Con la risoluzione n. 2/E dell’11 gennaio 2007, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in costanza di verbale di irreperibilità del contribuente sottoposto a procedura coattiva da parte dell’agente della riscossione, non sussistono ragioni ostative alla concessione del beneficio della dilazione del pagamento dei carichi iscritti a ruolo, qualora il predetto contribuente, benché risultato irreperibile in fase di pignoramento ex articolo 492 cpc, produca apposita istanza di rateazione al competente ufficio delle Entrate.

Il documento di prassi supera le perplessità che sull’argomento erano state sollevate, basandosi sul disposto di cui all’articolo 19, comma 2, Dpr 602/73, in forza del quale è esplicitamente fatto divieto al contribuente di presentare istanza di rateazione dopo che sia iniziata la procedura coattiva a suo carico. Infatti, a parere della direzione regionale istante, l’irreperibilità del contribuente certificata dal verbale di pignoramento infruttuoso costituirebbe, a tutti gli effetti, un atto della procedura esecutiva, ancorché quest’ultima abbia sortito esito negativo, a causa della impossibilità materiale di accedere presso il domicilio del debitore o nei locali della sua azienda, per la conclamata assenza del debitore stesso.

Vero è che l’irreperibilità del contribuente non incide sulle vicende dei suoi beni ed esclude, allo stesso tempo, che l’agente della riscossione possa compiere eventuali atti dispositivi dei medesimi. Tuttavia, il citato articolo 19 del Dpr 602/73, secondo la nota in commento, si prefigge essenzialmente lo scopo di favorire l’adempimento del contribuente, evitando, per quanto possibile, il ricorso alla procedura coattiva. Sicché appare lecito domandarsi, stante il tenore letterale del richiamato articolo 19, se la formulazione della norma privi, in ogni caso, il contribuente della possibilità di invocare il beneficio della dilazione ogni qual volta l’istanza di rateazione venga presentata successivamente all’inizio della procedura coattiva.

Ad avviso dell’Agenzia, una risposta risolutiva alla problematica posta non può prescindere dalla considerazione della
ratio sottesa alla norma che, in ultima istanza, è quella di agevolare il contribuente nell’assolvere ai pagamenti dovuti. Ciò che la disposizione intende scongiurare, quindi, è l’eventuale impiego da parte del contribuente, a fini meramente strumentali, dell’istanza di rateizzazione per differire sine die la pretesa dell’ente creditore.

Pertanto, a tal proposito, convenzionalmente, il legislatore ha previsto che l’inizio della procedura esecutiva costituisse lo spartiacque oltre il quale è prevista l’inammissibilità della domanda di rateazione, dovendosi a questo punto espletarsi necessariamente la procedura esecutiva.
Durante detta fase, nell’ipotesi che la procedura coattiva si sia conclusa in maniera insoddisfacente (o sia risultata negativa o parzialmente satisfattiva delle ragioni creditorie dell’ente impositore), appare del tutto pacifica e legittima l’ipotesi di una richiesta di rateizzazione che consenta l’estinzione della residua parte dell’obbligazione tributaria rimasta ancora insoluta.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, dunque, per le suddette ragioni, l’irreperibilità del debitore, quale atto conclusivo della procedura esecutiva mobiliare, non impedisce la presentazione da parte di questi di una richiesta di dilazione di pagamento.
Anzi, di più. L’irreperibilità concretizza il tipico caso in cui la procedura esecutiva non ha avuto luogo, non essendo stato possibile espletare tutti gli adempimenti previsti dal codice di rito.

Fonte: Agenzia Entrate.

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