La risoluzione n. 38/E dell’8 marzo 2007 costituisce una risposta articolata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, a un quesito posto dal Conai sul trattamento, ai fini Iva, delle cessioni di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Il Consorzio nazionale imballaggi (organismo senza fini di lucro costituito da produttori e utilizzatori, finalizzato al recupero e al riciclo dei materiali da imballaggio) coinvolge anche sei Consorzi di filiera rappresentativi dei materiali utilizzati come materie prime per la produzione di imballaggi.

Nell’istanza presentata, tale organismo ha chiesto che fosse individuato dall’Amministrazione finanziaria l’ambito di applicazione del regime del reverse charge, di cui all’articolo 74, comma 7, del Dpr n. 633/72, ovvero delle regole ordinarie, ad aliquota ridotta del 10 per cento, ai sensi del n. 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata allo stesso decreto.

L’Agenzia delle entrate, in via preliminare, ha chiarito il meccanismo particolare di applicazione dell’Iva basato sulla cosiddetta inversione contabile (reverse charge), secondo cui "per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica,intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato".

Da un punto di vista soggettivo, ha proseguito l’Agenzia, come precisato dalla circolare n. 28 del 2004, ai fini dell’applicazione del meccanismo di inversione contabile non rilevano né le diverse modalità con cui l’attività è organizzata, né la qualificazione degli operatori in relazione all’ammontare delle cessioni effettuate.

Da un punto di vista oggettivo, inoltre, il citato articolo 74 si applica alla cessione di beni qualora gli stessi necessitino di un’ulteriore fase di lavorazione e trasformazione, e non siano utilizzabili di per sé, secondo l’ordinaria destinazione.

In presenza di una prestazione di servizi resa dal Comune a un consorzio di filiera, nell’ambito di una convenzione che obbliga l’ente locale a compiere l’attività di raccolta, trasporto e conferimento, e il consorzio a effettuare il ritiro e a corrispondere il compenso pattuito, l’attività svolta da quest’ultimo è parte del complesso processo afferente la gestione dei rifiuti da imballaggio, rientrando, pertanto, nell’ambito di applicazione delle prestazioni di cui al n. 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/72, da assoggettare a imposta con l’aliquota ridotta del 10 per cento.

Nell’ipotesi in cui il Consorzio si obblighi a cedere il materiale di vetro, proveniente dalla raccolta differenziata, alle imprese di trasformazione, tale cessione è soggetta al meccanismo dell’inversione contabile, in quanto detto materiale può essere definito “rottame di vetro”, non più utilizzabile se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione.

La cessione del vetro “pronto al forno”, invece, è da assoggettare a imposta ad aliquota ordinaria e secondo le ordinarie regole; in questo caso, infatti, ci si trova dinanzi a cessione di una materia prima, da definire secondaria nel senso che deriva dalla lavorazione del vetro grezzo, proveniente dalla raccolta differenziata, che viene trasformato in vetro commercialmente noto come “pronto al forno”, ovvero in un materiale pronto per essere utilizzato in un processo industriale.

Può accadere anche che il Consorzio consegni il rottame di vetro alle imprese di trasformazione “in conto lavorazione”. Questa ipotesi, a parere dell’Agenzia, non appare riconducibile nell’ambito applicativo del menzionato articolo 74 e, pertanto, è da assoggettarsi a imposta nei modi ordinari con aliquota al 20 per cento.

Per contro, il regime del reverse charge trova applicazione nel caso in cui il Consorzio di filiera acquisti il rottame di vetro dai soggetti non convenzionati, ossia da operatori che producono tale materiale nell’ambito della lavorazione industriale (ad esempio, produttore di lastre di vetro).

In alcuni casi, in forza di convenzioni, l’impresa di trasformazione provvede direttamente al conferimento del vetro “pronto al forno” presso gli operatori, indicati dalle imprese aderenti al consorzio, concordando con queste ultime il corrispettivo dovuto per la cessione. Detto corrispettivo rappresenta la base imponibile della cessione su cui applicare l’aliquota, secondo le regole ordinarie di applicazione dell’imposta previste dal Dpr n. 633/72, in quanto il vetro “pronto al forno”, anche in questa ipotesi, presenta le specifiche merceologiche della materia prima.

Fonte: Agenzia Entrate

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