Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori parasubordinati e assimilati iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi, non iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria e non titolari di pensione, hanno diritto all’indennità di malattia se sono in possesso di almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio della malattia e di un reddito da lavoro parasubordinato non superiore al 70% del massimale contributivo. La domanda deve essere presentata entro un anno a partire dal giorno successivo alla fine della malattia e può essere anche inviata per posta, allegando copia di un documento di riconoscimento, oppure presentata per il tramite di un ente di patronato. La circolare 76 del 16 aprile contiene tutte le informazioni necessarie all’applicazione e il modulo per la domanda.

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