QUESITO

L’istante intende offrire ai professionisti, iscritti agli ordini professionali e aventi cassa di previdenza privata, un servizio consistente nella possibilità di pagare i contributi previdenziali con carta di credito on-line.

L’istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale, ai fini Irpef, che i professionisti dovranno adottare relativamente alla deducibilità dei contributi previdenziali, versati on-line il 15 dicembre.

In questo caso, infatti, i contributi versati verrebbero accreditati all’ente previdenziale già il 17 dicembre, ma l’addebito sul conto corrente del professionista avverrebbe il 15 gennaio dell’anno successivo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante ritiene che il professionista che provveda al pagamento dei contributi previdenziali con carta di credito on-line il 15 dicembre, possa operare una corretta deduzione di tale onere per il periodo di imposta relativo all’anno trascorso, nonostante l’addebito sul conto corrente del professionista avvenga il 15 gennaio dell’anno successivo.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La carta di credito è una tessera emessa da una banca o da un altro ente creditizio che dà diritto al possessore di ottenere beni o servizi per mezzo di ordini di pagamento.

Il pagamento mediante l’utilizzo di carte di credito è caratterizzato dalla differenziazione tra il momento in cui il percipiente si vede accreditate le somme e quello in cui il titolare della carta si trova addebitato la somma sul proprio conto corrente.

L'addebito al titolare della carta dell'importo speso in un dato periodo avviene successivamente all'atto di acquisto.

In particolare, il cliente può decidere se pagare alla fine di ciascun mese oppure in periodi successivi, rateizzando il proprio debito (servizio revolving).

Nel caso specifico, il professionista ordina all’istituto di credito di eseguire il pagamento di contributi previdenziali a favore dell’ente previdenziale per proprio conto, impegnandosi a rimborsare all’istituto di credito successivamente le anticipazioni effettuate.

Si tratta peraltro di uno strumento di pagamento, e non di finanziamento.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Il richiamato art. 10 prevede, dunque, che la deduzione dei contributi in esame debba essere effettuata nel periodo d'imposta in cui l’onere è stato sostenuto (principio di cassa).

Con riferimento al quesito proposto, considerato che il patrimonio del titolare della carta si decrementa, di fatto, nel momento in cui avviene l’addebito del saldo mensile della carta sul conto corrente bancario, si dovrebbe considerare versati i contributi previdenziali nell’anno di imposta successivo a quello in cui si utilizza concretamente la carta di credito.

Tuttavia, non è irrilevante considerare che, civilisticamente, il pagamento con carta di credito integra una delegazione passiva di pagamento allo scoperto, disciplinata dagli artt. 1269 e ss. del c.c.

Con la delegazione di pagamento, il delegante ordina al delegato di assumere ed estinguere il debito nei confronti del delegatario.

Col citato istituto, dunque, si verifica una modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio tale che, se il delegato esegue il pagamento, la prestazione da lui eseguita al delegatario vale come effettuata dal delegante, e vale, contemporaneamente, come effettuata dal delegato al delegante.

E’ di tutta evidenza, pertanto, che il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito.

In questo momento, infatti, il professionista dà di fatto l’ordine di pagamento alla banca, ottenendo contestualmente il rilascio della ricevuta telematica di avvenuto pagamento, firmata digitalmente dalla banca stessa che versa quindi l’importo sul conto dell’ente.

Considerato che l’art. 1270, comma 1, del c.c. afferma esplicitamente che “il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo”, nel momento in cui la banca rilascia la ricevuta telematica di pagamento, salvo patto contrario, il professionista delegante non può più revocare l’ordine di pagamento.

Da quanto esposto si evince che i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenerne l’onere dando ordine di pagamento alla banca.

Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali.

Pertanto, nel caso in cui la banca istante dovesse lanciare sul mercato il servizio di versamento on-line dei contributi previdenziali con l’utilizzo della carta di credito, si è del parere che i professionisti possano dedurre l’onere sostenuto nell’anno di imposta in cui è stata utilizzata la carta di credito, a prescindere dal momento in cui verrà addebitato sul conto corrente del professionista l’importo versato.

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