Anche i lavoratori a progetto devono consegnare all'Inps e al committente il certificato di malattia,entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante. È la condizione per il riconoscimento del diritto all'indennità economica, che peraltro potrebbe non spettare indiscriminatamente a tutti i collaboratori. Occorre infatti verificare se l'evento è indennizzabile, il che comporta la verifica della sua durata, della sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca la prognosi, l'effettiva astensione dall'attività lavorativa, nonché la verifica dei requisiti contributivi e reddituali dell'avente diritto. È quanto stabilisce la circolare Inps n. 76 del 16 aprile. La circolare ricorda che, per effetto della Finanziaria 2007, dal 1? gennaio scorso ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della 335/95, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuto il diritto al trattamento economico di malattia a carico dell'Inps. Destinatari della tutela sono sia i collaboratori a progetto, sia i collaboratori coordinati e continuativi esclusi dal lavoro a progetto (compresi quindi quelli che operano nell'ambito della pubblica amministrazione),nonché i collaboratori occasionali, cioè quelli che,avendo un rapporto di durata non superiore a 30 giorni l'anno con lo stesso committente per un importo annuale complessivo comunque non superiore a 5mila euro, possono fare a meno del "progetto". Su questi soggetti la circolare contiene alcuni refusi che invertono i limiti di durata e reddituali. L'indennità potrà essere corrisposta per un numero di giorni non superiore al sesto della durata complessiva del rapporto e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, esclusi gli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Non tutti i collaboratori avranno però diritto all'indennità giornaliera: sono infatti necessari i requisiti contributivi e reddituali stabiliti per l'indennità di degenza ospedaliera, è, più in generale, per il diritto alle prestazioni. Occorre cioè che nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia risultino accreditati almeno 3 mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella gestione separata Inps, ricordando che l'accredito delle mensilità è strettamente connesso all'importo dei contributi versati. Nell'anno vengono quindi accreditati i 12 mesi solo a condizione che i contributi siano stati versati su un imponibile almeno pari al minimale di reddito di cui all'art.1 comma 3 della legge 233/90, stabilito per la gestione previdenziale dei commercianti (13.598 euro per il 2007). Il contributo mensile si ottiene quindi, per il 2007,applicando a tale minimale l'aliquota del 23,50%: il risultato è pari a 266,29 euro. L'indennità è corrisposta solo se nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento il reddito individuale assoggettato a contributo presso la gestione separata non è superiore al 70% del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 335/95, valido per lo stesso anno. Per gli eventi iniziati dal 1ڠgennaio 2007 il limite reddituale è, pertanto, pari a 59.834,60 euro, cioè il 70% di 85.478 euro. L'indennità giornaliera sarà commisurata al 50% dell'importo che spetterebbe in caso di ricovero ospedaliero per malattia. L'avente diritto dovrà presentare la richiesta, utilizzando il modello allegato alla circolare, entro il termine di prescrizione di un anno, calcolato dal giorno successivo alla fine della malattia. Con la domanda deve essere trasmessa la copia del contratto o dei contrattistipulati nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia nonché copia delle dichiarazioni fiscali (Cud, modello 770) che attestino i compensi corrisposti dal committente e la contribuzione versata. L'Inps motiva la richiesta con l'opportunità di velocizzare la liquidazione dell'indennità, ma è opportuno sottolineare che i dati necessari sono già mensilmente comunicati all'Inps, per via telematica, dal committente.Oltre che l'obbligo di trasmettere entro due giorni il certificato di malattia a committente e Inps, sono estese ai collaboratori le disposizioni vigenti per i lavoratori subordinati, relativamente alla reperibilità durante le fasce orarie e al controllo dello stato di malattia, anche su richiesta dal committente.

Fonte: Maria Rosa Gheido Il Sole 24 Ore

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