 730, deve indicare nel rigo G1 il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa non sfruttato, perché "non capiente", nella precedente dichiarazione, l'ammontare del credito maturato nel 2006, infine l'importo eventualmente già utilizzato in compensazione, fino alla data di presentazione della dichiarazione, nel modello F24. Non compila l'apposito rigo, invece, chi ha già usufruito del bonus, detraendolo dall'imposta di registro pagata per l'atto di acquisto, o dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero successioni e donazioni, dovute sugli atti e sulle denunce successive alla data di acquisizione del credito.

 

Il credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

In deroga al principio generale secondo cui i redditi fondiari sono assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro percezione, l'articolo 26 del Tuir dispone che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo non concorrono a formare il reddito, a decorrere dal periodo d'imposta in cui si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In questo caso, indicando nel quadro B, colonna 6, il codice "4", il sostituto d'imposta calcolerà il reddito del fabbricato in base alla rendita catastale.

Nel caso in cui il giudice confermi la morosità anche per i periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni non percepiti: occorre pertanto "riliquidare" le dichiarazioni e indicare nel rigo G2 il totale delle maggiori imposte pagate per effetto dei canoni non riscossi.

Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Spetta a tutti i datori di lavoro, compresi, ad esempio, coloro che hanno assunto un collaboratore domestico, che nel periodo tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006 hanno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato.

Il credito d'imposta è attribuito nella misura ordinaria di 100 euro (elevata a 150 euro, qualora il nuovo dipendente abbia, al momento dell'assunzione, un'età superiore a 45 anni) per ciascun mese e ciascun lavoratore che abbia dato luogo a un incremento della base occupazionale rispetto a quella media, riferita al periodo tra l'1/08/2001 e il 31/07/2002. A tali importi si deve aggiungere, per ogni assunzione effettuata nelle aree svantaggiate, un ulteriore credito d'imposta pari a 300 euro.

Il credito d'imposta, invece, non è riconosciuto in relazione ai lavoratori dipendenti "venuti alla luce" a seguito della dichiarazione di emersione.

L'utilizzo del credito, da indicare nella colonna 2 del rigo G3, è subordinato ad autorizzazione preventiva, concessa a seguito della presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara.

 

Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Quando il reddito prodotto all'estero concorre a formare il reddito complessivo in Italia, al fine di evitare la doppia imposizione, compete il credito per le imposte pagate all'estero, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 165 del Tuir.

Le imposte, da indicare nella sezione III del quadro G, sono quelle divenute "definitive" a partire dal 2006, se non riportate nella dichiarazione precedente, fino al termine di presentazione del modello 730. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte "irripetibili", per le quali non è prevista alcuna possibilità di rimborso totale o parziale. Qualora suscettibili di rimborso, si possono detrarre le imposte, al netto del rimborso, solo se questo è già stato richiesto e ottenuto prima di fare la dichiarazione e si può considerare certo nel suo ammontare.

La Finanziaria 2006 aveva prorogato la detrazione Irpef relativa alle spese di recupero del patrimonio edilizio, innalzando la percentuale detraibile al 41 per cento e confermando le modalità di utilizzo, già applicate nel 2005, vale a dire:

importo massimo di spesa agevolabile fissato a 48mila euro, nel calcolo del quale si tiene conto, nel caso di prosecuzione dei lavori, anche delle spese sostenute negli anni precedenti

ripartizione della detrazione in dieci rate, con la possibilità per i contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni di optare rispettivamente per cinque o tre rate.

A luglio 2006 è intervenuto il Dl 223/2006, che ha introdotto le seguenti rilevanti novità:

le fatture emesse dal 4 luglio 2006 devono indicare distintamente il costo per la manodopera

la detrazione scende dal 41 al 36 per cento a decorrere dalle spese sostenute dal 1° ottobre 2006

sempre dal 1° ottobre il limite di spesa su cui calcolare la detrazione viene fissato in 48mila euro per ogni singola abitazione (e non più come avveniva in passato per ogni soggetto); quindi, in caso di comproprietà bisognerà dividere la spesa tra gli aventi diritto.

Come indicare la detrazione del 36 o 41 per cento nel modello 730

Per fruire dell'agevolazione, le persone fisiche che, nel 2006 o in anni precedenti, hanno effettuato interventi di recupero sugli immobili, devono indicare le spese sostenute nel quadro E - sezione III - del modello 730.

I campi da compilare

Tutti i contribuenti, per fruire della detrazione devono compilare la prima, l'ottava e la nona colonna.

 

Le altre colonne sono riservate a chi si trova in situazioni particolari:

la colonna 2 deve essere compilata da chi ha sostenuto le spese nell'anno 2006, riportando il codice "1" se la spesa è relativa a una fattura emessa dall'1/1/2006 al 30/9/2006 (in questo caso, compete la detrazione del 41 per cento), oppure il codice "2" se la spesa si riferisce a fatture emesse dall'1/10/2006 o a fatture emesse in data antecedente all'1/1/2006 (in questo caso compete la detrazione al 36 per cento)

nella colonna 3 occorre indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la comunicazione di inizio lavori (ad esempio, il codice fiscale del condominio nel caso di lavori effettuati sulle parti comuni)

la colonna 4 deve essere compilata da chi ha sostenuto spese dal 2002 al 2006 per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso in tale anno. In questo caso occorrerà indicare il codice "1" e tenere conto, nella determinazione dell'importo massimo agevolabile, delle spese sostenute in precedenza per lo stesso intervento. Il calcolo della detrazione va effettuato sulla quota di spesa residua, ovvero non utilizzata, pari alla differenza tra il limite massimo di 48mila euro e l'ammontare delle spese sostenute in precedenza, relativamente al medesimo intervento

le colonne 5, 6 e 7 sono riservate ai contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile, di età non inferiore a 75 e 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute negli anni precedenti, intendono ridurre il periodo di fruizione rispettivamente in cinque o tre rate. Devono compilare queste colonne anche i contribuenti che hanno ereditato, ricevuto in donazione o acquistato un immobile, da soggetti che, raggiunto il requisito dell'età, avevano scelto in anni precedenti di rideterminare il numero delle rate.

I costi di recupero edilizio rimborsati

Sono detraibili le spese effettivamente rimaste a carico; pertanto, eventuali contributi o sovvenzioni percepite devono essere sottratte prima di effettuare il calcolo della detrazione spettante. Se il contributo viene erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui si è iniziato a fruire della detrazione, occorre assoggettare a tassazione separata la quota di rimborso relativa alle rate già detratte, mentre le restanti rate devono essere indicate al netto del rimborso.

Le imposte e gli oneri rimborsati nel 2006 e gli altri redditi da assoggettare a tassazione separata devono essere indicati nel rigo D6.

 

La documentazione da presentare

Al soggetto che presta assistenza fiscale devono essere esibiti:

la ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al competente ufficio

le ricevute dei bonifici bancari o postali

la documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato possibile eseguire con bonifico bancario (ad esempio, le quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione)

l'attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.

Per gli interventi sulle parti comuni, è possibile, in alternativa, presentare una certificazione dell'amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti a fini dell'agevolazione e la somma di cui il condomino può tener conto a fini della detrazione.

Questa documentazione, insieme a ogni altra prevista (fatture o ricevute fiscale idonee a comprovare il sostenimento della spesa, copia dell'avvenuta preventiva comunicazione all'Asl, titolo abilitativo comunale eccetera) deve essere conservata, fino al 31/12/2011, ed esibita a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

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