Ancora una volta il dipartimento per le Politiche fiscali è stato chiamato a dare precisazioni sul passaggio al prelievo sui rifiuti solidi urbani commisurato a una tariffa sul servizio, anziché a una tassa, in relazione alla previsione contenuta nell’articolo 1, comma 184, lettera a), della legge finanziaria per il 2007.

Il caso di specie, oggetto della
nota n. 6415/2007, è assai particolare: il Comune che ha posto il quesito fin dal 2000 aveva approvato un regolamento per il passaggio dal regime Tarsu a quello della Tariffa igiene ambientale (Tia), ma, nonostante ciò, l’applicazione della Tia è slittato a causa della ritardata costituzione di una società di capitali a prevalente capitale pubblico, come sancito nel Dlgs n. 152/2006, meglio noto come “Codice dell’ambiente”.

Più precisamente, l’ente locale ha chiesto chiarimenti circa la possibilità di applicare per l’anno 2007 la tariffa per la gestione dei rifiuti (Tia), come previsto dal Dlgs n. 22 del 5 febbraio 1997.
La perplessità nasceva dal fatto che il Comune, pur avendo applicato per l’anno 2006 la Tarsu (con il vincolo fissato dalla Finanziaria 2007, articolo 1, comma 184, lettera a), che ha previsto il mantenimento anche per l’anno 2007 del regime di prelievo inerente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottato nell’anno 2006), aveva deliberato il previsto regolamento per l’applicazione della Tia nei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2006, cosa che, in base all’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (i regolamenti concernenti entrate tributarie, se approvati in corso di esercizio, entro i termini di legge previsti per la delibera di approvazione del bilancio di previsione, hanno efficacia retroattiva al primo gennaio dell’anno di riferimento), avrebbe potuto anche indurre a far pensare che la forma di prelievo adottata per l’anno 2006 fosse quello della tariffa e non quello della tassa.

Tuttavia, come si legge tra le argomentazioni della nota, non era, per l’anno 2006, possibile operare il passaggio dal regime della tassa a quello della tariffa, in quanto quest’ultimo, seppur deliberato con regolamento, non era stato mai concretamente applicato ("
la società di capitali, pur essendo stata costituita in data 29 dicembre 2006, non risulta ancora affidataria del servizio in questione, poiché mancano le necessarie autorizzazioni, tanto che l’operatività del sistema tariffario è stata rimandata, come precisato dallo stesso Comune, a non oltre il 1° maggio 2007").
Il citato comma 184, lettera a), dell’articolo 1, della legge finanziaria, d’altra parte, fa riferimento al regime effettivamente adottato nel corso dell’anno 2006.

I tecnici del Dpf già con note precedenti (2586/2007 e 3838/2007) avevano sottolineato come il permettere un cambiamento del regime di prelievo in essere comportasse, per un ente locale, una destabilizzazione del sistema di prelievo stesso, con un aumento dell’incertezza applicativa delle disposizioni del Dlgs n. 152/2006.

Fonte: Andrea De Angelis Agenzia Entrate

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