Ai fini IRES, le autovetture utilizzate da un'impresa commerciale allo scopo di visitare i propri clienti, nel quadro della presentazione del prodotto finalizzata alla successiva eventuale vendita, non sono integralmente indeducibili ai sensi dell'art. 164, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 917/1986 (così come modificato dall'art. 2, commi 71 e 72, D.L. n. 262/2006), non essendo beni strumentali utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa. Né, relativamente alle stesse autovetture, trova applicazione il regime di detraibilità IVA delle spese sostenute in relazione agli automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti di cui all'art. 19-bis1, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 23/03/2007, n. 59/E)

0 commenti:

 
Top