Anche con riferimento al periodo antecedente la novella della legge n. 27/2003 - in base alla quale non si considerano più effettuate nell'esercizio di arti e professioni (e restano perciò escluse dal campo di applicazione dell'IVA) le prestazioni rese dall'associato che non eserciti per professione abituale altra attività di lavoro autonomo - le prestazioni rese dall'associato nell'ambito di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro non sono assoggettabili ad IVA: pertanto, qualora l'associato non svolga - congiuntamente all'attività prestata nell'ambito del contratto di associazione in partecipazione - alcuna attività di lavoro autonomo, difetta radicalmente il requisito soggettivo della soggezione al regime IVA.(Commissione tributaria II grado Bolzano, Sentenza, Sez. II, 22/03/2007, n. 6)

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